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18.3335 · Interpellanza · 2018-03-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il cyberspazio è un ambiente virtuale nel quale grazie a tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitali è possibile creare, modificare e scambiare dati tramite sistemi interconnessi. Internet fa parte della cyberinfrastruttura. La progressiva interconnessione globale e la crescente dipendenza da tecnologie complesse comporta una nuova vulnerabilità che tocca tutti gli ambiti della vita statale, economica e sociale. Lo spettro di possibili minacce spazia dalla cybercriminalità convenzionale alle attività terroristiche in Internet, dalla ricerca sistematica di dati privati al cyberspionaggio (entrambi con o senza abuso immediato), fino al sabotaggio di infrastrutture critiche con possibili conseguenze catastrofiche per la sicurezza dello Stato. A ciò si aggiungono azioni propagandistiche (come, ad esempio, le "fake news"). Il potenziale di minaccia viene rafforzato dal fatto che sempre più Stati sviluppano capacità nell'ambito della cyberguerra, aprendosi nuove possibilità per imporre interessi (geo)strategici.

Il diritto internazionale rappresenta il quadro normativo internazionale che disciplina il comportamento degli Stati. Si pone quindi la domanda se e come il diritto internazionale umanitario (definito anche diritto internazionale bellico) disciplini il comportamento degli Stati nel cyberspazio. Inoltre nel 2017 il NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence ha presentato la versione 2.0 del Tallinn Manual: lo scopo è di eliminare il "vuoto normativo" nel quale si svolgono i cybereventi.

A tale proposito il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali regole prevede in generale il diritto internazionale per il cyberspazio? (ad es. è permesso lo spionaggio e la sorveglianza di persone e reti informatiche? La Svizzera può difendersi da un attacco?)

2. Quali sono le conclusioni che il Consiglio federale trae dal Tallinn Manual 2.0 (regole non vincolanti della NATO per la cyberguerra)?

3. Quali ripercussioni ha il mandato costituzionale concernente l'indipendenza e la neutralità della Svizzera (art. 173 e art. 185 Cost.) sull'interpretazione delle domande 1 e 2?

4. L'esercito sta creando delle cybertruppe. Il mandato di prestazione dell'esercito per quanto riguarda la cyberdifesa, in considerazione del diritto internazionale (compresa la neutralità), è oggi chiaramente definito? Cosa è permesso? Cosa non lo è?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il cyberspazio non è un ambito sottratto al diritto internazionale. In linea di massima è assodato che il quadro giuridico internazionale, così come definito dallo Statuto delle Nazioni Unite, dai trattati sui diritti umani e dal diritto internazionale consuetudinario, si applica anche al cyberspazio. Pertanto nel caso di un attacco cyber a livello statale, le cui conseguenze sono paragonabili a quelle di un attacco armato, è possibile invocare il diritto di legittima difesa sancito dallo Statuto delle Nazioni Unite. Nel caso di operazioni cyber nel contesto di un conflitto armato occorre rispettare il diritto internazionale umanitario, mentre per operazioni finalizzate solo all'ottenimento di informazioni si applicano i principi dei diritti umani. Le peculiarità del cyberspazio rappresentano una sfida per quanto riguarda l'applicazione concreta delle norme di diritto internazionale. Come spiegato nella Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018-2022, la Svizzera si impegna a livello internazionale per il riconoscimento, il rispetto e l'applicazione del diritto internazionale pubblico nel settore della cybersicurezza, contribuendo a fare chiarezza su come si debba applicare nel cyberspazio il diritto internazionale vigente.

2. Nel Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations un gruppo di esperti ha analizzato il diritto internazionale applicabile nell'ottica delle guerre cibernetiche e delle operazioni al di sotto della soglia bellica. Pur non avendo carattere vincolante per gli Stati, il Manuale di Tallinn offre una visione d'insieme dell'applicazione del diritto internazionale nel cyberspazio e rappresenta, per la Svizzera, una base per il dibattito internazionale in corso.

3. La Svizzera si adopera affinché le relazioni internazionali si basino sul diritto e non sul potere politico o militare, coerentemente con gli obiettivi di politica estera di tutelare l'indipendenza e il benessere del nostro Paese e di impegnarsi per un ordine internazionale pacifico e giusto. Per questo la Svizzera partecipa al dialogo volto a chiarire il ruolo del diritto internazionale nel cyberspazio. In linea di principio, la neutralità come strumento della politica estera e di sicurezza della Svizzera sarebbe applicabile anche nel caso di operazioni cyber, che sono appunto assimilabili ai conflitti armati interstatali. Anche la Ginevra internazionale trae vantaggio da questa situazione e ciò le consente di rafforzare il proprio ruolo nelle questioni riguardanti la cybersicurezza. Un esempio è rappresentato dall'iniziativa diplomatica della Svizzera sul comportamento responsabile nel cyberspazio.

4. Nel cyberspazio il compito principale dell'Esercito è proteggere i propri sistemi d'informazione e le proprie reti informatiche. Secondo la legge militare, in caso di attacco contro sistemi e reti informatici militari può introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informatiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o rallentare l'accesso alle informazioni. Tali operazioni richiedono l'approvazione del Consiglio federale. Oltre a rispettare la normativa nazionale, ogni azione militare nel cyberspazio deve essere sempre legittima anche dal punto di vista del diritto internazionale e compatibile con la neutralità della Svizzera. L'Esercito è a conoscenza di queste condizioni e ne tiene debitamente conto. Di nuovo, la Svizzera non può definire da sola le disposizioni giuridiche nel cyberspazio. L'applicazione del diritto internazionale tradizionale al cyberspazio deve essere ulteriormente chiarita nell'ambito di processi internazionali affinché si possa contribuire a una maggiore certezza del diritto sia per le autorità sia per le imprese e la popolazione svizzere.

Risposta del Consiglio federale.

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