17.4188 · Interpellanza · 2017-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Sotto l'egida della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, dalla primavera del 2016 è in atto il processo "Formazione professionale 2030", il cui intento è realizzare per la formazione professionale in Svizzera un Programma con una visione unica e con linee guida strategiche. Questo processo è stato ampiamente sostenuto dalle organizzazioni economiche ed è il frutto di una visione globale dei punti di forza e delle sfide del sistema svizzero della formazione professionale.
Tuttavia, le visioni e le linee guida strategiche nonché il relativo rapporto non menzionano in alcun modo le possibilità, i diritti e le esigenze delle persone con disabilità. I disabili e le rispettive organizzazioni non sono stati coinvolti in questo processo riguardante la formazione professionale. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità obbliga la Confederazione e i Cantoni a "tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi" (art. 4 cpv. 1 lett. c CDPD). Inoltre nell'ambito dei processi decisionali le persone con disabilità devono essere coinvolte attivamente nelle questioni che le interessano (art. 4 cpv. 3 CDPD). Il processo "Formazione 2030" non ha tenuto conto di tali direttive.
Per tali motivi si prega il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il mancato coinvolgimento delle persone con disabilità e delle rispettive organizzazioni nel processo "Formazione professionale 2030" è compatibile con la CDPD?
2. La formazione pratica INSOS e l'avviamento professionale AI (secondo l'art. 16 lett. a LAI) rappresentano spesso l'unica possibilità per i giovani con handicap gravi di seguire una prima formazione professionale. Riconosce il Consiglio federale il diritto di questi giovani alla formazione professionale di base?
a. Se sì, come garantisce il Consiglio federale una formazione aperta a tutti, dunque anche alle persone con disabilità?
b. Come garantisce il Consiglio federale la permeabilità verticale della formazione professionale di base secondo la LAI con i cicli di formazione secondo la LFPr?
3. Come garantisce il Consiglio federale che in futuro i processi nell'ambito della formazione professionale (per esempio l'attuazione del Programma o l'elaborazione di ulteriori principi fondamentali) tengano conto e coinvolgano attivamente le persone con disabilità?
Stellungnahme des Bundesrates
L'eliminazione degli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili è un obiettivo fondamentale sancito dalla Costituzione federale (art. 8 cpv. 4 Cost.; RS 101), dalla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) e dalla legge sulla formazione professionale (art. 3 lett. c LFPr; RS 412.10). I processi della formazione professionale svizzera si basano su questo principio.
1./3. La formazione professionale come percorso di studi interessante, aperto a tutti e che può offrire alle persone in ogni fase e situazione della vita prospettive valide per uno sviluppo individuale, è al centro del Programma Formazione professionale 2030. Ciò include anche le persone con disabilità.
L'orientamento strategico del programma è il risultato del partenariato tra la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro. Mediante l'impiego di nuove tecnologie, il processo è stato strutturato nella maniera più aperta possibile. I risultati intermedi sono stati presentati su una piattaforma on line accessibile a tutti gli interessati. Inoltre era possibile partecipare virtualmente al convegno dei partner della formazione professionale, nell'ambito del quale nella primavera del 2016 è stata elaborata una bozza del programma. La documentazione relativa alla consultazione era accessibile e pertanto tutte le cerchie interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere. La Confederazione accoglie con favore il fatto che le associazioni delle persone con disabilità abbiano colto questa opportunità. I pareri presentati nel quadro della consultazione sono stati esaminati e sono confluiti nei lavori al programma.
Dopo la sua approvazione, i partner definiranno le fasi successive per l'attuazione del Programma Formazione professionale 2030. Nella definizione di misure concrete nell'ambito della formazione professionale riguardanti le persone con disabilità vengono coinvolte le organizzazioni pertinenti conformemente alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109). Sulla base dell'obiettivo sancito dalla legge sulla formazione professionale, questa procedura è prevista anche in relazione a processi futuri.
2. I titoli della formazione professionale riconosciuti a livello federale si basano sul mercato del lavoro e trasmettono le competenze che permettono di svolgere con autonomia e responsabilità una professione o una funzione. Le circa 230 formazioni professionali di base offrono campi di attività per le più diverse capacità e sono aperte a chiunque sia disposto e in grado di acquisire le competenze necessarie. Le persone con disabilità possono essere sostenute nell'ottenimento di un titolo federale per esempio prolungando o abbreviando la formazione professionale di base (art. 18 cpv. 1 LFPr) e mediante offerte e tipi di formazione adeguati nelle scuole professionali (art. 21 cpv. 2 lett. c LFPr) nonché agevolazioni in sede di esame (art. 35 cpv. 3 OFPr). L'articolo 16 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) offre inoltre la possibilità, in caso di diritto alle prestazioni, di un accompagnamento mirato dei giovani per tutta la durata della prima formazione professionale.
La Confederazione promuove la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo (art. 9 LFPr). Ove possibile, le competenze acquisite dalle persone con disabilità nel corso di un avviamento professionale AI o di una formazione pratica INSOS vengono riconosciute, facilitando così il passaggio alle offerte della formazione formale.
Risposta del Consiglio federale.