17.438 · Iniziativa parlamentare · 2017-05-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Ausgangslage
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legislazione (CP/CPP e LStr) dev'essere modificata in modo tale che i criminali stranieri sprovvisti di un permesso di dimora in Svizzera non siano soggetti agli articoli 66a CP e 130 lettera b CPP, sempreché entro dieci giorni dall'arresto possano essere allontanati dalla Svizzera e sottoposti a un divieto d'entrata conformemente alla legge sugli stranieri.
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legislazione (CP/CPP e LStr) dev'essere modificata in modo tale che i criminali stranieri sprovvisti di un permesso di dimora in Svizzera non siano soggetti agli articoli 66a CP e 130 lettera b CPP, sempreché entro dieci giorni dall'arresto possano essere allontanati dalla Svizzera e sottoposti a un divieto d'entrata conformemente alla legge sugli stranieri.
Begründung
L'articolo 66a CP, in vigore dal 1° ottobre 2016, stabilisce che nel caso di criminali stranieri provvisti di un permesso di dimora occorre esaminare obbligatoriamente se sono date le condizioni per un'espulsione. Se è prevista l'espulsione, dev'essere esaminata la questione del caso di rigore (art. 66a cpv. 2 CP). Di conseguenza la procedura del decreto d'accusa viene meno e il criminale straniero ha diritto a un procedimento giudiziario e a un difensore d'ufficio (art. 130 lett. b CPP). Queste disposizioni si applicano anche ai turisti del crimine (delinquenti stranieri senza permesso di dimora).
Secondo il diritto anteriore, nei confronti dei turisti del crimine che ad esempio avevano commesso il primo furto con scasso per un importo non superiore a un certo limite, dopo l'arresto e un breve interrogatorio di polizia di regola veniva emesso un decreto d'accusa, il competente ufficio cantonale della migrazione ordinava l'allontanamento dalla Svizzera e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pronunciava un divieto d'entrata in Svizzera cui seguiva senza indugio il rinvio nel Paese d'origine (generalmente entro 48 ore dall'arresto, per cui non era necessaria alcuna procedura di carcerazione). Per casi simili anche il nuovo diritto prevede un allontanamento (ufficio della migrazione), la pronuncia di un divieto d'entrata (SEM) e l'immediata espulsione. Tuttavia ora queste persone, sulla base dell'articolo 130 lettera b CPP, devono essere sottoposte a un procedimento penale davanti a un giudice, con un difensore d'ufficio e udienza obbligatoria, anche se sono già state espulse da tempo. Dato che nella fattispecie non si presentano casi di rigore e che di regola nei confronti della persona in questione la SEM ha già pronunciato un divieto d'entrata in Svizzera (stesse conseguenze di un'espulsione, con inserimento nel RIPOL), il procedimento giudiziario a posteriori (diverse migliaia di casi ogni anno in Svizzera) si rivela un doppione senza senso che comporta ingenti e inutili costi per i Cantoni (spese giudiziarie, onorari dei difensori d'ufficio, posti di carcerazione ecc.). Occorre pertanto adeguare la legislazione (CP/CPP) in modo tale che in questi casi il divieto d'entrata (LStr) sostituisca l'espulsione (CP) e che per gli stranieri senza permesso di dimora non sia più obbligatorio il difensore d'ufficio.
Verhandlungen
Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 06.07.2018
La Commissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare Brand (17.438) "Nessun doppione procedurale per i turisti del crimine" ed ha deciso con 14 voti contro 8 di darvi seguito.
Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 04.09.2019
Con 6 voti contro 3 e 1 astensione, la Commissione ha approvato un'iniziativa parlamentare del Consiglio nazionale Heinz Brand (17.438 Nessun doppione procedurale per i turisti del crimine) che permette di ricorrere a procedure di espulsione rapide nel caso di criminali stranieri senza permesso di dimora in Svizzera (i cosiddetti turisti del crimine).
Informazioni
Simone Peter, segretaria della commissione, 058 322 97 47,
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