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17.501 · Iniziativa parlamentare · 2017-11-29

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è modificato come segue:

Art. 6 Alleviamento dell'onere della prova

Si presume l'esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione, al licenziamento e ai casi di molestia sessuale.

Begründung

La legge federale sulla parità dei sessi definisce come molestia sessuale qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro. In particolare menziona il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale (art. 4 LPar).

La stessa legge prevede anche un alleviamento dell'onere della prova per talune forme di discriminazione che definisce in quanto vietate (art. 6 LPar), ma non per i casi di molestia sessuale.

Eppure il fenomeno è preoccupante. Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono una realtà per un numero consistente di persone impiegate nel nostro Paese. Secondo uno studio realizzato dalla SECO nel 2007, il 18,1 per cento delle persone hanno subìto molestie sessuali almeno una volta nel corso della loro vita professionale (28,3 per cento delle donne e 10 per cento degli uomini).

Inoltre, secondo un recente studio svolto dall'Università di Ginevra per conto dell'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo sulla base di 190 decisioni giudiziarie, l'82,8 per cento delle denunce per molestia sessuale si sono concluse a sfavore del lavoratore. La ragione principale risiede nella difficoltà di provare le azioni denunciate.

Secondo il Codice civile, chi asserisce un fatto deve fornirne la prova (art. 8 CC). Talune forme di discriminazione che la LPar si prefigge di reprimere beneficiano tuttavia di un alleviamento dell'onere della prova secondo le norme attualmente vigenti (art. 6 LPar). Se l'onere della prova è alleviato, la parte che vuol far valere i propri diritti deve rendere verosimile l'esistenza di una discriminazione fornendo indizi oggettivi. Spetterà poi alla controparte fornire la prova del contrario rispettando severi criteri.

Attualmente la molestia sessuale non beneficia di questo alleviamento dell'onere della prova (DTF 4A_473/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.1).

In un momento in cui le vittime cominciano a trovare il coraggio di parlare bisogna agevolare le persone molestate nel denunciare le atrocità subite sul posto di lavoro.

Da quando il diritto europeo esorta i Paesi membri a prevedere un alleviamento della prova per i casi di molestia sessuale, la Francia e la Germania hanno proceduto ai necessari adeguamenti nelle rispettive normative. Anche negli Stati Uniti l'onere della prova è alleviato per i casi di molestia sessuale.

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