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Esenzione dei beneficiari di aiuti sociali dal pagamento del canone secondo la LRTV

18.3158 · Mozione · 2018-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 69b LRTV viene completato in modo che, in relazione alla possibilità di essere esentati dal pagamento del canone, i beneficiari di aiuti sociali siano equiparati ai beneficiari di prestazioni complementari e prestazioni dell'AI. L'esenzione va attuata senza apportare adeguamenti al canone dovuto dalle economie domestiche private.

Begründung

I beneficiari di aiuti sociali pagano attualmente l'importo intero del canone secondo la LRTV. Il passaggio dal canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione a quello generale per le economie domestiche colpisce sensibilmente i beneficiari di aiuti sociali. Anche se il canone è considerato secondo la COSAS nel calcolo del fabbisogno di base, nel vecchio sistema le persone potevano decidere liberamente se crearsi un margine finanziario più ampio rinunciando a un apparecchio di ricezione. Con il nuovo sistema questa possibilità di scelta scompare. Per un reddito di un'economia domestica che si deve sostenere con le prestazioni dell'aiuto sociale, i relativi costi assumono un'importanza significativa. In totale oggi sono riscossi circa 1,4 miliardi di franchi tramite i canoni secondo la LRTV. Le perdite di quasi 60 milioni di franchi, preventivate dal Consiglio federale a causa dell'esenzione di tutte le economie domestiche che beneficiano dell'aiuto sociale, corrispondono quindi a meno del 5 per cento delle entrate totali. Nell'ambito del dibattito per l'adeguamento della LRTV e sull'iniziativa No Billag è stata promessa una sostanziale riduzione del canone per le economie domestiche private. Pertanto l'esenzione qui richiesta dovrà essere attuata senza ripercussioni sul canone per quest'ultima categoria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo sistema del canone. Tale sistema si basa su una mozione della CTT-N del 23 febbraio 2010 (10.3014) che incaricava il Consiglio federale di elaborare un progetto per la modifica dell'obbligo di pagare il canone, introducendo una tassa per ogni economia domestica e impresa, indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione. A riguardo si chiedeva l'esenzione delle economie domestiche per motivi di politica sociale. Tale richiesta è stata soddisfatta con la revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), adottata dal Parlamento il 26 settembre 2014 e approvata dal popolo il 14 giugno 2015. Con l'esenzione dei beneficiari di prestazioni annue complementari all'AVS o all'AI è così stata esentata dal pagamento del canone la stessa cerchia di persone che già oggi beneficia dell'esenzione.

Nell'elaborazione del progetto di legge sono stati esaminati anche criteri alternativi per l'esenzione delle economie domestiche dall'obbligo di pagare il canone per motivi di politica sociale. Questi criteri si sono però rivelati del tutto inappropriati o di difficile applicazione e sono quindi stati scartati. È stata esaminata e respinta anche un'esenzione dei beneficiari dell'aiuto sociale, poiché conformemente alle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) applicate dai Cantoni, i costi del canone sono inclusi nel calcolo del minimo vitale. La COSAS fonda la propria raccomandazione per la definizione del forfait per il mantenimento delle persone sul calcolo dell'Ufficio federale di statistica (UST). A tale scopo, quest'ultimo attinge ai dati dell'indagine sul budget delle economie domestiche. Il paniere definito dalla COSAS posiziona il canone di ricezione ai sensi della LRTV nella categoria superiore, relativa a intrattenimento, relax e cultura (sottocategoria 6632.04). Se si introducesse un'ulteriore esenzione dal canone non è escluso che la COSAS adegui o ricalcoli il paniere.

Per le economie domestiche in cui non sono presenti apparecchi atti alla ricezione radiofonica e televisiva, il legislatore ha creato la possibilità di presentare, durante un termine transitorio di cinque anni dall'introduzione del nuovo sistema del canone, una domanda di esenzione dal pagamento del canone (Opting-out). Le persone che vivono in un'economia domestica senza apparecchi di ricezione non devono quindi versare il canone durante i primi cinque anni dal cambiamento di sistema.

Nell'ambito dell'ora delle domande, il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha risposto a una domanda che chiedeva se un'esenzione dei beneficiari dell'aiuto sociale dal pagamento del canone per le economie domestiche ai sensi della LRTV sarebbe finanziabile (18.5129). Un'esenzione delle economie domestiche private che beneficiano di aiuti sociali condurrebbe a una perdita di entrate dell'ordine di 58 milioni di franchi. Per realizzare gli stessi introiti occorrerebbe compensare queste entrate inferiori mediante un aumento della tariffa del canone per le economie domestiche e della tariffa di base per le imprese, passando da 365 a 380 franchi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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