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18.3195 · Interpellanza · 2018-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) la Confederazione ha il compito di "proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale". L'articolo 3 LPN obbliga la Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali a rispettare e conservare intatte le rarità naturali e a costruire e mantenere in maniera corrispondente i propri edifici e impianti. Alla luce della formulazione dell'articolo 2 LPN, l'obbligo concerne in particolar modo anche le FFS.

Le scarpate e gli altri spazi verdi presenti lungo le linee ferroviarie delle FFS rappresentano spazi vitali preziosi per molte specie indigene di fauna e flora. È tuttavia noto da tempo che la cura delle scarpate da parte delle FFS non è conforme alla legislazione sulla protezione della natura. La manutenzione ordinaria è tale da causare a lungo termine il deterioramento di spazi vitali preziosi, fra i quali rientrano anche superfici naturali da proteggere per legge (p. es. prati e pascoli secchi).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta l'attuale gestione degli spazi verdi da parte delle FFS ai fini della conservazione e della promozione della qualità ecologica (p.es. conservazione di specie a rischio, lotta alle neofite) e ai fini della conformità con la legge e con il piano d'azione per la biodiversità?

2. Non ritiene sia utile includere la protezione delle superfici naturali tra i prossimi obiettivi strategici che stabilirà per le FFS, facendo così in modo che la biodiversità diventi oggetto di discussione in seno ai massimi organi delle FFS?

3. Conformemente al suddetto piano d'azione, l'UFT è intenzionato a fare della biodiversità un elemento costitutivo della convenzione sulle prestazioni da concludere con le FFS. Quali disposizioni emanerà in merito e come ne controllerà l'attuazione?

4. Come intende assicurare il Consiglio federale la disponibilità a lungo termine di fondi sufficienti per l'attuazione della convenzione sulle prestazioni e del programma di manutenzione delle scarpate da elaborare secondo il suddetto piano d'azione?

5. Non ritiene anch'esso che le FFS debbano render conto, nel loro rapporto annuale di gestione e sostenibilità, del raggiungimento degli obiettivi definiti nella convenzione sulle prestazioni in materia di protezione delle superfici naturali?

6. Cosa ne è delle aree ferroviarie abbandonate dalle FFS e che presentano un notevole potenziale ai fini della biodiversità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La vigente norma SN 640 281 dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti "Unterhalt der Grünflächen an Bahnanlagen" ("Manutenzione degli spazi verdi presso gli impianti ferroviari"; non disponibile in italiano) definisce lo stato attuale della tecnica per quanto concerne la manutenzione ordinaria delle aree verdi presso gli impianti ferroviari. Le FFS si rifanno a questa norma quando si tratta di gestire dette aree a seconda della loro funzione e accessibilità. In questo contesto l'obiettivo è garantire la sicurezza e la disponibilità degli impianti, promuovere la tutela della natura e del paesaggio e la biodiversità, oltre che ottimizzare la redditività degli interventi di manutenzione. Le FFS operano attualmente, a stretto contatto con singoli servizi cantonali specializzati, anche nel settore della lotta alle neofite al fine di ottimizzare i propri programmi di gestione.

Il piano d'azione per la biodiversità, approvato dal Consiglio federale nel settembre 2017, contiene anche misure rivolte alle FFS, che vengono attualmente implementate in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). In questo ambito dovranno essere elaborate le necessarie prescrizioni per la manutenzione di superfici naturali da proteggere o di altre superfici importanti sotto il profilo ecologico.

2. Tra gli obiettivi strategici delle FFS non figura un punto specifico concernente la protezione dell'ambiente e della natura. Da essi si evince, tuttavia, che le FFS sono tenute a seguire una strategia aziendale sostenibile e basata su principi etici. Inoltre, con il decreto federale del Consiglio federale concernente il piano per la biodiversità, l'UFT si è impegnato a inserire esplicitamente questa tematica nella convenzione sulle prestazioni da concludere con le FFS per l'infrastruttura.

3. L'UFT invia a tutti i gestori dell'infrastruttura istruzioni di pianificazione con le condizioni quadro a livello formale e contenutistico relative alla convenzione sulle prestazioni. Tali istruzioni conterranno anche un'indicazione in merito all'attuazione delle misure previste dal piano d'azione. In questo modo anche le FFS saranno tenute a formulare propositi in tal senso. Gli obiettivi di prestazione si trovano attualmente in fase di elaborazione. L'UFT ha proposto di seguire, quantificare e controllare gli sviluppi dell'attuazione del piano d'azione nell'ambito dell'esistente gruppo di lavoro "Scarpate".

4. Le FFS sono tenute a osservare il piano d'azione per la biodiversità, documentando le relative necessità finanziarie. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento gli elementi essenziali delle convenzioni sulle prestazioni con i gestori delle infrastrutture nell'ambito del disegno sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria negli anni 2021 a 2024.

5. Il rapporto di gestione e di sostenibilità delle FFS contiene un capitolo dedicato alla protezione della natura, nel quale si riferisce in merito agli obiettivi raggiunti nell'anno trascorso e alle attività più importanti previste per l'anno successivo.

6. La competenza per le aree non destinate all'esercizio ferroviario spetta ai Cantoni, che devono valutare l'importanza e il potenziale di tali superfici in quanto a valore ecologico e contributo all'infrastruttura ecologica.

Risposta del Consiglio federale.