17.465 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare volta a conferire ai curatori, dopo il decesso della persona sotto curatela, la facoltà di rappresentanza analoga a quella del mandatario in applicazione dell'articolo 405 capoverso 2 CO:
Begründung
La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato (art. 399 cpv. 1 CC). Il curatore perde a quel momento ogni potere di rappresentanza o di gestione post mortem (art. 421 n. 2 CC); con l'apertura della successione, i diritti e gli obblighi del defunto passano per legge ai suoi eredi (art. 560 CC). In tal modo, in caso di decesso della persona sotto curatela, il curatore non è tenuto a gestire provvisoriamente gli affari il cui trattamento non può essere differito, com'è il caso in occasione di un cambiamento di curatore (art. 424 CC).
Non è tuttavia infrequente che, per ragioni pratiche, alcuni affari debbano ancora essere sbrigati dopo il decesso dell'interessato dal curatore, che di fatto è la persona di riferimento e che può essere tenuto a doveri morali o giuridici d'informazione nei confronti degli eredi o di terzi. Si pensi all'informazione ai famigliari del defunto in merito a eventuali disposizioni che il defunto ha lasciato, segnatamente riguardanti il funerale, e di cui il curatore è a conoscenza. Si pensi anche alle misure necessarie a preservare il luogo in cui il defunto ha vissuto (sgombero delle derrate deteriorabili, chiusura di porte e finestre ecc.). Il curatore dispone parimenti di tutti gli elementi (documenti, indirizzi ecc.) che gli permettono d'informare i terzi interessati (organismi preposti a versare prestazioni sociali, cassa malati, posta e banche, fisco, fornitori di acqua potabile e elettricità, operatori telefonici ecc.), ciò che invece non è necessariamente il caso per gli eredi ai quali incombe questo obbligo d'informazione. Il curatore dovrebbe anche essere obbligato a informare gli eredi in merito a un'eventuale situazione oberata dai debiti, in modo che queste persone possano tutelare tempestivamente i propri diritti.
Nella fattispecie, il curatore ha invece soltanto l'obbligo di consegnare all'autorità le disposizioni lasciate dall'interessato in caso di decesso (art. 556 cpv. 1 e 2 CC) e, evidentemente, gli obblighi di liquidazione che gli spettano (rapporto d'attività e conti) nei confronti dell'autorità di protezione dell'adulto (art. 425 CC). In assenza, in materia di diritto di protezione dell'adulto, di una disposizione analoga a quella dell'articolo 405 capoverso 2 CO e in assenza di una procura degli eredi o ancora di un mandato di amministratore d'ufficio (art. 554 CC), egli deve in compenso astenersi da qualsivoglia atto di disposizione dei beni del de cuius. Il rinvio all'articolo 413 CC alle regole del mandato concerne soltanto la diligenza che incombe al curatore nell'esecuzione dei suoi compiti (COPMA, Diritto di protezione dell'adulto, Guida pratica, pag. 238 n. 9.3).
La prassi insegna tuttavia che al momento del decesso dell'interessato, il suo curatore, segnatamente qualora gli eredi si siano mostrati molto discreti fino a quel momento, è sovente la persona di riferimento, la sola a cui i terzi possono rivolgersi. Se sollecitato, il curatore, i cui diritti e doveri non sono chiari (dal suo punto di vista), si espone, semplicemente perché desidera rendersi utile o fare bene il suo compito, al rischio di procedere ad alcuni atti giuridici senza averne la facoltà giuridica.
Certamente, alcune banche tollerano il pagamento da parte del curatore di alcune spese direttamente legate al funerale. Anche l'esecuzione di alcuni compiti amministrativi è talvolta tollerata. A causa delle responsabilità in gioco, i terzi interessati si sono dimostrati tuttavia meno concilianti.
Allo stesso modo, l'assenza, che talvolta può protrarsi anche a lungo, di ogni potere di disposizione riguardo ai beni del defunto può porre alcune istituzioni (case di riposo o istituti per disabili) nella condizione delicata di assumere, senza disporre di riserve adeguate, il ruolo di banca attendendo che le fatture pendenti siano pagate dagli eredi.
Si rivela pertanto giustificato il fatto di regolamentare questa situazione. A questo scopo, l'articolo 405 capoverso 2 CO può costituire una fonte d'ispirazione.