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18.3208 · Interpellanza · 2018-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni in tutto il mondo è stata osservata una drammatica diminuzione delle popolazioni di api, api selvatiche e altri insetti. Nelle risposte agli interventi 17.4310 e 17.4162 il Consiglio federale ha espresso la sua preoccupazione sottolineando che gli insetti "svolgono un ruolo chiave per il funzionamento degli ecosistemi e ne garantiscono quindi i servizi indispensabili per il nostro benessere economico e sociale".

Parallelamente da anni è noto che i neonicotinoidi comportano un rischio elevato per gli insetti. Tuttavia, anziché optare per un ritiro generalizzato dal commercio, il Consiglio federale si è limitato a sospendere alcune applicazioni di clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam su colture quali mais, colza o girasole. In questo modo, però, non ha evidentemente preso provvedimenti sufficienti. In frutticoltura, ad esempio, il thiamethoxam è ancora utilizzato essendo il principio attivo del prodotto Actara, sebbene comprovatamente causa di avvelenamento delle api in Svizzera.

Recentemente l'autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un nuovo studio sul rischio dei neonicotinoidi per gli insetti. In base a questa valutazione la competente commissione chiede che ne sia vietato l'uso all'aperto.

Non sorprende il calo di fiducia nel sistema svizzero di omologazione dei pesticidi da parte della popolazione preoccupata. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Perché nella procedura di omologazione si ponderano maggiormente gli aspetti economici rispetto a quelli legati alla protezione, come affermato dal direttore supplente dell'UFAG nel giugno 2017 durante la trasmissione televisiva "Kassensturz"?

2. Su quale mandato legale si basa l'autorità preposta all'omologazione e quale ruolo svolge il principio di precauzionalità?

3. Come può garantire il sistema svizzero di omologazione che i pesticidi non abbiano tuttavia effetti indesiderati sugli organismi non bersaglio?

4. In che modo il sistema svizzero di omologazione osserva il principio della precauzionalità sancito dalla Costituzione?

5. I neonicotinoidi precedentemente citati avrebbero un tempo di dimezzamento di 100-200 giorni. Perché la sospensione non è applicata anche fino a 200 giorni prima della fioritura di determinate colture anziché soltanto durante questo periodo?

6. Non sarebbe il caso di sottoporre l'intera procedura di omologazione dei pesticidi a una valutazione meticolosa e di rivederla allo scopo di escludere gli effetti indesiderati sugli organismi non bersaglio e riconquistare la fiducia della popolazione nell'autorità preposta a tale compito?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli insetticidi sono utilizzati per proteggere le colture dai parassiti. Considerata la loro modalità d'azione, possono avere effetti nocivi per le api. Le prescrizioni d'uso sono fissate in modo da escludere qualsiasi rischio inaccettabile per questi insetti. Rispetto al numero di particelle protette ogni anno con insetticidi, quello dei casi acuti d'intossicazione è basso (13 nel 2017). Questi casi sono riconducibili all'inosservanza, da parte degli utilizzatori, delle prescrizioni d'uso fissate nell'autorizzazione. Non è pertanto corretto mettere in discussione il sistema d'omologazione.

Nel caso dei neonicotinoidi, dal 2013 sono state adottate misure in applicazione del principio di precauzione. Le tre sostanze in causa sono state vietate in tutte le colture che attraggono le api, prima e durante la fioritura, nonché nella concia delle sementi. Dal nuovo studio pubblicato dall'EFSA nel febbraio 2018 concernente gli effetti sub-letali emerge che si sono riscontrati rischi inaccettabili per gli impollinatori o che tali rischi non possono essere esclusi. Visti i risultati di questo studio, l'UFAG procederà a revocare le autorizzazioni per l'utilizzo in pieno campo delle sostanze in questione.

1. I prodotti fitosanitari servono a difendere le colture da malattie, parassiti e malerbe antagoniste. Sono pertanto omologati nell'interesse dell'agricoltura e contribuiscono alla produzione di derrate alimentari di elevata qualità in Svizzera. Questi prodotti possono però avere effetti collaterali sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. La legislazione prevede che vengano ponderati i benefici e gli effetti collaterali fermo restando che questi ultimi non devono costituire un rischio inaccettabile per l'uomo e l'ambiente. L'intervento dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) nella trasmissione citata deve essere considerato in tale contesto generale.

2. L'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) costituisce la base legale dell'omologazione di questi prodotti. Le sue disposizioni sono conformi alla normativa vigente nell'UE. Il principio di precauzione si applica, in particolare, laddove i dati scientifici a disposizione siano insufficienti per stabilire che non vi è alcun rischio inaccettabile.

3. Per proteggere le colture, i prodotti fitosanitari devono essere biologicamente attivi contro gli organismi nocivi. Pertanto possono anche avere effetti collaterali su organismi non bersaglio. Ciò vale pure per i prodotti apicoli utilizzati nella difesa delle api dal parassita varroa, in quanto anch'essi possono avere effetti collaterali. Per proteggere gli organismi non bersaglio la legislazione prescrive che i prodotti fitosanitari non devono avere effetti collaterali inaccettabili se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni. Escludere tutti gli effetti collaterali sugli organismi non bersaglio equivarrebbe a precludere la possibilità di autorizzare questi prodotti e quindi di proteggere le colture.

4. Il sistema di omologazione tiene conto delle disposizioni dell'articolo 148a della legge sull'agricoltura (RS 910.1) in materia di misure a scopo precauzionale.

5. Onde tener conto delle proprietà sistemiche delle tre sostanze in oggetto e della loro persistenza, nel 2013 ne è stato vietato l'utilizzo prima della fioritura delle colture nonché nella concia delle sementi di colture che, prima di essere raccolte, fioriscono. Nella pratica, tale divieto si applica pertanto nel periodo di 200 giorni menzionato nella domanda. Come spiegato nell'introduzione, qualsiasi utilizzo in pieno campo è stato nel frattempo vietato.

6. Il Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari (cfr. art. 71 OPF) ha deciso di affidare a un servizio esterno la valutazione dei processi di omologazione dei prodotti fitosanitari. Da tale valutazione scaturirà se saranno necessari adeguamenti dei processi e quali.

Risposta del Consiglio federale.