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Conferire ai ghiacciai una personalità giuridica e predisporre rimedi giuridici. Un'opportunità per il nostro Paese?

17.4312 · Postulato · 2017-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sull'opportunità di conferire ai ghiacciai svizzeri una personalità giuridica e di predisporre rimedi giuridici per far valere in giustizia le violazioni di detta personalità.

Begründung

A marzo diversi Paesi hanno conferito a elementi naturali una personalità giuridica per rallentarne il deterioramento. Il parlamento neozelandese ha concesso al fiume Whanganui, sacro ai Maori, lo status di entità vivente, ciò che consente di avviare azioni legali a nome del fiume. Nei procedimenti giudiziari i suoi interessi saranno difesi da due avvocati, uno in rappresentanza del Governo e l'altro in rappresentanza dei Maori.

L'Alta Corte dello Stato himalayano di Uttarakhand ha qualificato due fiumi sacri, il Gange e lo Yamuna,"entità viventi con lo status di persona giuridica". Preoccupata per il rapido ritiro di diversi ghiacciai, la stessa corte ha esteso i soggetti di diritto con personalità giuridica ai ghiacciai e anche a fiumi, torrenti, ruscelli, laghi, praterie, valli, giungle, zone umide boschive, prati, sorgenti, cascate nonché all'aria. Queste decisioni consentono ai cittadini di adire le vie legali a nome di queste entità per difenderle dall'inquinamento che le minaccia.

I ghiacciai fanno parte dell'identità svizzera e hanno un valore patrimoniale particolare a cui la popolazione è legata. Secondo gli scienziati, la metà dei ghiacciai conosciuti nel 2000 scompariranno entro il 2050. Alla fine del secolo quasi tutti si saranno sciolti. La loro scomparsa rappresenta un rischio per le popolazioni circostanti: l'erosione accelerata dei ghiacciai aumenta la quantità di sedimenti nei fiumi alpini e può essere all'origine di colate detritiche. Nei prossimi decenni i ghiacciai lasceranno il posto a grandi laghi, in taluni casi dalla superficie superiore a 50 chilometri quadrati, che comporteranno rischi d'inondazioni e di scivolamenti e che trasformeranno radicalmente il nostro Paese.

In un momento in cui si sta considerando di conferire una personalità giuridica ai robot, è giunta l'ora di esaminare l'opportunità di dotare di personalità giuridica i ghiacciai svizzeri. Ciò ne rafforzerebbe la difesa. Il rapporto dovrà inoltre esaminare le diverse vie giuridiche che potrebbero essere predisposte per far valere in giustizia le violazioni di detta personalità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2017 i ghiacciai, patrimonio del nostro Paese e in buona parte inclusi tra i paesaggi e i siti d'importanza nazionale, ricoprivano una superficie di 1034 chilometri quadrati del territorio svizzero. A causa del loro scioglimento, sono sottoposti a una sorveglianza scientifica e ad analisi periodiche (rete Glamos.ch).

Sul piano del diritto, i ghiacciai svizzeri rientrano tra le "cose senza padrone" secondo l'articolo 664 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), le quali, in quanto "cose di dominio pubblico" sono di competenza cantonale (art. 664 cpv. 3 CC e art. 78 Cost.). Secondo il nostro ordinamento giuridico, la personalità giuridica non è in effetti protetta solo per il fatto di esistere, di per sé, per natura, ma è intrinsecamente legata alla persona fisica in quanto individuo e all'esercizio dei suoi diritti civili, nonché alla sua vita sociale (cfr. artt. da 11 a 19 CC).

Non è inoltre neppure possibile conferire una forma di personalità giuridica ai ghiacciai, dal momento che si tratta di una categoria giuridica limitata (art. 52 CC). Le persone giuridiche perseguono sempre uno scopo specifico: è questo l'unico requisito per essere considerate tali. I ghiacciai e altre cose non hanno invece uno scopo specifico e conferire loro una personalità giuridica sarebbe contrario all'interpretazione del diritto.

D'altro canto, la possibilità di concedere la personalità giuridica a cose era già stata affrontata nel 2002 in occasione dell'introduzione del nuovo articolo 641a del Codice civile svizzero concernente gli animali. Questa opzione era però stata accantonata per via della sua incompatibilità con il nostro sistema giuridico. Non è inoltre chiaro in che modo il conferimento della personalità giuridica possa realmente migliorare la protezione dei ghiacciai.

Peraltro, bisogna sottolineare che la maggior parte dei ghiacciai svizzeri rientra già in una zona protetta: circa 658 chilometri quadrati di superfici ghiacciate (62 per cento dei ghiacciai del nostro Paese) sono iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e devono perciò essere conservati intatti (art. 6 LPN).

Dal mese di dicembre 2001 anche l'intero sito Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn è iscritto nell'elenco dei patrimonio mondiale dell'Unesco. I ghiacciai sono inoltre protetti dalle leggi dei Cantoni in cui si trovano e sono tutelati sia dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) che da una serie di leggi speciali; in particolare, dalla legislazione federale sugli impianti a fune, che protegge espressamente la preservazione delle zone di alta montagna e dei ghiacciai (art. 7 dell'ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, RS 743.011).

Al di fuori delle zone iscritte nell'inventario IFP, le autorità sono ovviamente tenute ad agire nell'interesse della protezione dei ghiacciai (art. 3 LPN). Lo svolgimento di qualsivoglia attività è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione. Gli uffici specializzati e determinate organizzazioni di protezione dell'ambiente possono ovviamente presentare ricorso.

In conclusione il Consiglio federale non ritiene necessario approfondire questo tema tramite un rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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