18.1067 · Interrogazione · 2018-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
A quanto pare, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) intendono avviare una revisione delle direttive concernenti la raccomandazione del perito sul tasso d'interesse tecnico, raccomandazione formulata all'attenzione del consiglio di fondazione.
Queste direttive tecniche, intitolate Direttive tecniche 4 (o DTA 4), verrebbero modificate - e riconosciute dalla CAV PP (e quindi rese vincolanti per tutti i periti in materia di previdenza professionale) - con l'introduzione di un limite massimo assoluto per il tasso d'interesse tecnico.
Al riguardo non va dimenticato che la fissazione di questo tasso rientra nei compiti intrasmissibili e inalienabili del consiglio di fondazione (art. 51a cpv. 2 lett. e LPP). Il legislatore non ha previsto alcuna delega di competenze, né al Consiglio federale né alla CAV PP. Il perito in materia di previdenza professionale deve formulare una raccomandazione al consiglio di fondazione.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. È a conoscenza di questo progetto di modifica delle DTA 4?
2. A suo parere, imporre un limite massimo assoluto per il tasso d'interesse tecnico tramite la nuova direttiva non costituirebbe una lesione della sovranità del consiglio di fondazione sancita dall'articolo 51a capoverso 2 lettera e LPP?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è a conoscenza della revisione delle Direttive tecniche 4 (DTA 4) da parte della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP).
Il Governo non condivide il timore espresso dall'autrice dell'interrogazione. Per quanto concerne la fissazione del tasso d'interesse tecnico, la legge disciplina in modo chiaro i compiti e le competenze dell'organo supremo di un istituto di previdenza e dei periti in materia di previdenza professionale. La CSEP emana direttive tecniche per i suoi membri al fine di garantire la qualità nell'esercizio della loro professione. Una direttiva tecnica riguarda dunque il lavoro dei periti in materia di previdenza professionale. Lo stesso vale quando la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) eleva una direttiva al rango di standard minimo. In tal modo il campo d'applicazione delle direttive in questione viene esteso dai soli membri della CSEP a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati, il che non intacca la competenza intrasmissibile e inalienabile dell'organo supremo di fissare il tasso d'interesse tecnico.
Risposta del Consiglio federale.