Rafforzamento della protezione giuridica individuale in relazione allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
17.3973 · Mozione · 2017-11-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali allo scopo di migliorare l'effettiva protezione giuridica individuale, in modo da impedire uno scambio di informazioni nel singolo caso se è provata la plausibilità che sono stati violati beni giuridici fondamentali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1) disciplina i diritti e la procedura in materia di protezione dei dati delle persone interessate dallo scambio di informazioni. Secondo il capoverso 1, esse hanno i diritti sanciti dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). I clienti bancari possono domandare all'istituto finanziario (art. 8 LPD) quali dati che li riguardano vengono trattati e quali sono stati trasmessi o l'istituto finanziario intende trasmettere all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Essi possono chiedere che i dati personali inesatti siano rettificati (art. 5 LPD). Se una persona interessata dallo scambio di informazioni è contraria all'elaborazione dei dati, può appellarsi a un tribunale civile per sottoporre la fattispecie a un esame giudiziario e, se del caso, disporre il blocco o la rettifica dei dati (art. 15 LPD). I dati eventualmente rettificati a seguito di un procedimento giudiziario devono essere trasmessi all'AFC, che dovrà inoltrarli all'autorità estera competente (art. 19 cpv. 3 LSAI).
Dato che l'AFC trasmette i dati per lo scambio automatico di informazioni senza modificarli, nei suoi confronti può esclusivamente esser fatto valere il diritto d'accesso e chiesto che i dati inesatti a causa di errori di trasmissione vengano rettificati (cfr. art. 19 cpv. 2 primo periodo LSAI). Il secondo periodo dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI dispone che se la trasmissione dei dati (corretti) comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all'assenza di garanzie dello Stato di diritto, questa può chiedere che sia pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Occorre osservare che il secondo periodo dell'articolo 19 capoverso 2 è stato inserito nel progetto del Consiglio federale nel quadro dei dibattiti sulla costituzionalità dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari durante le deliberazioni sulla LSAI, sulla base di una perizia giuridica del 13 agosto 2015 del professor Matteotti, ed è stato in seguito accolto all'unanimità dal Parlamento.
Con questo complemento il legislatore intendeva eliminare possibili ambiguità nella protezione giuridica individuale. Secondo l'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1), nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di adottare misure contrarie all'ordine pubblico. Se la persona oggetto della comunicazione rischia di subire uno svantaggio non sostenibile per l'assenza di garanzie dello Stato di diritto in seguito alla trasmissione di informazioni concernenti il conto a uno Stato partner, vi è violazione dell'ordine pubblico ai sensi della Convenzione. In tal caso, in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI in combinato disposto con l'articolo 25a PA, la persona interessata può esigere che l'AFC si pronunci in merito. La decisione può essere impugnata (cfr. art. 44 segg. PA). Se la comunicazione delle informazioni concernenti il conto rischia di arrecare un grave pregiudizio alla personalità della persona interessata (ad es. rischio di violazione dei diritti umani durante una procedura penale o l'esecuzione della pena, quali pene corporali o collettive, rischio di pena di morte o violazione di principi fondamentali per lo svolgimento dei processi) o se vengono minacciate altre garanzie fondamentali come la garanzia della proprietà (ad es. imposizione con effetti confiscatori), lo scambio di informazioni viene eccezionalmente negato. Tale diritto sussiste in aggiunta a quelli previsti in materia di protezione dei dati. Malgrado pareri discordanti, nel sistema dello scambio automatico di informazioni l'articolo 19 capoverso 2 LSAI è esplicitamente volto alla protezione individuale. Se le condizioni necessarie sono soddisfatte, nel singolo caso la persona interessata deve poter disporre di un "freno di emergenza" per bloccare lo scambio dei dati che la riguardano. Questo principio si applica a prescindere dal fatto che la valutazione del Forum globale attesti in termini generali che la confidenzialità e la sicurezza dei dati nello Stato partner soddisfano i requisiti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
Una rapida consultazione delle pubblicazioni scientifiche riguardanti lo scambio automatico di informazioni mostra che secondo una parte considerevole degli autori la protezione giuridica prevista nell'articolo 19 capoverso 2 LSAI è sufficiente in caso di interpretazione conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Gli autori della mozione chiedono che sia impedito uno scambio di informazioni nel singolo caso se "è comprovato che sono stati violati beni giuridici fondamentali". Il requisito secondo cui la lesione imminente debba essere comprovata corrisponde materialmente in ampia misura alle disposizioni dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI. È sufficiente che la persona oggetto della comunicazione presenti obiezione contro lo scambio di dati sulla base di indizi concreti che attestano la credibilità della sua descrizione dei fatti. L'AFC tiene conto della descrizione dei fatti nel singolo caso e nel quadro delle prescrizioni legali. Lo scambio di dati è sospeso fino a quando la decisione è passata in giudicato. Il termine "beni giuridici fondamentali" proposto include i beni giuridici menzionati più sopra, pertanto una revisione della norma non è necessaria. Dato che il termine "beni giuridici fondamentali" è un concetto giuridico indeterminato che necessita un'interpretazione, non produce la chiarezza auspicata. Questa formulazione potrebbe inoltre condurre a procedimenti penali dall'esito imprevedibile.
Per motivi di certezza del diritto non è opportuno rivedere il secondo periodo dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI ancora prima che questa disposizione sia stata applicata nella prassi. Se si avviasse la pertinente modifica di legge nella procedura legislativa ordinaria, per le trasmissioni di dati previste da settembre 2018 (con i 38 Stati partner con cui lo scambio automatico di informazioni è applicato dal 2017/18) e verosimilmente anche per quelle previste da settembre del 2019 si applicherebbe l'articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LSAI, adottato dall'Assemblea federale nel 2015.
Il Consiglio federale ritiene che la versione dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI in vigore garantisce una protezione giuridica efficace alle persone interessate dallo scambio di informazioni, in grado di bloccare l'automatismo dello scambio nei singoli casi se vi è il rischio di una grave violazione delle garanzie dello Stato di diritto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.