17.3820 · Interpellanza · 2017-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD).
Il nostro Paese si è quindi impegnato a elaborare e attuare basi legali e strategie politiche in stretta collaborazione con le persone disabili e le loro associazioni (art. 4 CDPD). Al momento la Svizzera non si attiene a quest'obbligo o vi si attiene in misura insufficiente. Le persone con disabilità sono ancora escluse dalle discussioni e dalle decisioni politiche. Ma senza l'esperienza e le competenze dei diretti interessati, i risultati di questi processi non possono che essere lacunosi. Questo è evidente nelle revisioni legislative e nelle strategie: anche quando vengono svolte procedure di consultazione, le obiezioni e le proposte dei diretti interessati non vengono prese in considerazione. Ed è ancora più grave quando i diretti interessati non hanno alcun modo di esprimere la loro opinione. Per esempio, nel maggio del 2017, la strategia dell'UFT per l'attuazione della legge sui disabili nei trasporti pubblici è stata elaborata senza coinvolgere le persone con disabilità. Lo stesso sta succedendo oggi con l'elaborazione di una politica nazionale coerente in favore delle persone disabili. Questa sarà elaborata e attuata senza la partecipazione delle persone con disabilità - l'invito pro forma dell'organizzazione mantello Inclusion Handicap non cambia nulla alla sostanza dei fatti. Elaborare una politica senza includere i diretti interessati non corrisponde a ciò che in Svizzera definiamo una vera democrazia partecipativa.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come spiega il fatto che, secondo l'UST, le persone con disabilità hanno decisamente meno fiducia nel sistema politico e giudiziario rispetto al resto della popolazione (SILC 2013)?
2. Quali dipartimenti consultano le persone con disabilità e le loro organizzazioni come previsto dalla CDPD?
3. Come pensa di garantire, insieme ai Cantoni, che le persone con disabilità possano dire la loro nell'elaborazione di una politica nazionale coerente in favore dei disabili?
4. Lo strumento della procedura di consultazione è sufficiente per rispondere ai requisiti dell'articolo 4 CDPD?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli organi federali responsabili della politica in favore delle persone disabili hanno preso atto dei dati rilevati dall'Ufficio federale di statistica sulla fiducia dei disabili nelle istituzioni. Per la loro interpretazione sono tuttavia necessarie analisi scientifiche al momento non ancora disponibili.
2. L'articolo 4 capoverso 3 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109) obbliga gli Stati parte a consultare con attenzione e coinvolgere attivamente le persone disabili, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la CDPD e negli altri processi decisionali relativi a temi che le concernono. La CDPD prescrive il coinvolgimento effettivo, tramite le loro organizzazioni, delle persone disabili, ma non ne definisce alcuna forma specifica.
Gli organi federali espressamente incaricati di aspetti relativi alla politica in favore delle persone disabili, quali l'assicurazione invalidità o le pari opportunità delle persone con disabilità, intrattengono già da tempo un dialogo costante con le organizzazioni d'aiuto ai disabili e le coinvolgono nei più svariati modi nell'elaborazione e nell'attuazione di misure (per es. commissionando loro perizie o chiamandole a collaborare a gruppi di lavoro o progetti). La procedura di consultazione garantisce che le organizzazioni d'aiuto ai disabili siano coinvolte anche negli affari di particolare rilievo di tutti gli altri organi federali.
3. Alla fine del 2015, sulla base di una valutazione della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare misure per un approfondimento della politica in favore delle persone disabili, in particolare per un miglioramento della collaborazione tra Confederazione e Cantoni, e di presentare un rapporto in merito. Le organizzazioni d'aiuto ai disabili sono state coinvolte sin dall'inizio, direttamente o tramite la loro associazione mantello Inclusion Handicap, sia nella valutazione che nell'elaborazione del rapporto, tanto a livello tecnico quanto a livello strategico. L'11 gennaio 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del DFI sullo sviluppo della politica in favore delle persone disabili (www.edi.admin.ch/ufpd > Politica in favore delle persone disabili) e incaricato il DFI di discutere e approfondire misure con i Cantoni e le associazioni. Queste discussioni sono ora in corso con la partecipazione delle organizzazioni d'aiuto ai disabili.
4. La procedura di consultazione ha lo scopo di coinvolgere i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati nella formazione dell'opinione e nelle decisioni della Confederazione. È inoltre uno strumento che permette di verificare l'esattezza materiale, l'attuabilità e il potenziale di consenso dei progetti. Oltre alle modifiche costituzionali, ai disegni di legge e a determinati trattati internazionali, possono esserne oggetto anche altri progetti della Confederazione di particolare rilevanza politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale. Sono dunque date le premesse per un coinvolgimento delle persone disabili, diretto o tramite le loro organizzazioni, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 CDPD. Le misure proposte nel rapporto del DFI intendono agevolare la partecipazione sistematica delle persone disabili alle procedure di consultazione.
Risposta del Consiglio federale.