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17.3886 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La legislazione federale e quella della maggior parte dei Cantoni consente ai privati e alle imprese di dedurre dalle tasse le donazioni fatte ai partiti politici. La Confederazione e questi Cantoni riconoscono dunque l'importante funzione che i partiti rivestono in un sistema democratico. Tuttavia, in molti cantoni le imprese dichiarano le donazioni ai partiti politici come "spese giustificate dall'uso commerciale". Mentre alcuni cantoni rendono pubblico, su richiesta, il totale delle deduzioni dichiarate dai privati a titolo di donazioni a partiti, non sono invece disponibili dati sull'ammontare delle deduzioni effettuate dalle imprese.

Le questioni che emergono sono le seguenti:

1. In quale misura le donazioni fatte dalle imprese ai partiti politici possono essere "giustificate dall'uso commerciale"?

2. Il Consiglio federale intravede un nesso tra le donazioni ai partiti e l'influenza politica?

3. Nel suo parere del 20 agosto 2008 sull'iniziativa parlamentare Reimann Maximilian 06.463, il Consiglio federale accoglie di buon grado la pubblicazione degli ingenti importi versati dalle imprese ai partiti politici. Cosa è stato fatto in questo ambito da allora?

4. Il Consiglio federale è a conoscenza del volume totale delle donazioni fatte dalle imprese ai partiti? In caso negativo, per il Consiglio federale questa informazione non sarebbe utile al fine di valutare le conseguenze della regolamentazione in materia? Il Consiglio federale ha già preso contatto con i Cantoni a riguardo?

5. Il Consiglio federale sarebbe favorevole all'uniformazione delle regolamentazioni cantonali e ad imporre in futuro ai Cantoni l'obbligo di fornire informazioni sugli importi dedotti e/o di garantire la trasparenza nel caso di cifre consistenti?

6. A quanto ammontano le deduzioni che riguardano la Confederazione?

7. In che modo il Consiglio federale tiene conto della riveduta disposizione del diritto penale in materia di corruzione che vieta la concessione di un indebito vantaggio a membri di un'autorità o a terzi (ad es. a un solo partito politico)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I contributi finanziari ai partiti politici da parte di imprese (persone giuridiche e società di persone) sono deducibili a titolo di sponsorizzazione politica, a condizione che abbiano un effetto pubblicitario. Le relative spese sono di principio giustificate dall'uso commerciale e sono deducibili senza restrizione. Esse devono tuttavia essere in una relazione sostenibile con la dimensione dell'impresa e il genere e l'importanza della cerchia di destinatari. Una riduzione degli incentivi alle donazioni ai partiti politici si ripercuoterebbe sulla situazione politico-finanziaria dei partiti, che nell'adempiere i loro compiti dipendono anche dalle donazioni.

2. Il Consiglio federale ritiene che non si possa escludere un nesso tra le donazioni ai partiti e l'influenza politica. Tuttavia, i partiti non sono gli unici attori ad influenzare il processo di formazione dell'opinione che precede una decisione politica (anche prima delle votazioni). L'iniziativa popolare per una maggiore trasparenza (Iniziativa sulla trasparenza), depositata il 10 ottobre 2017, offrirà l'opportunità di avviare un dibattito pubblico su questo tema.

3. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha trattato più volte il tema del finanziamento dei partiti, arrivando alla conclusione che la regolamentazione del finanziamento dei partiti è difficilmente conciliabile con le peculiarità del sistema politico elvetico. Inoltre, allo stato attuale non vi è nessun consenso politico per una tale regolamentazione a livello federale. Il Parlamento ha respinto entrambe le iniziative parlamentari 12.499, "Società anonime quotate in borsa e società controllate dall'ente pubblico. Pubblicazione delle liberalità agli attori politici", e 14.400, "Pubblicazione delle liberalità versate agli attori politici da parte di imprese e istituti degli enti pubblici".

4./6. Poiché non esistono obblighi di pubblicità per le casse dei partiti, l'entità effettiva delle donazioni ai partiti da parte di imprese non può essere verificata né per la Confederazione né per i Cantoni. Le conseguenze della regolamentazione, secondo cui le donazioni ai partiti vengono dedotte dalle imposte a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale, sarebbero minori entrate che la Confederazione o i Cantoni non sono in grado di stimare.

Secondo il Consiglio federale, se le donazioni si attengono alle condizioni illustrate nella risposta 1, non sono necessarie ulteriori rilevazioni.

5. Un disciplinamento unitario su scala nazionale del finanziamento dei partiti sarebbe difficilmente compatibile con la tradizione federalistica elvetica. Poiché i costi delle donazioni ai partiti sono deducibili a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale e fanno quindi parte del conto economico, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni non sono in grado di stabilirne il volume complessivo.

7. In base alla revisione dell'articolo 322quinquies del Codice penale (concessione di vantaggi), entrato in vigore il 1° luglio 2016, oggi sono rilevati anche i casi in cui viene procurato un indebito vantaggio a favore di terzi. Non è più necessario, quindi, che un pubblico ufficiale tragga profitto per se stesso da un indebito vantaggio. Tuttavia, anche in questo caso si presume l'intenzionalità dell'atto. Il pubblico ufficiale deve dunque essere a conoscenza dell'indebito vantaggio affinché vi sia una relazione con l'espletamento della sua attività ufficiale. Inoltre, l'indebito vantaggio deve avvenire in considerazione dell'espletamento dell'attività ufficiale del pubblico ufficiale. Va notato, infine, che l'applicazione del diritto penale e conseguentemente anche delle disposizioni penali in materia di corruzione non è di competenza del Consiglio federale, ma delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie.

Risposta del Consiglio federale.