17.4070 · Interpellanza · 2017-12-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Chiunque parta da un aeroporto svizzero o rientri dall'estero con una compagnia aerea elvetica e/o dell'UE gode degli stessi diritti dei passeggeri che si spostano all'interno dell'UE. Compete all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) vigilare sul rispetto del regolamento UE n. 261/2004.
1. Quanti casi di indennizzo sono noti all'UFAC per gli anni 2016 e 2017, e quanti di essi riguardano esplicitamente la compagnia Swiss?
2. L'articolo 1 del regolamento UE n. 261/2004 distingue tre fattispecie che danno luogo a un indennizzo, ossia: il negato imbarco contro la volontà del passeggero, la cancellazione del volo e un ritardo. Si conoscono le cifre e le tendenze riguardo a queste tre fattispecie in Svizzera, suddivise per compagnie aeree?
3. L'UFAC emana regole affinché il numero dei passeggeri danneggiati dalle sovraprenotazioni intenzionali, praticate ad esempio da Swiss, non continuino ad aumentare?
4. A quanto ammontano le indennità corrisposte in virtù del regolamento UE rispetto a quelle derivanti dal CO?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità che in Svizzera vigila sul rispetto dei diritti dei passeggeri di cui nel regolamento UE n. 261/2004. Sulla base delle denunce sporte dai passeggeri, l'UFAC, in presenza di una presunta violazione di tale regolamento, può avviare una procedura penale amministrativa contro una compagnia aerea; detta procedura può sfociare in una sanzione (multa) nei confronti della compagnia. Negli anni 2016 e 2017 all'UFAC sono state sporte in totale rispettivamente 3656 e 4218 denunce di passeggeri.
La procedura penale amministrativa va distinta da una procedura di diritto civile, nel corso della quale il giudice decide se al passeggero spettano indennità o prestazioni compensatorie. Il passeggero deve far valere le sue pretese finanziarie non soddisfatte presso un tribunale civile. L'UFAC non è responsabile del soddisfacimento di queste pretese di natura finanziaria. L'Ufficio non è a conoscenza del numero totale delle denunce e dei casi di indennizzo registrati in Svizzera.
2. Nel 2016 e 2017 sono state sporte all'UFAC le seguenti denunce:
20162017Voli annullati17641991Voli in ritardo12811454Negato imbarco contro la volontà del passeggero228252Altri motivi383521Totale36564218
Tendenzialmente il numero di denunce è aumentato rispetto agli anni scorsi. Tale incremento è in parte correlato con la crescita del numero di passeggeri, pari al 5 per cento circa In linea di principio circa il 50 per cento delle denunce riguarda l'annullamento di voli; i casi di negato imbarco contro la volontà del passeggero si attestano, negli ultimi anni, al 6 per cento circa. L'UFAC non tiene una statistica dell'evoluzione delle diverse fattispecie suddivise per compagnie aeree. Nell'insieme non vi sono tuttavia indizi atti a dimostrare che a singole compagnie aeree possa essere attribuito un numero di casi proporzionalmente superiore al numero globale di passeggeri da esse trasportati.
3. All'articolo 4 del regolamento UE n. 261/2004 è definita la procedura da applicare in caso di sovraprenotazioni di voli. In caso di negato imbarco contro la volontà del passeggero, a quest'ultimo spetta una compensazione pecuniaria.
I casi di negato imbarco contro la volontà del passeggero segnalati annualmente all'UFAC sono pochissimi se raffrontati al numero totale di passeggeri trasportati ogni anno. Nel 2016, i casi segnalati all'UFAC sono stati 228. Meno della metà di essi riguardava la fattispecie della sovraprenotazione. In più del 50 per cento dei casi le ragioni del negato imbarco erano riconducibili a documenti di viaggio mancanti, al comportamento scorretto di passeggeri ("unruly passengers") o al fatto che i passeggeri, essendosi presentati troppo tardi alla porta d'imbarco, avevano perso il volo. In quest'ambito, l'UFAC non ravvisa alcuna necessità d'intervento e, in mancanza delle pertinenti basi legali, non ha alcuna possibilità di emanare norme.
4. I passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 Euro a prescindere dal fatto che abbiano effettivamente subito un danno finanziario e siano in grado di fornirne la prova. I passeggeri hanno la possibilità di chiedere una compensazione pecuniaria per un danno che va al di là del risarcimento, invocando le disposizioni generali del diritto civile. Non vengono rilevati sistematicamente dati concernenti la frequenza e l'ammontare delle compensazioni forfettarie, nonché se questi siano maggiori o minori delle indennità fissate in virtù di norme generali.
Risposta del Consiglio federale.