18.3138 · Interpellanza · 2018-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 20 luglio 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso di un'impresa del Cantone di Friburgo concernente un bando delle FFS i cui allegati tecnici erano redatti esclusivamente in tedesco, unica lingua accettata per le risposte al bando.
Nella sua sentenza (STAF B-2570/2017), il TAF precisa segnatamente: "il y a lieu d'enjoindre le pouvoir adjudicateur de traduire les documents de l'appel d'offre en français, langue acceptée en sus de l'allemand... (va ingiunto al servizio d'acquisto di tradurre i documenti del bando in francese, altra lingua accettata oltre al tedesco...)".
Il 19 febbraio 2018, tuttavia, le FFS hanno pubblicato un altro bando per lavori simili, con allegati tecnici redatti esclusivamente in tedesco e per la quale le risposte andavano redatte solo in tedesco! Pare che, in seguito, la situazione sia stata riesaminata.
Di fronte a tale fatto a dir poco scioccanti, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È ammissibile che un'azienda quale le FFS non si attenga spontaneamente a una sentenza del TAF?
2. In qualità di azionista principale delle FFS, la Confederazione può tollerare che quest'azienda continui a mettere in atto pratiche discriminatorie nei confronti delle imprese della Svizzera latina nell'ambito dei bandi?
3. Cosa pensa di fare il Consiglio federale affinché in futuro le FFS rinuncino a tali pratiche e trattino equamente le imprese delle diverse regioni linguistiche svizzere quando si tratta di rispondere ai bandi?
4. La revisione della legge sugli acquisti pubblici considera l'obbligo di pubblicare e di gestire i bandi in almeno due lingue ufficiali?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale rimanda alla sua risposta alle domande Bourgeois 18.5134 e Derder 18.5210, presentate sullo stesso argomento nell'ora delle domande del 12 marzo 2018. Rinvia altresì alla risposta all'interpellanza Piller Carrard 14.3750, nonché alle numerose altre risposte ivi menzionate.
1. Il 29 marzo 2018 le FFS hanno rettificato il bando in questione (numero di pubblicazione 1008329 / numero di identificazione 166923). L'intera documentazione è stata tradotta in francese e pubblicata. Gli offerenti potranno inoltre d'ora in poi presentare le proprie offerte anche in lingua francese. Le FFS ricordano che, con sentenza del 20 luglio 2017 (STAF B-2570/2017), il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso concernente un bando per l'acquisto di traverse in cemento, ma che ciò è stato motivato dall'accordo delle parti sulla lingua della documentazione del bando e delle offerte per l'acquisto concreto.
2. Il Consiglio federale comprende le richieste dell'autore dell'interpellanza. Le disposizioni concernenti la lingua impiegata nelle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 24 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) valgono sia per la Confederazione sia per le organizzazioni parastatali come le FFS. Secondo il diritto vigente in materia di acquisti pubblici, il bando e l'aggiudicazione di merci e servizi avvengono almeno in due lingue ufficiali. Per commesse edili e relative forniture e servizi i documenti devono essere pubblicati almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. Non è invece necessario tradurre in più lingue la documentazione relativa al bando (ad es. piani, specifiche tecniche, ecc.). Se una commessa prevista non è pubblicata in lingua francese, al bando dev'essere allegato un riassunto in una lingua OMC.
3./4. L'argomento è oggetto della revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, attualmente in corso (LAPBub, 17.019 Messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017, FF 2017 1587), che sarà probabilmente trattata dal Consiglio nazionale nell'estate del 2018.
Secondo questo messaggio, in base all'articolo 4 capoverso 2 lettera f LAPub (FF 2017 1741) le FFS sono assoggettate alla legislazione sugli acquisti pubblici per appalti connessi con la costruzione e l'esercizio della rete ferroviaria, ovvero sia per compiti di costruzione della rete sia per il traffico ferroviario su queste reti. Ciò è conforme con la normativa attuale.
In materia di lingue il Consiglio federale propone al Parlamento di riprendere nella legge (art. 48 cpv. 5) il seguente principio: "Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti per le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle offerte degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse situazioni linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione."
Al numero 1.2.5 del messaggio in questione il Consiglio federale afferma che intende sancire, a livello di ordinanza, quanto segue: per le prestazioni edili, il bando dovrà essere pubblicato almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione, mentre per le forniture e le prestazioni di servizio almeno in due lingue ufficiali. In caso di prestazioni fornite all'estero o di prestazioni tecniche altamente specialistiche, il bando potrà essere pubblicato eccezionalmente soltanto in una lingua ufficiale della Confederazione e in un'altra lingua. A causa dei costi significativi, la documentazione del bando non dovrà essere messa a disposizione in più lingue. Il Consiglio federale è convinto che queste misure, previste a livello di ordinanza, consentiranno di tenere adeguatamente conto del plurilinguismo in Svizzera adottando un approccio pragmatico. Seguirà attentamente l'applicazione di queste disposizioni e in base alle esperienze fatte valuterà a media scadenza l'opportunità di ulteriori misure.
Risposta del Consiglio federale.