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18.1056 · Interrogazione · 2018-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le entrate provenienti dai canoni per i diritti d'acqua e dalle imposte speciali sulla forza idrica ammontano a circa 550 milioni di franchi all'anno. Nonostante in certi Cantoni, in particolare nei Grigioni e in Vallese, le imposte speciali costituiscano rispettivamente il 50 e il 60 per cento delle entrate, tali imposte non rientrano nel calcolo del potenziale di risorse di un Cantone.

I Cantoni sono però compensati per gli oneri dovuti a fattori geotopografici, tra cui quelli generati dalla pendenza del terreno, che comprendono gli oneri legati alle opere idrauliche.

1. Per quali ragioni la perequazione finanziaria federale non integra le imposte speciali cantonali sulla forza idrica, che hanno lo scopo di ridurre l'utile imponibile delle società produttrici?

2. Non è incoerente compensare gli oneri legati alle opere idrauliche senza considerare le relative entrate nella perequazione finanziaria federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 49 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS 721.80), per l'assegnazione dei diritti di utilizzazione della forza idrica i Cantoni possono riscuotere un canone per i diritti d'acqua che non superi l'aliquota massima ammessa dalle prescrizioni federali, ossia 110 franchi per chilowatt lordo. I Cantoni che non applicano il valore massimo dell'aliquota ammesso dalle prescrizioni federali per il canone possono riscuotere imposte speciali dagli impianti idroelettrici. La somma dell'onere costituito da canone per i diritti d'acqua e imposte speciali non può tuttavia superare l'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali. Nell'ottica del diritto fiscale, le imposte speciali, riscosse in diversi Cantoni, che oltre al canone per i diritti d'acqua gravano sugli impianti idroelettrici, sono da valutare alla stessa stregua dei canoni.

1. L'inclusione dei canoni per i diritti d'acqua nella perequazione finanziaria nazionale (PFN) è stata più volte oggetto di discussione, negli scorsi anni, in seno al Consiglio federale e al Parlamento (si vedano ad es. la mozione Bloetzer 96.3141, l'iniziativa parlamentare 08.445, Canoni per i diritti d'acqua adeguati, l'interpellanza Fetz 10.3091, il messaggio 18.056 del marzo 2014 concernente la modifica della legge sulle forze idriche nonché il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2012-2015). Nella concezione della perequazione finanziaria, con perequazione delle risorse e compensazione degli oneri e dei casi di rigore, il potenziale delle risorse viene determinato esclusivamente con parametri di calcolo di natura fiscale, basati sull'imposizione del valore aggiunto senza controprestazione diretta da parte dello Stato. Il potenziale delle risorse si basa sui redditi imponibili delle persone fisiche, l'incremento dei beni patrimoniali delle stesse e l'utile delle persone giuridiche secondo l'imposta federale diretta. Un'inclusione, nel potenziale delle risorse, dell'esercizio dei diritti di sovranità dello Stato specifici a un compito sarebbe inadeguato sul piano materiale e costituirebbe un precedente. Le entrate dei Cantoni provenienti da concessioni, regalìe, canoni per i diritti d'acqua o imposte sulla forza idrica non sono da considerarsi entrate fiscali e, di conseguenza, non rientrano nel calcolo del potenziale delle risorse.

La compensazione degli oneri serve tra l'altro a compensare oneri topografici speciali. Nelle regioni di montagna, tali oneri speciali esistono indipendentemente dall'utilizzazione della forza idrica. Per calcolare tali oneri speciali si utilizzano indicatori quali l'altitudine, la declività e la bassa densità demografica. Se un Cantone presenta un valore sopra la media svizzera per uno o più indicatori, sussistono oneri speciali parzialmente, rimborsati con la compensazione degli oneri. La compensazione degli oneri si basa su questi indicatori. I costi dell'utilizzazione della forza idrica non sono considerati oneri topografici aggiuntivi e non rientrano nel calcolo degli oneri.

2. No. Nella compensazione degli oneri non sono presi in considerazione i costi degli impianti idroelettrici.

Risposta del Consiglio federale.