17.3845 · Interpellanza · 2017-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le offerte di aiuto al suicidio sono in aumento, una cosa impensabile tempo fa. In Svizzera si assiste a un "turismo del suicidio", poiché all'estero è vietato ciò che nel nostro Paese è permesso. In futuro si teme perciò una vera e propria migrazione finalizzata alla ricerca della dolce morte. Pare che una delle organizzazioni di aiuto al suicidio preveda di estendere le proprie prestazioni per accompagnare alla morte anche le persone anziane in buona salute, senza una diagnosi di malattia.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Le statistiche del suicidio assistito sembrano presentare discrepanze e irregolarità. Le cifre fornite dall'UST non combaciano con quelle pubblicate dalle organizzazioni di aiuto al suicidio. Non tutti i suicidi assistiti sono notificati alle competenti autorità come decessi dovuti a cause sospette o ignote?
2. È legale, in Svizzera, accompagnare al suicidio persone anziane in buona salute senza che vi sia una diagnosi di malattia?
3. Come si può evitare, in futuro, che la pressione sociale così derivante sugli anziani continui progressivamente a crescere?
4. Come s'intende intervenire qualora il nostro sistema "sanitario", invece che sulla salute, si focalizzasse sull'aiuto al suicidio?
5. Ritiene che l'accompagnamento medico al suicidio sia in contrasto con il giuramento di Ippocrate?
6. Disponiamo di cifre aggiornate sul fenomeno del "turismo del suicidio" (per es. numero di stranieri secondo lo statuto di soggiorno deceduti in seguito a un suicidio assistito)? Come si presentano queste cifre?
7. Per legge, ogni suicidio commesso con l'intervento di un'organizzazione di aiuto al suicidio deve essere oggetto di un'indagine di polizia. Quali sono i costi che vanno a carico della collettività e a quanto ammontano i costi complessivi di simili indagini in Svizzera?
8. Quale percentuale è imputabile ai "turisti del suicidio" e ai beneficiari dell'assistenza al suicidio stranieri?
9. Quali altri costi sono a carico della collettività (esequie, assistenza psicologica dei familiari, personale di cura, ecc.)?
10. Diversi interventi parlamentari presentati in passato su questo tema (per es. iniziativa parlamentare 12.457 o mozione 08.3427) sono stati respinti con la motivazione che, all'epoca, erano in corso di elaborazione progetti di legge e rapporti. Quale è lo stato generale dei lavori sull'argomento?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'istruzione in caso di decesso per cause sospette o ignote è gestita in maniera differente secondo i Cantoni. I dati utilizzati nella statistica delle cause di morte si basano sulle indicazioni dei medici che notificano il decesso e degli istituti di medicina legale. Queste informazioni fornite all'Ufficio federale di statistica (UST) non sono complete o univoche in ogni singolo caso. La statistica delle cause di morte dell'UST non indica se un suicidio assistito è stato notificato all'autorità cantonale competente come decesso per cause sospette o ignote.
2. Rispetto ad altri Paesi la Svizzera ha un disciplinamento liberale dell'aiuto al suicidio. Secondo l'articolo 115 del Codice penale (CP; RS 311.0) è punibile soltanto chi presta aiuto al suicidio "per motivi egoistici". L'aiuto al suicidio per motivi non egoistici non è punibile. Per la loro attività le organizzazioni di aiuto al suicidio utilizzano di norma pentobarbital sodico (NaP). Questa sostanza è soggetta alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e alla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), per cui devono essere rispettate anche queste disposizioni. Attualmente in Svizzera non sono omologati medicamenti per la medicina umana contenenti il principio attivo NaP. Di norma il medico prescrive quindi per l'eutanasia un medicamento secondo una formula magistralis, fabbricato da una farmacia in base all'articolo 9 capoverso 2 lettera a LATer e la cui fabbricazione e dispensazione sono quindi soggette alla vigilanza cantonale (cfr. in merito la presa di posizione dell'Associazione dei farmacisti cantonali sulla dispensazione di pentobarbital sodico per l'eutanasia del 29 ottobre 2015). La dispensazione di un preparato a base di NaP fabbricato da una farmacia è possibile soltanto su prescrizione medica. Inoltre secondo l'articolo 11 LStup i medici sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti soltanto nella misura ammessa dalla loro deontologia. Le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM; www.samw.ch > Publications > Directives > Direttive medico-etiche) stabiliscono tre presupposti in presenza dei quali l'assistenza al suicidio è ammessa dalla deontologia: (1) la malattia di cui soffre il paziente legittima la supposizione del suo decesso imminente; (2) trattamenti alternativi sono stati proposti e, se accettati dal paziente, adottati; (3) il paziente è in grado di intendere e di volere; ha riflettuto a lungo sul suo desiderio di morte; questo desiderio non è il risultato di pressioni esterne ed è persistente; tutto ciò è stato verificato da una terza persona che non è necessariamente il medico. Di conseguenza in Svizzera non è consentito ai medici prescrivere NaP a persone sane.
3./4. Assistere e curare le persone anziane e malate è un compito di tutta la società. La politica e la società civile hanno la responsabilità di impedire che, a causa di un'immagine negativa della vecchiaia e dell'esigenza di risparmiare sui costi, le persone anziane e malate si sentano di peso per la famiglia e la società e siano spinte a togliersi la vita. Nelle sue priorità di politica sanitaria "Sanità 2020" il Consiglio federale si è posto l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. In questa prospettiva, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta lavorando su diverse strategie e progetti, per esempio la Piattaforma nazionale cure palliative, il Piano d'azione prevenzione del suicidio, la Strategia nazionale sulla demenza, il Programma di promozione e il Piano d'azione per chi presta cure ai congiunti o vari progetti nell'ambito della salute mentale. Inoltre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidia, in virtù dell'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), istituzioni di utilità pubblica che offrono prestazioni per le persone anziane.
5. Per questa domanda il Consiglio federale rimanda alle summenzionate direttive dell'ASSM (cfr. risposta 2), secondo le quali l'aiuto al suicidio è consentito se sussistono i presupposti indicati. Tuttavia il medico ha sempre il diritto di rifiutare l'aiuto al suicidio.
6. Nel conteggio della statistica delle cause di morte rientrano le persone domiciliate in Svizzera, ma non quelle che non lo sono. L'organizzazione di aiuto al suicidio Dignitas, che accompagna la maggior parte di queste persone, documenta il numero di casi per anno e Paese di provenienza (2016: 195 persone domiciliate all'estero).
7./9. Queste cifre non vengono rilevate integralmente e rientrano tra le competenze di enti diversi dalla Confederazione, e più precisamente dei Cantoni e dei Comuni. I costi aggiuntivi a carico della collettività per esequie, assistenza psicologica dei familiari in lutto o personale di cura traumatizzato dovuti all'aiuto al suicidio non sono quindi quantificabili. Costi di questo genere possono per altro prodursi per qualsiasi decesso e di norma sono sostenuti dai superstiti, oppure dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se si tratta di cure o di assistenza medica. Tuttavia, poiché il suicidio assistito è trattato dalle autorità di perseguimento penale come "decesso per cause sospette o ignote", i costi sono fondamentalmente superiori a quelli di un decesso per cause "naturali". La polizia e di norma anche un rappresentante del pubblico ministero si recano sul posto per l'ispezione da parte del medico legale. I relativi costi variano a dipendenza del Cantone e del caso.
10. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso, in virtù del suo rapporto "Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza al suicidio organizzato", pubblicato contemporaneamente alla decisione, di rinunciare a un disciplinamento esplicito dell'aiuto organizzato al suicidio nel diritto penale. Ha invece scelto di proseguire con le misure già in atto per la promozione delle cure palliative e per un migliore trattamento e rilevamento precoce delle depressioni. L'attuazione di queste misure da parte dell'UFSP è in corso (cfr. risposta 3 e 4). Si tratta comunque di questioni che non rientrano nella responsabilità esclusiva delle autorità sanitarie e della sanità pubblica, ma che in ultima analisi richiedono una risposta da parte di tutta la società.
Risposta del Consiglio federale.