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18.1020 · Interrogazione · 2018-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Una persona dipendente da terzi per tutti gli atti della vita quotidiana a causa di un incidente e che ha diritto a prestazioni LAINF dispone oggi di notevoli meno risorse finanziare da investire nei costi di permanenza a domicilio rispetto ad una persona dipendente da terzi per ragioni di malattia (che beneficia di prestazioni AI).

L'articolo 18 dell'Ordinanza sull'assicurazione infortuni in vigore dal 1° gennaio 2017 disciplina giustamente che l'assicurato ha diritto a contributo per: un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale. L'ordinanza disciplina anche un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi. Ciò nonostante permangono importanti disparità tra chi è invalido e beneficia di un contributo di assistenza nell'ambito dell'assicurazione invalidità e chi invece riceve un assegno grandi invalidi tramite l'assicurazione infortuni.

In alcuni casi la differenza può essere anche molto importante e arrivare ad alcune migliaia di franchi al mese. Di conseguenza questa persona, contro la sua volontà e in contraddizione con i principi sanciti anche dalla Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità ratificata dalla Svizzera, è obbligata a vivere in un istituto altamente medicalizzato per invalidi (con un costo giornaliero a carico della collettività di mediamente circa 600 franchi al giorno). Se questa persona avesse diritto al contributo d'assistenza dell'AI potrebbe vivere al suo domicilio. Avendo avuto un incidente ciò non può essere per molte persone il caso.

Chiedo quindi al Consiglio federale:

1. Come valuta questa situazione? Non ritiene che di fatto ciò sia in contraddizione con i principi previsti dalla convenzione ONU sui diritti dei disabili ratificata anche dalla Svizzera e dalla necessità di favorire il più possibile la permanenza a domicilio per persone con disabilità?

2. Può fare una stima di quante persone sono costrette a vivere in un istituto a seguito di un incidente perché non possono permettersi la permanenza a domicilio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) prevede un contributo per l'assistenza e la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) no. Nel messaggio sulla 6a revisione AI aveva già illustrato che non era opportuno introdurre un contributo per l'assistenza nella LAINF, considerato il divario tra le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni. Il Parlamento si era allineato a questa posizione senza discussioni. Di conseguenza, il diritto al contributo per l'assistenza è stato limitato ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI.

Oltre alla rendita AI (al massimo 2350 franchi), all'eventuale rendita della previdenza professionale e al rimborso di determinate cure di base da parte dell'assicurazione malattie, chi beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AI (al massimo 1880 franchi) può percepire un contributo per l'assistenza. Dall'importo necessario a coprire le prestazioni d'aiuto di cui ha bisogno, l'assicurato deve dedurre l'assegno per grandi invalidi, le prestazioni dell'assicurazione malattie e le prestazioni fornite a titolo gratuito dai familiari (20 per cento). Se si considerano i valori medi, in caso di grande invalidità di grado elevato l'entità del contributo si attesta a un importo di 4517 franchi mensili (cfr. illustrazione 33, pagina 37 del rapporto di ricerca numero 8/17, valutazione del contributo per l'assistenza dal 2012 al 2016)

In caso di infortunio, gli assicurati secondo la LAINF percepiscono, oltre alla rendita AI, una rendita LAINF complementare (fino a un importo massimo complessivo di 11 115 franchi) e l'assegno per grandi invalidi LAINF (al massimo 2436 franchi). Inoltre, l'assicurazione contro gli infortuni copre integralmente i costi delle cure mediche a domicilio prescritte da un medico e fornite da una persona o un'organizzazione autorizzata. L'assicurazione versa un contributo anche se le cure mediche a domicilio sono fornite da una persona non autorizzata, a condizione che l'assistenza sia prestata in modo professionalmente ineccepibile. Lo stesso vale per l'assistenza non medica a domicilio, se non è coperta dall'assegno per grandi invalidi. L'importo del contributo varia da caso a caso. Per un tetraplegico può ammontare a 2500-3000 franchi al mese.

Anche se la LAINF non prevede indennità per il bisogno di aiuto di cui all'articolo 39c dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201), non si può quindi affermare che, per beneficiare dell'assistenza e delle cure di cui hanno bisogno, gli assicurati secondo la LAINF siano generalmente costretti a trasferirsi in un istituto anziché rimanere a domicilio: le prestazioni secondo la LAINF, infatti, sono nettamente più elevate.

Conformemente all'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati parte riconoscono l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto, nel quale rientra in particolare la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza. Queste misure non devono tuttavia essere sproporzionate o irragionevoli.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene che vi sia una contraddizione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

2. In assenza di dati e rilevazioni in materia, il Consiglio federale non è in grado di fornire indicazioni sul numero di persone che a seguito di un incidente sono costrette a vivere in un istituto perché, non beneficiando di un contributo per l'assistenza, non possono permettersi l'assistenza e le cure a domicilio.

Risposta del Consiglio federale.