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17.408 · Iniziativa parlamentare · 2017-03-06

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sarà adeguata alle attuali realtà economiche modificando l'articolo 2 nel seguente modo:

Art. 2

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

...

3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;

3.bis i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo che non formano la maggioranza, ma rappresentano almeno il 35 per cento dei datori di lavoro, devono impiegare almeno il 65 per cento di tutti i lavoratori. Se la quota dei datori di lavoro si colloca tra il 35 e il 50 per cento, la maggioranza richiesta di lavoratori è diminuita in pari misura, tra il 65 e il 50 per cento. Il carattere obbligatorio generale può in tal caso essere conferito unicamente agli elementi che sono in rapporto diretto con le condizioni di lavoro, segnatamente la retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro, i contributi ai costi d'esecuzione, i controlli paritetici e le sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare le pene convenzionali e l'addossamento delle spese di controllo;

3.ter in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori.

...

Begründung

Il partenariato sociale è uno degli elementi fondanti della cultura del nostro Paese e ha contribuito in misura notevole al successo del modello svizzero. I datori di lavoro e i dipendenti si accordano sulle condizioni di lavoro in un settore o in un'impresa, talvolta su scala regionale, senza alcun intervento da parte del legislatore. Ciò consente di trovare soluzioni flessibili, specifiche per i settori, rispettose delle differenze tra le regioni e adeguate alle eterogenee realtà economiche.

Lo strumento principale dell'attuazione del partenariato sociale è il contratto collettivo di lavoro (CCL), un negozio giuridico di diritto privato concluso, da un lato, tra una o più organizzazioni di datori di lavoro e, dall'altro, una o più organizzazioni di lavoratori, nell'intento di disciplinare le condizioni di lavoro in modo vincolante per i lavoratori e i datori di lavoro affiliati alle organizzazioni in questione.

Al CCL può essere conferito il carattere obbligatorio generale, in altri termini la sua applicazione è estesa a tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un settore per decisione della competente autorità federale o cantonale. In questo caso, tutti i datori di lavoro e i lavoratori del settore in questione sono tenuti a rispettare le disposizioni del CCL anche se non sono affiliati alle organizzazioni contraenti.

Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL è disciplinato dalla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). La legge è stata approvata il 28 settembre 1956 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1957.

L'articolo 2 LOCCL sancisce le condizioni alle quali il campo di applicazione di un CCL può essere esteso a tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un settore. Queste condizioni non sono mai state modificate dal 1956, anno di approvazione della legge, mentre l'economia e il mondo del lavoro sono profondamente mutati nel corso degli ultimi sessant'anni.

L'articolo 2 LOCCL prevede che il carattere obbligatorio generale di un CCL può essere conferito unicamente a condizione che le organizzazioni dei datori di lavoro contraenti rappresentino almeno il 50 per cento dei datori di lavoro del settore (quorum dei datori di lavoro) e che le organizzazioni sindacali contraenti rappresentino almeno il 50 per cento dei lavoratori (quorum dei lavoratori). A ciò si aggiunge la condizione di un quorum misto: i datori di lavoro affiliati alle organizzazioni padronali contraenti il CCL devono impiegare almeno il 50 per cento dei lavoratori del settore.

Nella pratica, tuttavia, è difficile raggiungere questi quorum in alcuni casi, in particolare per i datori di lavoro che operano nei rami economici caratterizzati da numerose microimprese, ognuna con un numero molto esiguo di dipendenti.

Al fine di adeguare alle attuali realtà economiche le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale di un CCL, proponiamo di introdurre le seguenti disposizioni all'articolo 2 della LOCCL:

1. Per estendere il campo di applicazione di un CCL, il quorum dei datori di lavoro potrà essere inferiore al 50 per cento a condizione che i datori di lavoro in questione impieghino una quota di lavoratori proporzionalmente superiore al 50 per cento. Esempio: se un'organizzazione dei datori di lavoro rappresenta il 41 per cento dei datori di lavoro, l'estensione del campo di applicazione di un CCL sarà possibile purché i datori di lavoro in questione impieghino il 59 per cento dei lavoratori del settore.

2. Al fine di mantenere una corretta rappresentatività dei datori di lavoro, il loro quorum non dovrà comunque scendere al di sotto del minimo del 35 per cento. In tal caso, i datori di lavoro in questione avrebbero l'obbligo di impiegare almeno il 65 per cento dei lavoratori del settore.

3. Per evitare che l'estensione leda la libertà d'associazione dovranno essere previste alcune clausole. Il carattere obbligatorio generale potrà essere dunque conferito unicamente agli elementi che sono in rapporto diretto con le condizioni di lavoro, segnatamente la retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro, i contributi ai costi d'esecuzione, i controlli paritetici e le sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare le pene convenzionali e l'addossamento delle spese di controllo.