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17.3869 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In occasione del convegno dell'8 settembre 2017 dedicato ai 25 anni dell'aiuto alle vittime in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha presentato il rapporto di valutazione della legge sull'aiuto alle vittime elaborato dall'Università di Berna su incarico dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e con il contributo essenziale dei servizi cantonali di aiuto alle vittime. Nel corso del suddetto convegno è emersa l'urgenza di rivedere le parti relative alle vittime nel Codice di procedura penale (CPP) e sono state discusse le possibilità di migliorare la legge e l'ordinanza concernenti l'aiuto alle vittime di reati (LAV e OAV).

Begründung

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande relative alle nuove conoscenze emerse dal rapporto e all'attuale lavoro dei sevizi di aiuto alle vittime:

1. Con la revisione totale della LAV, entrata in vigore il 2009, le prestazioni fornite alle vittime di reati commessi all'estero sono state massicciamente ridotte. Il Consiglio federale è disposto a rivalutare ed eventualmente correggere tale riduzione, in particolare in considerazione dell'aumento degli attentati terroristici con numerose vittime civili?

2. L'importo della riparazione morale è stato limitato nel 2007. Come valuta tale riduzione nell'ottica odierna? S'impongono modifiche?

3. Tanti servizi di aiuto alle vittime dispongono di risorse a malapena sufficienti. È disposto ad adoperarsi presso i cantoni in favore di un finanziamento sufficiente e/o ritiene ipotizzabili contributi della Confederazione?

4. Il lavoro preventivo non è menzionato nella LAV, per cui la prevenzione non è sufficientemente considerata nei mandati di prestazione pubblici. È disposto a esaminare più in dettaglio le possibilità di sancire l'obbligo del lavoro preventivo ad esempio nella LAV?

5. Quali misure prevede per migliorare la posizione dei bambini vittime di reati?

6. Il rapporto di valutazione non affronta la questione se anche i testimoni di un reato gravemente lesi dovrebbero avere diritto a prestazioni. Ciò estenderebbe in maniera significativa la definizione di vittima e sarebbe importante proprio nei casi di rigore. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la questione?

7. Sembra che la consultazione relativa alla revisione del CPP sarà avviata nell'ottobre 2017 e conclusa nel gennaio 2018. Come si presenta lo scadenzario relativo a una modifica della LAV?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le vittime di reati commessi all'estero hanno diritto alla consulenza dei consultori per l'aiuto alle vittime e alle prestazioni dell'aiuto immediato e dell'aiuto a più lungo termine se sono domiciliate in Svizzera. Non hanno diritto a un indennizzo e a una riparazione morale ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Questa disposizione è conforme al principio della territorialità voluto dal legislatore (FF 2005 6363). L'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta esaminando, in collaborazione con i Cantoni, le possibilità di migliorare il sostegno offerto alle vittime di eventi straordinari in Svizzera e all'estero in virtù della vigente LAV.

2. La revisione della LAV del 2007 era volta a limitare le prestazioni di riparazione morale al fine di ridurre i costi per i Cantoni. Dalla valutazione della LAV del 21 dicembre 2015 è emerso che la legge riveduta ha perlopiù dato buona prova. Le critiche rivolte al sistema della riparazione morale non riguardano tanto il massimale quanto soprattutto la discrepanza tra l'ammontare delle somme della riparazione morale previste dal diritto civile e quelle previste dal diritto in materia di aiuto alle vittime. Le gamme di calcolo usate nella guida dell'UFG per misurare la riparazione morale sono inoltre considerate troppo strette. La suddetta guida viene attualmente rielaborata tenendo conto della critica citata.

3. La suddetta valutazione della LAV ha portato alla luce la scarsità delle risorse a disposizione di diversi consultori cantonali per l'aiuto alle vittime. Come già menzionato nel messaggio concernente la revisione totale, il fatto che l'articolo 124 della Costituzione definisca l'aiuto alle vittime un compito comune di Confederazione e Cantoni non consente di dedurne che la prima debba sostenere finanziariamente i secondi nell'applicazione del diritto federale. Piuttosto, la disposizione conferisce alla Confederazione la competenza globale di legiferare e ai Cantoni, al contempo, un compito a sé stante e non soltanto l'obbligo di partecipare all'esecuzione dei compiti della Confederazione. L'introduzione di un indennizzo versato ai Cantoni per l'aiuto alle vittime sarebbe d'altronde anche contrario al principio della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri secondo il diritto costituzionale. In virtù degli articoli 31 e 32 LAV la Confederazione può accordare aiuti finanziari per la formazione specifica delle persone attive nel settore o in caso di eventi straordinari. Il Consiglio federale invita tuttavia i Cantoni a verificare, conformemente alla raccomandazione formulata nel rapporto di valutazione, se le risorse a disposizione dei consultori per l'aiuto alle vittime sia sufficienti o se vadano adeguate.

4. Ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione e dei relativi lavori preparatori (FF 1997 I 1, 321), le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono fornite unicamente dopo che il reato è stato commesso. La protezione preventiva dai reati non è stata inserita esplicitamente nell'articolo ma è disciplinata a parte, in primo luogo nelle legislazioni cantonali in materia di polizia e in parte nel diritto penale. In applicazione del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878 occorre potenziare la notorietà dei consultori per l'aiuto alle vittime e facilitarvi l'accesso. Anche il miglioramento dell'informazione delle persone interessate può avere un effetto preventivo. Non è necessario rivedere la LAV.

5. Tutte le raccomandazioni basate sulla valutazione della LAV del 21 dicembre 2015 e volte a migliorare la posizione dei minori vittime di reati sono esaminate in collaborazione con i Cantoni. L'11 ottobre 2017 il Consiglio federale ha previsto l'adozione di diverse misure per migliorare l'interconnessione delle autorità coinvolte. Il disegno di legge volto a potenziare la protezione dalla violenza comprende tra l'altro disposizioni relative allo scambio di dati tra le autorità. Il rapporto sulla gestione della minaccia in caso di violenza domestica, pubblicato dal Consiglio federale nella medesima data, si occupa dell'interconnessione delle autorità coinvolte, come quelle di protezione dei minori. È inoltre attualmente in elaborazione un rapporto sull'identificazione precoce da parte degli specialisti della sanità dei casi di violenza familiare che coinvolgono minori (pubblicazione prevista per inizio 2018).

6. Il fatto che un reato non leda direttamente qualcuno a livello fisico non esclude di per sé lo statuto di vittima. A determinate condizioni, le persone che hanno assistito indenni a un attentato possono ad esempio essere considerate vittime di un tentato omicidio o di lesione personale. La minaccia tacitamente espressa nei confronti della persona rimasta illesa potrebbe già bastare per considerarla una vittima e non solo una testimone. Secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, infine, le persone che, pur non essendo considerate vittime o congiunti ai sensi della LAV, sono purtuttavia state lese psichicamente dal reato (per es. in veste di testimoni) possono se necessario beneficiare delle prestazioni di un consultorio per l'aiuto alle vittime o essere sostenute nella ricerca di un'altra offerta d'aiuto adeguata. In considerazione di quanto esposto il Consiglio federale non ritiene necessario ampliare la definizione di vittima. L'UFG si occuperà tuttavia di questa problematica in collaborazione con i Cantoni nel quadro dei suddetti accertamenti relativi gli eventi straordinari.

7. Al momento non è prevista una revisione della LAV.

Risposta del Consiglio federale.