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18.1018 · Interrogazione · 2018-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Un'acquisizione con indebitamento ("leveraged buyout") è un'acquisizione finanziata in gran parte o esclusivamente con capitale di terzi che spesso avviene con investitori di private equity e riguarda spesso società monopolistiche o oligopolistiche (ad esempio UPC). Dopo l'acquisizione, il debito nei confronti della banca viene iscritto nel bilancio dell'impresa acquisita oppure di una società intermediaria ("Special Purpose Vehicle", SPV, società veicolo). Ciò significa, in sostanza, che l'impresa si è autoacquisita. Il nuovo proprietario si sottrae così a qualsiasi rischio d'impresa: il debitore è la società acquisita, che deve pagare gli interessi e rimborsare il prestito. Il peggio che possa capitare all'investitore è di non realizzare un profitto in caso di vendita successiva. Una perdita, tuttavia, è praticamente esclusa. Viceversa, gli istituti finanziari che concedono prestiti con effetto leva ("leveraged loans") si espongono a rischi considerevoli.

In questo contesto si pongono diversi interrogativi:

1. A quanto ammonta, secondo il Consiglio federale, la quota dei "leveraged buyout" sul totale delle acquisizioni e dei crediti in Svizzera negli ultimi 20 anni?

2. Su quali basi giuridiche poggiano questi "leveraged buyout"?

3. Il Consiglio federale ritiene che il fatto di poter realizzare acquisizioni e rivendite aziendali senza assumersi alcun rischio sia un comportamento commerciale legittimo? È conforme al sistema?

4. Come valuta i rischi che si accumulano a carico degli istituti finanziari creditori e delle imprese acquistate a credito? Come valuta il rischio sistemico?

5. Come valuta le responsabilità in caso di insolvenza?

6. Come valuta l'abuso di queste strutture di "leveraged buyout" ai fini dell'elusione fiscale, a quanto ammonta la perdita di gettito fiscale e cosa fanno la Confederazione e i Cantoni per contrastare il fenomeno?

7. Il Consiglio federale intende impedire tali transazioni nel quadro della revisione del diritto sulle società anonime o di altre normative (ad es. Finma, Swiss Exchange Board, Comco, SIX) oppure vietare l'iscrizione del debito nel bilancio delle società acquisite o come minimo esigere una quota minima di capitale proprio attraverso la regolamentazione bancaria? Il Consiglio federale è a conoscenza di progetti della Banca centrale europea (BCE) in tal senso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera ci sono pochissimi dati ufficiali al riguardo. Non c'è alcuna possibilità di identificare in modo specifico i crediti bancari concessi per i "leveraged buyout" (LBO). Questi crediti vengono rilevati nella statistica sul volume creditizio della Banca nazionale svizzera sotto forma di crediti nei confronti dei clienti. Stando ai dati di MergerMarket, negli ultimi 20 anni in Svizzera vi sono stati in media da 10 a 15 LBO all'anno.

2. Non esistono disposizioni specifiche relative ai LBO né nel Codice delle obbligazioni né nel Codice civile. Si applicano le disposizioni generali.

3. Il Consiglio federale non ha motivo di ritenere che questo tipo di operazioni finanziarie si svolga al di fuori del quadro legale. È altresì improbabile che questi LBO possano svolgersi senza alcun rischio perché le banche non sarebbero disposte ad assumersi l'intero rischio, da sole. Al contrario: nelle transazioni di LBO gli esperti di banca e finanza osservano quote di capitale proprio nettamente superiori al 50 per cento.

4. Tra le altre transazioni creditizie, la regolamentazione bancaria contempla anche i "leveraged loans", ossia in generale crediti di una certa entità concessi dalle banche ad aziende con elevato grado di indebitamento e bassa solvibilità. I crediti legati a un LBO rappresentano una sottocategoria dei "leveraged loans": spesso le banche li conservano per poco tempo nei loro bilanci, prima di sindacarli o venderli a investitori.

I "leveraged loans" comportano diversi rischi per le banche. Tenuto conto della bassa solvibilità delle aziende, il rischio di inadempienza è generalmente elevato. Un'improvvisa impennata dei premi del credito può far sì che i crediti non possano più essere sindacati o venduti, se non in perdita, con conseguenti rischi di liquidità.

In Svizzera le transazioni di "leveraged loans" devono essere coperte con capitale e liquidità ai sensi delle ordinanze sui fondi propri e sulle liquidità. Bisogna inoltre rispettare le prescrizioni sulla ripartizione dei rischi. A livello interno, poi, le banche pongono limiti e definiscono processi di autorizzazione per le transazioni di grande entità nell'ambito del risk management.

Il controllo di queste prescrizioni è compito della FINMA. Stando a questa attività di vigilanza, negli ultimi anni le perdite registrate dalle due grandi banche a causa di crediti concessi per rilevare aziende con fondi terzi sono state relativamente modeste. Per le altre banche, le acquisizioni finanziate con capitale di terzi costituiscono un'attività accessoria caratterizzata da perdite irrilevanti.

5. La questione della responsabilità si pone qualora siano state violate disposizioni legali nell'ambito della transazione, in particolare le disposizioni generali sulla protezione del capitale sociale (valutazione, contabilità, prescrizioni sui fondi propri, ecc.). In caso di violazioni di questo tipo o di qualsiasi altra violazione degli obblighi legali vigenti vi è eventualmente la possibilità di chiedere spiegazioni agli organi responsabili in virtù dell'articolo 754 e segguenti del CO.

6. Per verificare un'eventuale elusione fiscale le autorità fiscali esaminano ogni singola operazione di questo tipo, in cui l'impresa acquisita contabilizza come oneri i costi finanziari dell'acquisizione. Se si conferma l'elusione fiscale, viene negata la deduzione dei costi del finanziamento dall'imposta sull'utile, evitando così perdite fiscali.

7. Non sono previste misure in tal senso contestualmente alla revisione del diritto della società anonima.

Per le banche vigono requisiti sull'entità minima di fondi propri anche per questo tipo di transazioni (cfr. Ordinanza sui fondi propri, RS 952.03, e circolare della FINMA 17/7 rischi creditizi - banche). Tenuto conto dei rischi più elevati che comportano queste transazioni in confronto ad altre tipologie di crediti, i requisiti sui fondi propri minimi sono conseguentemente più elevati nonché legati alla quota di capitale proprio. Più quest'ultima è bassa, maggiori saranno le esigenze per i fondi propri. Se la quota di capitale proprio è molto bassa, le suddette esigenze aumentano fortemente a causa del rischio elevato: a seconda delle circostanze la banca non finanzierà la transazione. La quota minima di capitale proprio non è regolamentata in senso stretto, ma già oggi le prescrizioni regolamentari sono concepite in modo tale che, di fatto, una transazione troppo rischiosa non va in porto perché non redditizia. Per il momento non si prevede di modificare questa regolamentazione.

Nel mese di maggio 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha emanato la direttiva "Guidance on leveraged transactions", nella quale definisce le aspettative generali in materia di gestione e controllo dei rischi a proposito delle transazioni "leveraged loans". Per esempio, si aspetta che le banche definiscano esattamente la loro propensione al rischio per le transazioni "leveraged loans" e che, conseguentemente, stabiliscano dei limiti interni. La BCE, inoltre, fornisce indicazioni sugli accertamenti da compiere prima di approvare nuove transazioni ("due diligence"). Alla fine del 2018 valuterà in che modo le banche hanno attuato le loro direttive e ove necessario definirà il da farsi.

Risposta del Consiglio federale.