17.518 · Iniziativa parlamentare · 2017-12-14
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Occorre emanare le necessarie disposizioni giuridiche per impedire alle imprese nelle quali la Confederazione, i Cantoni o i Comuni partecipano finanziariamente o che sono preposte a compiti pubblici, di approfittare della loro posizione per ottenere vantaggi sul libero mercato, distorcendo così la concorrenza. Le società di monopolio, per esempio nel settore energetico, non devono in particolare poter utilizzare abusivamente le informazioni sui propri clienti e le relazioni che detengono con loro o i profitti derivanti dal settore in cui detengono il monopolio per ottenere un vantaggio competitivo in un settore in cui non hanno una posizione dominante.
Una possibile soluzione consiste nel modificare la legge sul mercato interno (LMI) come segue:
Art. 2
...
Cpv. 8
Cantoni e Comuni provvedono affinché le imprese pubbliche nelle quali detengono una partecipazione finanziaria come pure le imprese private alle quali rilasciano concessioni di monopolio per specifici settori di attività, siano soggette, nell'esercizio delle loro attività commerciali, alle stesse condizioni in materia di concorrenza delle imprese private. Costituiscono un ostacolo alla concorrenza e sono pertanto inammissibili in particolare il sovvenzionamento incrociato di attività commerciali e qualsiasi altra forma di utilizzo di dati o risorse che possa distorcere la libera concorrenza.
Art. 8bbis Attuazione da parte della Commissione della concorrenza
Cpv. 1
Cantoni e Comuni stilano nelle loro strategie di proprietari un rapporto annuale destinato alla Commissione della concorrenza sulla necessità che lo Stato fornisca le attività commerciali e sulle misure adottate in conformità dell'articolo 2 capoverso 8. Pubblicano le loro strategie di proprietari e le presentano alla Commissione della concorrenza.
Cpv. 2
Se le misure decise da Cantoni e Comuni si rivelano insufficienti per combattere efficacemente i rischi di distorsione della concorrenza, la Commissione della concorrenza può, mediante una decisione, ordinare misure supplementari relative all'attività aziendale, al finanziamento, alla contabilità e all'organizzazione dell'impresa o vietare talune attività.
Art. 9a Diritto di ricorso delle organizzazioni
Cpv. 1
Le associazioni professionali ed economiche che, conformemente ai loro statuti, sono autorizzate a difendere gli interessi economici dei loro membri hanno il diritto di ricorrere contro le decisioni della Commissione della concorrenza di cui all'articolo 8bbis.
Cpv. 2
Le decisioni della Commissione della concorrenza di cui all'articolo 8bbis sono comunicate per scritto alle organizzazioni.
Begründung
Oggigiorno Confederazione, Cantoni e Comuni hanno partecipazioni in imprese che operano in numerosi settori economici. Le forme e le possibilità di sviluppo sono molteplici e complicate.
Originariamente queste imprese pubbliche avevano in comune il fatto di dover agire nell'interesse comune e non avevano quindi scopo di lucro; il loro compito non era realizzare profitti, bensì fornire un servizio di pubblica utilità.
Nell'ambito della privatizzazione delle ex regìe pubbliche, numerose attività sono state trasferite a società di diritto privato, solitamente orientate al profitto. Queste imprese pubbliche sono detenute da enti pubblici e spesso continuano a detenere il monopolio in un settore nel quale non sono esposte alla concorrenza.
Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che - indipendentemente dalla loro forma giuridica - le società nelle quali il settore pubblico ha un'influenza determinante sulla politica aziendale o alle quali ha rilasciato una concessione di monopolio per determinati settori commerciali, spinte da motivi di redditività, stanno sempre più espandendo le proprie attività economiche anche in settori commerciali nei quali entrano in competizione diretta con le aziende private.
Ciò è in linea di principio ammissibile, ma al fine di garantire una concorrenza libera ed equa occorre garantire che in questi settori le imprese pubbliche e private siano soggette alle stesse condizioni in materia di concorrenza. Questo vale in particolare per i casi in cui le imprese pubbliche o concessionarie utilizzano mezzi finanziari, dati o risorse provenienti dal loro settore di monopolio per sovvenzionare trasversalmente le proprie attività commerciali. Ne derivano distorsioni della concorrenza e condizioni di mercato sleali.
Tutti riconoscono che le attività del settore privato gestite da un ente pubblico o da aziende pubbliche non possono essere competitive o distorcere la concorrenza. Ciò significa che queste attività devono essere soggette alle stesse condizioni in materia di concorrenza di una corrispondente società privata (art. 94 Cost.). In particolare, secondo la prassi già vigente del Tribunale federale, questa condizione non è più soddisfatta quando il settore soggetto a concorrenza di un'impresa pubblica è sistematicamente sussidiato dal suo settore in regime di monopolio (DTF 138 I 378). Lo scopo della nuova normativa proposta è garantire che, nell'ambito della libera concorrenza, tutte le parti godano di pari condizioni.
Secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCart, la legge sui cartelli non si applica alle prescrizioni che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi o che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti. Tuttavia, le imprese che svolgono anche attività commerciali che esulano dall'adempimento dei compiti pubblici sottostanno già oggi alla legge sui cartelli.
Nella pratica, però, è spesso impossibile dimostrare l'esistenza di sussidi trasversali tra il settore di monopolio e quello commerciale. Obbligare gli enti pubblici (Cantoni e Comuni) a pubblicare le proprie strategie di proprietari può migliorare la trasparenza.
La legge sul mercato interno mira a creare un mercato interno al quale ogni persona con domicilio o sede in Svizzera possa accedere liberamente e in modo non discriminatorio al fine di esercitare un'attività lucrativa (art. 1 LMI). Le aziende pubbliche che distorcono la concorrenza, ad esempio attraverso sussidi trasversali o utilizzando dati o risorse per le loro attività commerciali, rendono ai concorrenti privati più difficile il libero ed equo accesso al mercato. Sembra quindi opportuno inserire la normativa proposta nella legge sul mercato interno.
La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della legge federale sul mercato interno da parte dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici (art. 8 cpv. 1 LMI).
La Commissione della concorrenza deve essere incaricata dell'esecuzione della nuova disposizione giuridica qualora le misure adottate dai Cantoni e dai Comuni per evitare le distorsioni della concorrenza indotte da imprese pubbliche o concessionarie si rivelassero insufficienti.
A tale scopo, essa deve essere informata sulle strategie del proprietario concernenti i Cantoni e i Comuni coinvolti e avere la possibilità di ordinare ulteriori misure relative all'attività aziendale, al finanziamento, alla contabilità e all'organizzazione e poter vietare determinate attività.
Per sorvegliare l'esercizio pertinente delle competenze della Commissione della concorrenza, è opportuno conferire alle associazioni professionali ed economiche il diritto di ricorso contro le decisioni della Commissione.