Trasmissione del segnale sulla rete televisiva di UPC. Condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie per i fornitori privati di media
18.1012 · Interrogazione · 2018-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 51 capoverso 2 LRTV i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire i servizi per la diffusione dei programmi "a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie". Alla domanda sull'impossibilità dell'applicazione di questa disposizione legale nel caso in cui i contratti tra le emittenti e il fornitore di servizi di telecomunicazione contengano una clausola di riservatezza (interrogazione 17.1015), il Consiglio federale ha risposto: "Le parti contraenti possono convenire che il contenuto del contratto sia soggetto a riservatezza, principio che deriva dall'autonomia contrattuale di diritto privato." Inoltre il Consiglio federale elude la domanda rimandando alla Commissione della concorrenza (COMCO): "Determinare se il fornitore di servizi di telecomunicazione occupa una posizione dominante sul mercato o se si comporta in modo illecito è una questione legata al diritto sui cartelli che spetta alla Commissione della concorrenza."
In questo contesto si pongono le seguenti domande aggiuntive:
1. Il Consiglio federale è al corrente che presso il fornitore di servizi di telecomunicazione Swisscom i fornitori di programmi televisivi svizzeri che non sono titolari di una concessione non devono pagare alcuna tassa in denaro contante; per contro presso UPC ciascuno di loro deve versare diverse centinaia di migliaia di franchi all'anno?
2. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che tramite le clausole contrattuali di riservatezza si rende impossibile l'effettiva imposizione di una diffusione che per legge deve essere offerta a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie? Su quale base un fornitore di programmi televisivi può giudicare se viene trattato in modo discriminatorio o a condizioni di pari opportunità se non è autorizzato né a conoscere né a utilizzare sul piano giuridico i prezzi applicati ai concorrenti?
3. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i fornitori di programmi televisivi devono temere che UPC li releghi a una posizione sfavorevole nella numerazione dei canali se richiedessero all'UFCOM o alla COMCO un riesame dell'articolo 51 capoverso 2 LRTV? Non esiste quindi un abuso sistemico della posizione dominante sul mercato di UPC?
4. L'UFCOM intende assumere la sua funzione di vigilanza e verificare se tutti i contratti rispettino l'articolo 51 capoverso 2 LRTV, migliorando così le condizioni quadro per i fornitori televisivi commerciali?
5. La liberalizzazione nel mercato delle telecomunicazioni aveva lo scopo di creare un oligopolio privato e di consolidare, tramite leggi che non possono essere applicate, le imprese forti che abusano della loro posizione sul mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. Già prima della fine dell'anno, nella sua risposta a una domanda analoga (17.1015), il Consiglio federale si è espresso sui principi vigenti per la diffusione di programmi televisivi della SSR e delle emittenti televisive regionali titolari di una concessione (must carry) nonché dei programmi televisivi soggetti a notifica. Il Consiglio federale aveva allora chiesto la diffusione gratuita di tutti i programmi must-carry (art. 59 LRTV). Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve offrire tutti gli altri programmi a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie (art. 51 cpv. 2 LRTV). La determinazione del prezzo è oggetto di accordi tra le parti contraenti.
Nella sua risposta il Consiglio federale ha sottolineato che le parti contraenti possono convenire la riservatezza riguardo al contenuto del contratto ma che nell'ambito di una procedura di vigilanza, questa non può essere fatta valere nei confronti dell'autorità di vigilanza. In quanto tale, l'UFCOM ha pertanto effettivamente la possibilità di verificare se i servizi di diffusione rispettino i requisiti di cui all'articolo 51. Secondo le basi legali, la competenza di chiarire se vi sia una posizione dominante sul mercato e se, in caso affermativo, se ne abusi, non spetta all'UFCOM bensì alla Commissione della concorrenza (COMCO). Per le imprese che dominano il mercato è inoltre il Sorvegliante dei prezzi a definire l'ammontare dell'indennità.
La richiedente afferma che i fornitori di programmi televisivi svizzeri che non sono titolari di una concessione devono versare a UPC diverse centinaia di migliaia di franchi all'anno. Né il Consiglio federale, né l'UFCOM sono a conoscenza di queste cifre e neppure si sa quali prestazioni siano risarcite con l'importo menzionato.
Ci vorrebbe una procedura ordinaria di vigilanza per verificare le cifre indicate e chiarire in modo esaustivo se vi sia una violazione dei requisiti in materia di accesso a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Le disposizioni della LRTV vigono dal 2007. Poiché da allora non vi sono state segnalazioni riguardo a costi di diffusione troppo elevati o abusi simili, per l'UFCOM non vi è attualmente motivo di approfondire la tematica nel quadro di una procedura di vigilanza in conformità all'articolo 51 LRTV.
Risposta del Consiglio federale.