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17.4264 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per ottenere una riduzione del 50 per cento dei rischi attuali rappresentati dai prodotti fitosanitari (PF), il piano d'azione sui prodotti fitosanitari, adottato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017, prevede entro il 2027 e rispetto al periodo 2012-2015 da un lato di ridurre del 25 per cento le emissioni di PF e dall'altro di ridurre del 30 per cento l'utilizzo di prodotti fitosanitari che presentano un potenziale di rischio particolare. Secondo l'allegato 9.1 del piano d'azione, un PF presenta un potenziale di rischio particolare se contiene una sostanza attiva che soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti: la sostanza è candidata alla sostituzione secondo l'OPF e/o la sostanza è persistente nel suolo.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Questi due criteri sono i più pertinenti per determinare il rischio potenziale di un PF?

2. Su quali basi scientifiche si fonda la scelta di questi due criteri ("sostanze candidate alla sostituzione" e "persistenza nel suolo")? E quali basi scientifiche assicurano che questi due unici criteri siano sufficienti per definire i PF a potenziale di rischio particolare?

3. Perché non si è sviluppato un sistema con diversi criteri e valori cut-off?

5. Che ne è dell'esposizione, criterio che rientra a pieno titolo nella nozione di rischio?

6. Quali criteri precisi deve soddisfare una sostanza per essere considerata una sostanza candidata alla sostituzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il rischio potenziale di un prodotto fitosanitario (PF) si basa sui profili tossicologici delle sostanze in esso contenute e sulle loro proprietà che determinano la quantità di un PF che giunge nei diversi comparti ambientali (suolo, acqua, aria) e per quanto tempo continua a esercitarvi la sua azione. I PF a potenziale di rischio particolare sono quelli con proprietà indesiderate per la salute umana e l'ambiente.

Per allestire l'elenco dei PF a potenziale di rischio particolare sono state considerate principalmente la tossicità per l'uomo e la persistenza delle sostanze. Questi criteri scientifici corrispondono allo stato attuale delle conoscenze per poter definire i PF a potenziale di rischio particolare. Per tutti i criteri sono disponibili informazioni scientifiche e vengono tenute in considerazione le disposizioni dell'OPF (RS 916.161).

3. Non sono stati esaminati approfonditamente ulteriori criteri. Quelli scelti possono essere integrati in caso di necessità e in base a nuove conoscenze. La priorità va data alla protezione degli organismi acquatici. Il monitoraggio intensificato delle acque previsto nel piano d'azione può fornire un contributo in tal senso.

4. Una sostanza candidata alla sostituzione è definita in base a sette criteri, otto se si considera la persistenza, tutti definiti mediante valori di riferimento e indicativi.

5. L'esposizione, unitamente alle proprietà tossicologiche di un PF, ne determina il rischio. Per questo motivo, il piano d'azione prevede, nei prossimi dieci anni, di ridurre complessivamente del 25 per cento le emissioni, e quindi l'esposizione, e del 30 per cento l'utilizzo di PF a potenziale di rischio particolare. Per quanto concerne le emissioni in habitat seminaturali, nei prossimi sei anni è prevista una riduzione del 75 per cento.

6. I criteri per le sostanze candidate alla sostituzione sono definiti all'allegato 2 numero 4 OPF (RS 916.161). Un principio attivo è considerato una sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- la sua tossicità per l'uomo è nettamente più elevata di quella della maggioranza dei principi attivi ammessi nei gruppi di sostanze e nei settori d'impiego;

- soddisfa due dei tre criteri per la classificazione come sostanza PBT (persistente nel suolo, nelle acque o nei sedimenti; bioaccumulabile e tossica per l'uomo o gli organismi acquatici);

- gli effetti critici (come la neurotossicità dello sviluppo), in combinazione con tipi di utilizzo e d'esposizione, destano preoccupazioni nonostante misure di gestione del rischio molto restrittive (p. es. dispositivi di protezione personali integrali o zone cuscinetto molto estese);

- contiene una quota significativa di isomeri non attivi;

- è classificato o è da classificare come sostanza cancerogena della categoria 1A o 1B;

- è classificato o è da classificare come sostanza tossica per il sistema riproduttivo della categoria 1A o 1B;

- possiede proprietà endocrine negative passibili di avere effetti nocivi sulle persone.

Risposta del Consiglio federale.

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