18.3087 · Interpellanza · 2018-03-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In seguito all'Accordo di libero scambio concluso con la Cina chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
1. La Cina ha rispettato le condizioni dell'Accordo di libero scambio concluso con la Svizzera e concesso, per i prodotti contemplati nell'accordo, in particolare le derrate alimentari, il pieno accesso al suo mercato senza ostacoli tecnici al commercio?
2. L'Accordo di libero scambio consente alla Cina di adottare nuove misure che potrebbero ostacolare il commercio, ad esempio l'obbligo di certificati statali volti a dimostrare che le derrate alimentari sono innocue per la salute?
3. Quali possibilità ha il Consiglio federale per garantire che i Paesi firmatari di un Accordo di libero scambio non limitino in seguito l'accesso ai loro mercati adottando misure non tariffarie?
4. Nel quadro dell'Accordo di libero scambio attualmente in fase di negoziazione con gli Stati del Mercosur, quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale affinché i Paesi firmatari dell'accordo non limitino successivamente, tramite ostacoli tecnici al commercio, l'accesso ai loro mercati?
Stellungnahme des Bundesrates
Dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 2014, l'Accordo di libero scambio (ALS) tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese sta dando ottimi frutti. Nel periodo in questione le esportazioni e le importazioni bilaterali sono aumentate, per entrambe le parti, in misura superiore rispetto agli scambi commerciali complessivi. L'ALS funziona bene, anche grazie alla buona collaborazione tra le autorità svizzere e quelle cinesi. Dopo che le autorità doganali e le imprese si sono familiarizzate con i nuovi metodi e in seguito alla semplificazione di alcune procedure di sdoganamento (relative in particolare ai documenti da fornire) introdotta con l'entrata in vigore dell'accordo, le difficoltà iniziali sono state ampiamente superate.
L'obiettivo principale di un ALS nel settore degli scambi di merci è quello di eliminare o ridurre i dazi doganali. Se le misure non tariffarie delle parti sono analoghe e garantiscono un livello di protezione simile, come avviene ad esempio nel settore sanitario e fitosanitario (SPS), la conclusione di un ALS può comportare agevolazioni commerciali anche nell'ambito non tariffario (ad es. registrazione agevolata delle imprese esportatrici da parte del Paese d'importazione). Ciò crea nuove opportunità per le imprese esportatrici, purché soddisfino le prescrizioni tecniche del Paese d'importazione. Il principio della sovranità statale in materia di regolamentazione rimane dunque intatto anche nel quadro di un accordo di questo tipo.
1. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui la Cina avrebbe violato l'ALS con la Svizzera. In linea di principio un Paese può emanare misure SPS ma deve rispettare i principi fondamentali del diritto dell'OMC (non discriminazione, base scientifica).
2./3. L'ALS consente alle parti di adottare nuove misure purché siano compatibili con l'accordo stesso e con gli altri impegni internazionali pertinenti. Se ritiene che una nuova misura sia discriminatoria nei confronti dei prodotti svizzeri o non rispetti il principio di proporzionalità, la Svizzera può sollevare la questione in seno al Comitato misto dell'ALS Svizzera-Cina, a livello bilaterale per via diplomatica o direttamente nel quadro dell'OMC insieme ad altri partner commerciali. La Svizzera ha già fatto ricorso a queste opzioni nell'estate 2017, quando la Cina intendeva introdurre un nuovo certificato per tutte le derrate alimentari, indipendentemente dal loro profilo di rischio. L'azione della Svizzera e di altre nazioni esportatrici ha indotto la Cina a riconsiderare il tenore della misura e a posticiparne l'introduzione di due anni. Se una parte contraente di un ALS dovesse comunque adottare misure contrarie alle disposizioni dell'accordo, vi è inoltre la possibilità di ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'accordo.
4. Se dovesse essere concluso, l'ALS non impedirebbe né alla Svizzera né agli Stati del Mercosur di adottare nuove misure SPS, purché siano compatibili con l'accordo stesso o con il diritto dell'OMC. In caso di problemi commerciali, il Consiglio federale applicherebbe gli strumenti menzionati al punto 2./3.
Risposta del Consiglio federale.