18.3167 · Postulato · 2018-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare misure idonee per accelerare e semplificare la procedura per il rimborso dei vaccini da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e a presentare un rapporto in merito.
Begründung
Un buon approvvigionamento di vaccini per la popolazione svizzera riduce efficacemente i costi della sanità perché consente, da una parte, di prevenire le malattie infettive e, dall'altra, di proteggere le persone vulnerabili. Nel calendario vaccinale svizzero, infatti, una vaccinazione è raccomandata soltanto se "il suo beneficio, in termini di morbilità (malattie e le loro complicazioni) e di mortalità, supera di gran lunga il rischio di effetti indesiderati".
In Svizzera la procedura per il rimborso dei vaccini è fin troppo lunga e macchinosa. Nonostante l'approvvigionamento precario di vaccini, i fabbricanti devono far fronte a considerevoli ostacoli amministrativi posti dalla Confederazione per rifornire il piccolo mercato nazionale. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso dei vaccini, la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) agisce con lentezza e in maniera non trasparente, duplicando inutilmente le attività delle altre commissioni (CFV, CFM).
Per il rimborso dei vaccini il Dipartimento federale dell'interno si avvale di due commissioni consultive (CFPF, CFM) e per le raccomandazioni in materia di vaccinazioni di una commissione di esperti indipendente (CFV). Per evitare in futuro procedure farraginose con risultati spesso contraddittori, la CFV dovrebbe formulare raccomandazioni dal punto di vista medico in merito alla rimborsabilità da parte dell'AOMS, mentre la CFM dovrebbe esaminare, come finora, gli aspetti economici. Per quanto riguarda i vaccini, la CFPF dovrebbe essere esclusa dal processo.
Il Consiglio federale è libero di attuare altre misure efficaci per offrire alla popolazione svizzera una copertura vaccinale semplice, rapida e rimborsata dall'assicurazione di base.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) elabora raccomandazioni vaccinali all'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La base legale della sua attività è la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101).
Secondo l'articolo 33 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e l'articolo 37d dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) è competente per l'esame della conformità della prestazione ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) menzionati all'articolo 32 LAMal, anche in relazione a misure di prevenzione e a eventuali esenzioni dalla o riduzioni della partecipazione ai costi. La CFPF emana raccomandazioni all'attenzione del Dipartimento federale dell'interno (DFI), il cui capo decide sull'obbligo di copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Per quanto concerne la valutazione del prezzo del vaccino, conformemente all'articolo 37e OAMal la Commissione federale dei medicamenti (CFM) consiglia l'UFSP, il quale decide in merito all'iscrizione o meno di un vaccino e del suo prezzo nell'elenco delle specialità.
Già oggi vi è uno stretto coordinamento tra le diverse commissioni e le loro segreterie scientifiche nell'UFSP. Il potenziale di accertamento e ottimizzazione è costantemente sfruttato. Le modalità con cui operano CFV, CFPF e CFM si fondano su basi legali diverse e perseguono pertanto finalità diverse con metodi diversi.
In questo senso, nell'ottica della LEp e della CFV, può succedere che una vaccinazione sia raccomandata e il suo rimborso da parte dell'AOMS sia ritenuto ingiustificato, senza che questo rappresenti di per sé una contraddizione. Nel loro operato le commissioni chiamate a pronunciarsi successivamente si fondano sui risultati del lavoro della CFV, completandoli. Con la confidenzialità delle consulenze della CFPF si intendono garantire l'indipendenza e l'impermeabilità alle influenze esterne della procedura. I richiedenti sono informati sulle tappe fondamentali della trattazione della richiesta. Dopo la decisione del DFI, ricevono una motivazione tecnica della decisione. Il Consiglio federale ritiene che la procedura e i requisiti per la verifica dei criteri EAE siano definiti in modo assolutamente comprensibile e chiaro.
È anche convinto dell'adeguatezza delle procedure attuali, stabilite dalle basi legali vigenti e pertanto caratterizzate da finalità e modi di procedere differenti. Sia l'UFSP sia le commissioni extraparlamentari coordinano strettamente i lavori e ottimizzano costantemente i processi. Pertanto il Consiglio federale non vede la necessità di esaminare l'adozione di ulteriori misure o di elaborare un rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.