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17.517 · Iniziativa parlamentare · 2017-12-12

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre introdurre le necessarie disposizioni giuridiche per impedire alle imprese nelle quali la Confederazione, i Cantoni o i Comuni partecipano finanziariamente o che sono preposte a compiti pubblici, di approfittare della loro posizione per ottenere vantaggi sul libero mercato, distorcendo così la concorrenza. Le società di monopolio non devono quindi poter utilizzare abusivamente le proprie informazioni e i contatti dei propri clienti o i vantaggi derivanti dal settore in cui detengono il monopolio per ottenere un vantaggio competitivo in un altro settore. A tal fine, la presente iniziativa propone di modificare la legge sul mercato interno (LMI) come segue:

Art. 2

...

Cpv. 8

Gli enti pubblici provvedono affinché le imprese pubbliche nelle quali detengono una partecipazione come pure le imprese private alle quali rilasciano concessioni pubbliche per specifici settori di attività, siano soggette, nell'esercizio delle loro attività commerciali, alle stesse condizioni in materia di concorrenza delle imprese private. Costituiscono un ostacolo alla concorrenza e sono pertanto inammissibili, in particolare il sovvenzionamento incrociato di attività commerciali e qualsiasi altra forma di utilizzo di dati o risorse derivanti dall'esercizio di un mandato pubblico e suscettibili di distorcere la libera concorrenza.

Art. 8bbis Attuazione da parte della Commissione della concorrenza

Cpv. 1

Gli enti pubblici stilano un rapporto annuale destinato alla Commissione della concorrenza sulla loro strategia di proprietari, sulla necessità di proseguire l'attività commerciale dell'impresa interessata e sulle misure adottate in conformità dell'articolo 2 capoverso 8. Il rapporto annuale sulla strategia del proprietario è pubblico.

Cpv. 2

Se le misure decise dagli enti pubblici si rivelano insufficienti per combattere efficacemente i rischi di distorsione della concorrenza, la Commissione della concorrenza può, mediante una decisione, ordinare misure supplementari relative al funzionamento, alla contabilità, al finanziamento e all'organizzazione dell'impresa o vietare talune attività.

Art. 9a Diritto di ricorso delle organizzazioni

Cpv. 1

Le associazioni professionali ed economiche che, conformemente ai loro statuti, sono autorizzate a difendere gli interessi economici dei loro membri hanno il diritto di presentare ricorso contro le decisioni della Commissione della concorrenza di cui all'articolo 8bbis.

Cpv. 2

Le decisioni della Commissione della concorrenza conformemente all'articolo 8bbis sono comunicate per scritto alle organizzazioni professionali competenti.

Begründung

Oggigiorno gli enti pubblici federali, cantonali e comunali sono attivi nel quadro di imprese che operano in numerosi settori economici.

La ricerca di efficienza e redditività da parte di queste imprese è un principio comunemente accettato. Tuttavia, per garantire una concorrenza libera e leale, è necessario che nell'esercizio di attività commerciali le imprese pubbliche e private siano soggette alle stesse condizioni in materia di concorrenza. Questo vale in particolare per i casi in cui le imprese utilizzano, direttamente o indirettamente, finanze o risorse provenienti da enti pubblici o in base a una concessione, per sovvenzionare trasversalmente le proprie attività commerciali. Ne derivano distorsioni della concorrenza e condizioni di mercato sleali.

La pubblicazione dei rapporti sulla strategia del proprietario da parte degli enti pubblici può migliorare la trasparenza.

La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della legge federale sul mercato interno da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici (art. 8 LMI).

La Commissione sorveglia il rispetto delle nuove disposizioni giuridiche qualora le misure adottate dagli enti pubblici per evitare le distorsioni della concorrenza indotte da imprese pubbliche o concessionarie si rivelino insufficienti.

A tale scopo, la Commissione della concorrenza deve non solo essere informata sulle strategie del proprietario, ma deve anche avere la possibilità di ordinare ulteriori misure relative al funzionamento, alla contabilità, al finanziamento e all'organizzazione o anche poter vietare determinate attività.

Al fine di garantire che la Commissione della concorrenza eserciti in modo adeguato le proprie competenze, è opportuno conferire alle associazioni professionali ed economiche il diritto di ricorso contro le decisioni della Commissione.