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17.4117 · Interpellanza · 2017-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 13 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), che sancisce i diritti in caso d'infermità congenita, gli assicurati hanno diritto al rimborso dei provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite fino al compimento dei 20 anni. In quest'ottica, il Consiglio federale ha stilato un elenco delle infermità congenite.

Anche se talvolta le infermità congenite possono essere individuate tempestivamente, quasi sempre la notizia coglie i genitori completamente impreparati. Molte famiglie non hanno mezzi finanziari sufficienti per assicurare un trattamento sanitario impegnativo:

1. È prevista un'accelerazione o una semplificazione delle procedure per ottenere il rimborso dell'AI nei casi di malattie congenite presenti nell'elenco?

2. Oppure una misura di questo tipo è inclusa nel messaggio relativo alla modifica della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI)?

3. Quanto tempo passa prima che i genitori ottengano il rimborso dei provvedimenti sanitari?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Nel caso degli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, l'AI si fa carico di tutti i provvedimenti sanitari necessari per la cura di un'infermità congenita (art. 13 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, LAI; RS 831.20 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle infermità congenite, OIC; RS 831.232.21). Le malattie riconosciute come infermità congenite danno diritto a prestazioni dell'AI e sono elencate nell'allegato alla pertinente ordinanza (art. 1 cpv. 2 OIC; elenco delle infermità congenite), emanata dal Consiglio federale.

Per beneficiare delle prestazioni è indispensabile presentarne richiesta all'AI. In caso di fatture che menzionano un'infermità congenita riconosciuta dall'AI inviate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) prima della presentazione della richiesta all'AI, l'AOMS contatta il medico curante per verificare se si tratti di un'infermità congenita. In caso affermativo, i genitori o l'AOMS sono autorizzati a inoltrare una richiesta di prestazioni AI per il bambino.

Giusta l'articolo 70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), fino all'emanazione della decisione da parte dell'AI l'AOMS è tenuta in ogni caso a fornire le prestazioni. L'AOMS copre quindi i costi per le cure necessarie (compresi i medicamenti). La partecipazione ai costi è a carico dei genitori e verrà loro rimborsata se il caso verrà assunto dall'AI. Se l'infermità congenita è accertata e l'AI è dunque tenuta a coprire i costi, quest'ultima rimborsa direttamente il fornitore di prestazioni (ospedale, medico ecc.; sistema del terzo pagante). I genitori non ricevono quindi nessuna fattura dal fornitore di prestazioni, in quanto l'AI assume direttamente tutti i costi. Anche se la situazione medica non consente all'AI di prendere rapidamente una decisione, è per principio garantito che l'assicurato che ha diritto a cure mediche non debba sostenerne i costi. Pertanto, i genitori dispongono in qualsiasi momento di un aiuto finanziario da parte delle assicurazioni sociali e, fatta eccezione per la partecipazione ai costi, che in caso di obbligo di prestazione dell'AI verrà loro rimborsata, non devono far fronte a oneri finanziari.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non dispone di dati statistici sulla durata media del trattamento di una richiesta. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'AI (cfr. messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità; FF 2017 2191) sono previste misure quali l'aggiornamento dell'elenco delle infermità congenite, l'adeguamento delle prestazioni AI ai criteri dell'assicurazione malattie e il rafforzamento della gestione dei costi e dei casi per i provvedimenti sanitari. Quest'ultima misura e il miglioramento della collaborazione con i medici permetteranno di accelerare le procedure di coordinamento tra l'AI, l'AOMS e i medici.

Risposta del Consiglio federale.