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Fare luce sulle adozioni illegali dalla Svizzera di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni Ottanta

17.4181 · Postulato · 2017-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, le pratiche degli intermediari privati nonché delle autorità cantonali e federali concernenti le adozioni di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni Ottanta. Stilerà un rapporto che faccia luce sulle allegazioni di pratiche illecite, sulle informazioni in possesso delle autorità e sulle misure adottate all'epoca. Il rapporto indicherà pure gli sforzi profusi e i mezzi a disposizione per sostenere le persone interessate nella ricerca delle loro origini. Infine, il rapporto analizzerà il quadro normativo attuale relativo alle procedure internazionali di adozione e formulerà raccomandazioni sulle pratiche e sul quadro legislativo attuale e futuro.

Begründung

Negli anni Ottanta, 11 000 bambini srilankesi sono stati adottati da genitori europei, di cui oltre 700 in Svizzera. Vari servizi giornalistici recenti hanno rivelato diverse pratiche illecite in uso all'epoca: alcuni bambini sarebbero infatti stati rapiti o venduti, in particolare nel quadro di un sistema denominato "fattorie di bambini". Questo scandalo non ha risparmiato neanche il nostro Paese e questo per via della presunta complicità di alcune agenzie di adozione svizzere. Oggi il governo dello Sri Lanka riconosce i fatti.

Questi bambini adottati, ora adulti, hanno il diritto di apprendere la verità sulle loro origini in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 8) e del Codice civile svizzero (art. 268c). Le autorità, in Svizzera e nello Sri Lanka, devono quindi fornire il sostegno necessario.

Negli anni Ottanta, le procedure di adozione e la vigilanza sulle agenzie svizzere attive nel settore erano di competenza dei Cantoni. In Svizzera, la Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è entrata in vigore nel 2003. Essa disciplina le condizioni di adozione per garantire che non vi siano traffico, rapimenti o vendita di bambini. A quasi 15 anni dalla sua entrata in vigore, sembra opportuno analizzare l'attuale prassi delle autorità svizzere in materia di adozioni internazionali per valutare se la legislazione vigente è sufficiente a impedire l'attuazione di pratiche illecite in questo ambito, comprese quelle relative alla vigilanza sugli intermediari privati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2003, data d'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'Autorità centrale federale designata dalla Svizzera in virtù di questa convenzione. Da allora l'UFG è pure responsabile dell'accreditamento e della vigilanza sugli intermediari privati nel settore dell'adozione e svolge una funzione generale di consulenza e coordinamento in materia. Fino al 31 dicembre 2002, il settore delle adozioni internazionali, compresi l'accreditamento e la vigilanza, era interamente di competenza esclusiva delle autorità cantonali. Attualmente i Cantoni restano competenti per la procedura vera e propria di adozione nonché per la ricerca delle origini (art. 268c CC). Vista la complessità del dossier e in ragione della funzione coordinativa delle autorità federali, il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuno accogliere il postulato sottolineando la necessità della cooperazione dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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