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17.3925 · Mozione · 2017-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio volta a far approvare i piani settoriali dal Parlamento il quale, all'occorrenza, li potrà modificare.

Begründung

In numerosi ambiti, i piani settoriali rivestono un ruolo sempre più importante in materia di pianificazione del territorio.

A titolo d'esempio, la legge sull'asilo votata il 5 giugno 2016 prevede una procedura di approvazione dei piani per i centri federali destinati ai richiedenti l'asilo. Nel quadro di tale procedura, le autorità federali adottano un Piano settoriale "Asilo". In passato, non sono mancati i conflitti tra Cantoni e Confederazione nella scelta dei luoghi più idonei da destinare ai centri per richiedenti l'asilo.

Con l'ordinanza sulla pianificazione del territorio il Consiglio federale si è attribuito la competenza non solo di definire i piani settoriali e di svolgere la procedura completa, ma anche di adottare tali piani in via definitiva.

Al fine di rappresentare meglio la volontà del Popolo e dei Cantoni, nonché di rispettare il principio di partecipazione di cui all'articolo 4 della legge sulla pianificazione del territorio, occorre dare al Parlamento federale la possibilità di approvare i piani settoriali, sull'esempio di quanto avviene di regola a livello cantonale per i piani direttori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I piani settoriali costituiscono il principale strumento di pianificazione di cui dispone la Confederazione per armonizzare tra loro le sue diverse attività di incidenza territoriale e coordinarle con i Cantoni. Nel quadro dei piani settoriali, i progetti di incidenza territoriale vengono integrati in quei settori tematici per i quali la Costituzione federale attribuisce ampie competenze alla Confederazione.

L'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) chiede che la Confederazione collabori con i Cantoni nell'elaborare i piani settoriali. L'articolo 4 capoverso 2 LPT prevede inoltre che le autorità preposte ai compiti pianificatori provvedano a un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. L'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1, artt. 17 segg.) disciplina in modo dettagliato come e in quale fase occorre consultare i Cantoni e i Comuni e far partecipare la popolazione. In virtù dell'articolo 21 capoverso 1 OPT i piani settoriali sono adottati dal Consiglio federale. L'articolo 21 capoverso 2 OPT esige infine che, nell'ambito del proprio apprezzamento in materia di pianificazione, il Consiglio federale garantisca segnatamente che siano eliminate eventuali contraddizioni con i piani direttori cantonali in vigore e che si tenga conto in modo appropriato di altre esigenze di incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.

Grazie alle disposizioni vigenti, i Cantoni, i Comuni e la popolazione possono far valere direttamente i propri interessi nella pianificazione settoriale. A giudizio del Consiglio federale la procedura si è rivelata adeguata per i diversi piani settoriali. Una procedura di approvazione parlamentare rappresenterebbe un notevole onere supplementare in termini di tempo. Ciò renderebbe più difficile reagire rapidamente nel quadro della pianificazione settoriale all'insorgere di nuove esigenze, per esempio nel settore delle procedure d'asilo. Visto l'elevato numero di progetti legati ai piani settoriali, la loro natura tecnica e il grado di dettaglio, il Consiglio federale non ritiene sensato sottoporre i piani settoriali per approvazione al Parlamento. A ciò si aggiunge il fatto che nei settori interessati dalla pianificazione settoriale l'Assemblea federale di regola dispone di possibilità di partecipazione (ad es. nel quadro del finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti). Andrebbe peraltro anche verificato se sia lecito fissare una competenza del Parlamento in un'ordinanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.