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17.4283 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È garantito un rispetto coerente del principio di copertura dei costi come limite massimo per gli emolumenti a livello federale?

2. Normalmente si consulta il Sorvegliante dei prezzi quando si fissano o si aumentano gli emolumenti federali?

3. In caso negativo, in che modo il Consiglio federale può garantire la consultazione del Sorvegliante dei prezzi prima di fissare o aumentare gli emolumenti?

Begründung

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola annualmente l'indicatore del finanziamento mediante tasse o emolumenti nei Cantoni e nei Comuni. L'indice stabilito dall'AFF si attiene al principio della copertura dei costi, in base al quale le entrate complessive delle tasse causali, compresi gli emolumenti, non possono superare i costi totali del settore amministrativo interessato. Nel 2015 in Svizzera, nei settori di compiti analizzati, mediamente il 77 per cento dei costi è stato finanziato tramite emolumenti. L'indice parziale relativo agli uffici della circolazione è aumentato sensibilmente e si è attestato mediamente attorno al 123 per cento, superando di gran lunga la copertura dei costi a livello cantonale. Inoltre, in alcuni Cantoni l'indice parziale relativo all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque di scarico e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti garantiscono una copertura dei costi superiore al 100 per cento.

Questo indice non comprende gli emolumenti a livello federale, per i quali non è chiaro in quale misura si tenga conto del principio di copertura dei costi. Considerando la valutazione del relativo indice a livello cantonale e comunale, si può supporre che anche a livello federale determinati emolumenti violino il principio di copertura dei costi. Per frenare la tendenza all'aumento degli emolumenti, occorre tenere sufficientemente conto dell'importo e del conseguente principio di copertura dei costi già in sede di determinazione e di aumento degli emolumenti.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli emolumenti costituiscono soltanto una piccola parte delle entrate complessive della Confederazione (nettamente inferiore all'1 per cento). Tuttavia, il Consiglio federale ritiene importante che gli emolumenti percepiti per le decisioni e le prestazioni dell'Amministrazione federale non rappresentino un onere eccessivo per le persone tenute a pagarli. Gli emolumenti vengono pertanto riscossi in base al principio di copertura dei costi: l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) stabilisce che il provento totale degli emolumenti non eccede i costi complessivi di un'unità amministrativa (art. 4 cpv. 1 OgeEm). Tra i costi complessivi figurano i costi diretti di personale, i costi diretti di posti di lavoro, i costi speciali di materiale e di esercizio e una quota dei costi generali dell'unità amministrativa.

Il principio di copertura dei costi non implica però la copertura dei costi individuali. Ad esempio, l'ammontare degli emolumenti può basarsi sull'importo medio dei costi generati. Il principio non viene neppure violato se per un breve periodo le entrate superano leggermente l'importo richiesto per garantire la copertura dei costi. Tuttavia l'Amministrazione è tenuta a reagire per tempo agli episodi di superamento dei costi. Spesso nei regolamenti si stabilisce anche che l'emolumento non debba coprire i costi complessivi. Inoltre, secondo l'articolo 5 capoverso 2 OgeEm, per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l'interesse pubblico e l'interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. Il Consiglio federale ritiene che in tal modo sia garantita l'osservanza del principio di copertura dei costi e che gli emolumenti non risultino troppo elevati.

Conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) la determinazione dell'ammontare degli emolumenti spetta al Consiglio federale. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate, che comprendono le Segreterie generali e la Cancelleria federale, a esprimere un parere entro un termine adeguato (consultazione degli uffici). Il Sorvegliante dei prezzi è amministrativamente aggregato alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, Org-DEFR; RS 172.216.1). Per questo motivo è possibile assicurare, mediante misure organizzative, che il Sorvegliante dei prezzi possa esprimere raccomandazioni riguardo ad affari con ripercussioni sull'ammontare degli emolumenti. In alcuni casi le tariffe degli emolumenti sono disciplinate a livello di dipartimento. Per garantire che il Sorvegliante dei prezzi possa esprimere un parere su tutti i condoni o le modifiche di emolumenti, il Consiglio federale esamina l'opportunità di completare in tal senso l'ordinanza generale sugli emolumenti nel quadro della prossima revisione.

Risposta del Consiglio federale.