La controversa modifica dell'ordinanza sul materiale bellico non è forse un progetto di ampia portata politica?
18.1014 · Interrogazione · 2018-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
È assodato che in passato le modifiche all'ordinanza sul materiale bellico (OMB), e la relativa interpretazione da parte del Consiglio federale, hanno sempre scatenato un'ampia discussione pubblica. Anche le commissioni parlamentari tornano regolarmente a occuparsi della OMB: la CPS-S si è rivolta al Consiglio federale per chiedere di renderla più permissiva, in modo che non escluda più la possibilità di esportare armamenti verso i Paesi in cui sono in corso guerre civili. Secondo i sostenitori della modifica ne andrebbe del futuro dell'industria bellica e dell'indipendenza dell'esercito svizzero. I detrattori sostengono invece che rendere le norme meno restrittive non sia compatibile con la neutralità e la tradizione umanitaria e dei buoni uffici della Svizzera.
Entrambe le argomentazioni hanno un grande peso politico.
L'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) prevede che per la preparazione di "ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale" sia indetta la procedura di consultazione.
Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alla seguente domanda:
1. Nel caso di un'eventuale modifica della OMB, il Consiglio federale indirebbe una procedura di consultazione, in osservanza dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della LCo?
Stellungnahme des Bundesrates
La consultazione ha luogo per la preparazione di ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061). La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione (art. 2 LCo). Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LCo, alla consultazione hanno la possibilità di esprimersi i governi cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso e altri ambienti interessati.
Il legislatore ha stabilito per legge le proprie linee guida e le condizioni di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico (cfr. art. 1 e 22 LMB). I criteri per l'autorizzazione sono inoltre sanciti dall'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511).
Per quanto riguarda quest'ultimo, il Consiglio federale ha già adottato due volte una precisazione (nel 2008 stabilendo i criteri di esclusione nell'art. 5 cpv. 2 OMB e nel 2014 in considerazione delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e dei Paesi in via di sviluppo). In nessuno dei due casi è stata necessaria una procedura di consultazione, che peraltro non è stata richiesta.
Il DEFR, coinvolgendo anche il DFAE e il DDPS, sta esaminando la precisazione di una singola disposizione dell'OMB muovendosi all'interno delle limitazioni derivanti dal quadro giuridico superiore. Questa precisazione non rileva nessun progetto di ampia portata che richieda una consultazione (si veda sopra).
Risposta del Consiglio federale.