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18.3093 · Interpellanza · 2018-03-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Entrato in vigore il 1° marzo 2014, il nuovo capoverso 7 dell'articolo 64 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che l'assicuratore non possa riscuotere alcuna partecipazione ai costi per prestazioni generali e di cura in caso di malattia fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto. Questi termini non si applicano alle prestazioni in caso di maternità (art. 29 cpv. 2 LAMal), per le quali non è riscossa nessuna partecipazione ai costi da parte dell'assicuratore.

La deplorevole confusione creata da queste disposizioni, che avevo già segnalato nel 2014 in un'interpellanza al Consiglio federale (14.4158), perdura tuttora. Numerosi assicuratori, assicurati, fornitori di prestazioni e altri attori interessati sembrano infatti non conoscere o non comprendere la legge.

1. In seguito alla mia interpellanza, l'Ufficio federale della sanità pubblica si era detto disposto a informare nuovamente gli assicuratori, in una prossima lettera, sulla situazione giuridica. A mia conoscenza non l'ha ancora fatto. Quando pensa di inviare questo promemoria?

2. Il Consiglio federale è disposto ad adottare misure per informare anche le assicurate, i fornitori di prestazioni, i giudici specializzati nelle assicurazioni sociali e tutti gli altri attori interessati, in modo che la legge venga finalmente rispettata?

3. In che modo il Consiglio federale potrebbe informare meglio sulle inadempienze degli assicuratori in modo da poter misurare la portata del fenomeno e, se del caso, intervenire?

Begründung

Dal 2014 la situazione non è cambiata: molte donne incinte continuano a vedersi esigere una partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità prima della tredicesima settimana di gravidanza. D'altronde neppure il rimborso integrale delle prestazioni in caso di maternità, come pure delle prestazioni generali e delle cure in caso di malattia a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza avviene sempre in modo automatico. Diversi media hanno denunciato questi problemi (p. es. le trasmissioni della RTS "ABE" del 24 gennaio 2017 e "On en parle" del 2 febbraio 2017). La disparità di trattamento tra le donne incinte sussiste dunque in funzione dell'assicuratore e del grado d'informazione delle donne stesse (o dei fornitori di prestazioni che le consigliano su questo aspetto). Il miglioramento voluto dal legislatore nella copertura delle assicurate si trasforma in certi casi in un peggioramento. Le donne che conoscono i propri diritti possono ovviamente contestare la decisione del loro assicuratore e andare fino davanti al giudice. In un caso tuttavia di cui sono venuta a conoscenza la giudice sembrava non conoscere la legge e per prendere la sua decisione si è basata sul manuale della Società svizzera dei medici di fiducia e dei medici assicurativi SGV/SSMC. Ma la versione di questo manuale è obsoleta e non comprende le disposizioni entrate in vigore nel 2014. Come dimostrano questi casi, occorre intervenire affinché la legge non sia più ignorata e venga finalmente rispettata: è il minimo che ci si possa attendere a quattro anni dalla sua entrata in vigore!

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale concorda con l'autrice dell'interpellanza sul fatto che l'applicazione corretta, cioè con o senza limiti di tempo, dell'esenzione dalla partecipazione ai costi a volte presenta difficoltà e che l'informazione in proposito continua a essere carente. Nel quadro della sua attività di vigilanza sugli assicuratori, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha constatato che le prestazioni a volte non vengono fatturate in conformità alle disposizioni legali. L'UFSP ha affrontato l'argomento nel quadro del dialogo regolare con le associazioni degli assicuratori già nel 2014, invitando questi ultimi ad adoperarsi per una corretta attuazione. Anche i fornitori di prestazioni, che devono trasmettere le informazioni sulla gravidanza delle pazienti, hanno tuttavia le loro responsabilità. Nel frattempo l'UFSP ha dovuto constatare, sulla base delle numerose richieste che continuano a pervenirgli, che la conoscenza dell'attuale situazione giuridica da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori resta in parte lacunosa. Di conseguenza ha preparato una lettera d'informazione dettagliata in materia e l'ha diffusa il 16 marzo 2018.

2./3. La lettera d'informazione è accessibile al pubblico in tedesco e francese sul sito Internet dell'UFSP (www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Circolari e lettere d'informazione > Lettere d'informazione Svizzera). Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni interessati sono stati informati per posta elettronica.

Inoltre l'UFSP vigila a che gli assicuratori applichino in maniera uniforme la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Dai controlli svolti nel quadro di ispezioni condotte presso gli assicuratori sono emersi a più riprese errori concernenti la riscossione o meno della partecipazione ai costi a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto ai sensi dell'articolo 64 capoverso 7 LAMal. Agli assicuratori sottoposti all'audit è stato intimato, per mezzo di una direttiva, di procedere agli adeguamenti del sistema informatico e delle procedure amministrative necessari per garantire l'applicazione corretta delle disposizioni in materia, segnatamente per quanto riguarda il trattamento automatico delle fatture. Inoltre, l'UFSP seguirà da vicino gli effetti della lettera d'informazione nella prassi e, in un secondo tempo, contatterà gli attori interessati per fare il punto della situazione e discutere, se necessario, delle eventuali misure da adottare per migliorarla.

Risposta del Consiglio federale.

Partecipazione ai costi in caso di maternità. La legge continua a essere ignorata! | Lexipedia | Lexipedia