18.3256 · Interpellanza · 2018-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Qual è la situazione attuale del job sharing all'interno dell'Amministrazione federale?
2. Vi è la possibilità di ridurre fino a un determinato punto il proprio tasso di occupazione? Di quanto (in percentuale)? I collaboratori approfittano di questa possibilità?
3. Quante donne e quanti uomini lavorano attualmente presso l'Amministrazione federale in un rapporto di job sharing? Quante/i di loro ricoprono funzioni dirigenziali?
4. Il Consiglio federale ha già riflettuto sull'eventualità di nuovi modelli, come ad esempio il job sharing applicato a funzioni esecutive (job sharing esecutivo)? Se sì, qual è la sua posizione in merito?
5. Il Consiglio federale ritiene che anche cariche esecutive a livello federale possano essere esercitate in un rapporto di job sharing? Qual è la sua opinione nel caso dei giudici?
Begründung
Ancora oggi è difficile trovare un equilibrio tra figli e carriera. Anche quando entrambi i genitori lavorano a tempo parziale, di norma uno di loro tiene le redini della famiglia e rinuncia alla propria carriera, lasciando che sia il compagno o la compagna a realizzarsi a livello professionale. Coppie in cui entrambi riescono a lavorare a tempo parziale, a occuparsi dei figli e a fare carriera costituiscono un'eccezione.
Per riuscire ad attirare talenti con situazioni famigliari differenti, dando loro la possibilità di conciliare lavoro e famiglia, sono necessari modelli di lavoro più flessibili rispetto a quelli esistenti, in particolare per quanto concerne le funzioni dirigenziali e le cariche politiche esecutive.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Amministrazione federale riconosce i vantaggi apportati dal job sharing. Se l'esercizio lo permette, agli impiegati sono offerti modelli di orario di lavoro flessibile e la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro (art. 64 cpv. 4 dell'ordinanza sul personale federale, OPers, RS 172.220.111.3). Tuttavia, non sussiste alcun diritto alla condivisione del lavoro. Spetta ai superiori valutare i vantaggi e gli svantaggi della condivisione del lavoro, anche in posizioni dirigenziali impegnative. Grazie alla documentazione disponibile in intranet, il personale federale viene informato riguardo al tema del job sharing.
2. La nascita o l'adozione di un figlio possono essere motivo di richiesta di una riduzione del tasso di occupazione da parte dei genitori. Ai sensi dell'articolo 60a OPers, i genitori hanno diritto a una riduzione del 20 per cento al massimo. Il tasso di occupazione non può tuttavia essere inferiore al 60 per cento. Nell'esercizio 2017, 194 collaboratori hanno ridotto il loro tasso di occupazione ai sensi dell'articolo 60a OPers. Di questi, il 70 per cento sono donne e il 30 per cento uomini.
3. L'Amministrazione federale non ha a disposizione dati relativi al numero di donne e uomini che lavorano in job sharing, poiché questa forma di lavoro non viene registrata nel sistema informatico di gestione del personale. Il sistema può fornire informazioni solo sul personale impiegato a tempo parziale.
4./5. Non c'è una regola per la condivisione del lavoro dei magistrati. L'articolo 1 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), basato sull'articolo 175 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), stabilisce espressamente che il Consiglio federale è composto da sette membri. Il numero di persone appartenenti al governo è quindi esplicitamente disciplinato. Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento (art. 35 cpv. 2 LOGA) e ne assume la responsabilità politica (art. 37 cpv. 1 LOGA). Con questa regola chiara, il legislatore ha espresso che la funzione di Consigliere federale dev'essere ricoperta da una sola persona e non può essere suddivisa tra più persone. La regola della supplenza conferma questo principio. Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro (art. 22 cpv. 1, LOGA). Anche questa regola sarebbe incompatibile con una condivisione del lavoro nell'esecutivo, poiché il job sharing è caratterizzato proprio dal fatto che i detentori della funzione condivisa assumono reciprocamente la supplenza dell'altro. Tenendo conto la chiara volontà del legislatore costituente, il Consiglio federale non ha la competenza né vede alcun motivo per considerare possibili modelli di condivisione dell'esecutivo. I giudici non ricoprono una carica esecutiva; la questione della condivisione di una funzione esecutiva non si pone quindi per la magistratura.
Risposta del Consiglio federale.