18.3051 · Mozione · 2018-02-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue il sistema contributivo nel settore dei trasporti pubblici:
1. I contributi devono essere versati ai committenti.
2. I contributi per le autolinee devono essere versati, di principio, solo se è stata effettuata una procedura d'appalto secondo il diritto federale.
3. La procedura d'appalto va svolta, di massima, conformemente alla legge federale sugli acquisti pubblici.
Begründung
Le attuali disposizioni legislative per i contributi federali ai trasporti pubblici (TP) sono complesse, non trasparenti e non orientate al mercato, soprattutto nel settore delle indennità del traffico regionale viaggiatori destinate alle autolinee. Questo è uno dei motivi che ha reso possibile lo scandalo Auto Postale. L'attuale sistema prevede la possibilità di condurre delle procedure d'appalto per le autolinee ma - e si tratta di un caso unico - le sovvenzioni sono erogate dalla Confederazione direttamente alle imprese con, per di più, la condizione di non poter realizzare utili. Questo sistema è del tutto inadeguato alle esigenze di mercato, genera falsi incentivi e fa sì che le autolinee non vengano gestite sistematicamente dai fornitori più convenienti dal punto di vista economico. Inevitabilmente, i costi dei TP aumentano per Confederazione, Cantoni e Comuni e, di rimando, per i consumatori. Al punto 1 della presente mozione si chiede pertanto che i contributi della Confederazione vengano versati ai committenti e non ai gestori delle autolinee. Solo con questo cambio di sistema il committente potrà condurre un bando secondo criteri di mercato. Al punto 2, quindi, si chiede che, di principio, i contributi possano essere versati solo in seguito a una decisione di attribuzione fondata su una regolare procedura d'appalto, con possibili deroghe per i casi in cui non vi sia concorrenza. L'attuale legislazione prevede, di fatto, anche la possibilità di condurre procedure d'appalto, ma di base queste non sono obbligatorie e il meccanismo non è per niente trasparente. Di conseguenza, al punto 3 si chiede che i criteri e il tipo di bando vengano stabiliti sulla base della legge federale sugli acquisti pubblici. Si tratta di un'ovvietà: non si vede infatti perché l'attuale legge sui contributi ai TP debba prevedere procedure, criteri e valori limite propri. L'obbligo, per l'impresa di autobus che voglia partecipare a una procedura d'appalto, di essere titolare di una concessione può essere tranquillamente stabilito come criterio di idoneità sulla base della legge federale sugli acquisti pubblici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tematica esposta nella presente mozione è già in fase di trattazione. Nel corso dell'anno sarà elaborato il relativo progetto da porre in consultazione.
1. Attualmente il traffico regionale viaggiatori (TRV)su strada e su rotaia è ordinato e finanziato congiuntamente da Confederazione e Cantoni. In adempimento della mozione 13.3663, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, sta approntando una riforma di questo settore. In questo contesto si sta anche valutando se sia più opportuno, rispetto all'attuale sistema, che l'ordinazione di servizi di trasporto con autobus avvenga esclusivamente da parte dei Cantoni. Una variante in esame prevede che i contributi federali per le autolinee vengano destinati ai Cantoni, come proposto nella presente mozione. Tuttavia, nel corso dei lavori, è prevalsa l'opinione secondo cui la responsabilità per l'ordinazione del traffico regionale viaggiatori su ferrovia non debba essere delegata esclusivamente ai Cantoni. La maggior parte delle linee ferroviarie sono infatti intercantonali; inoltre la competenza per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria spetta unicamente alla Confederazione.
2./3. La legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) disciplina le procedure per l'assegnazione di commesse pubbliche di forniture, di servizi e in materia edilizia. D'altro canto, le disposizioni concernenti l'ordinazione e la messa a concorso delle offerte nel traffico regionale viaggiatori sono fissate nella legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). Nel traffico regionale viaggiatori su strada le offerte devono essere messe a concorso conformemente ai requisiti di cui agli articoli 32-32l LTV. I principi procedurali, pur rispecchiando ampiamente le disposizioni della LAPub, tengono anche conto di aspetti particolari del trasporto pubblico, quali l'integrazione in processi tariffari come pure nel sistema cadenzato e nodale. In questo contesto la responsabilità è dei Cantoni, cui spetta la gestione della definizione dell'offerta, dell'ordinazione e della pianificazione della messa a concorso (art. 31c LTV). Al contrario, secondo l'articolo 32 capoversi 3 e 4 LTV, la messa a concorso di offerte nel traffico regionale viaggiatori su rotaia è prevista soltanto se la Confederazione e i Cantoni si sono accordati in merito a tale procedura e a patto che vi sia una pianificazione della messa a concorso, la cui responsabilità, secondo la legge, spetta ai Cantoni. A differenza di quanto accade per la procedura di messa a concorso nel trasporto con autobus, nel traffico regionale viaggiatori su rotaia non esistono però disposizioni esecutive dettagliate in materia.
Il Consiglio federale approva l'obiettivo di garantire la maggiore trasparenza possibile nell'ambito dell'ordinazione e del finanziamento dei trasporti pubblici regionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.