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18.3340 · Interpellanza · 2018-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La protezione dell'imputato minorenne attualmente prevista nella procedura penale minorile (PPMin) non limita eccessivamente i diritti della vittima? In caso affermativo, non occorre correggere la situazione?

Begründung

La protezione e l'educazione del minore sono determinanti nella procedura penale minorile (PPMin). Questi principi sono legittimi, evidentemente. Ma la loro applicazione non deve portare a dimenticare i diritti delle vittime (in particolare quelle anch'esse minorenni).

È tuttavia quanto pensano spesso le vittime chiamate a intervenire in procedimenti nei confronti di minorenni.

Infatti, salvo rare eccezioni, il procedimento si svolge a porte chiuse (art. 14). Inoltre, il diritto di consultare gli atti è in pratica considerevolmente limitato per l'accusatore privato (art. 15), che per di più in linea di massima non può partecipare ai dibattimenti e non ha la garanzia di poter partecipare all'istruzione (art. 15).

È pertanto lecito sollecitare una riflessione globale sullo statuto accordato alla vittima nella procedura penale minorile.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1) è improntato sulla protezione e l'educazione del giovane autore (art. 2 DPMin). È concepito in modo da rispettare questi principi in ogni fase del procedimento (art. 4 PPMin). La PPMin mira quindi a proteggere, da un lato, la sfera privata del minore e della sua famiglia e, dall'altro, il futuro del giovane imputato. La divulgazione della sua situazione personale rischierebbe tuttavia di compromettere seriamente le sue probabilità di reinserimento e di pregiudicare il successo delle misure educative. Si impongono pertanto misure particolari riguardo agli atti procedurali relativi alla persona dell'autore e ai suoi famigliari, ossia i rapporti d'inchiesta sociale, gli esami psicologici, i rapporti medici, le osservazioni scolastiche, le informazioni fornite dal datore di lavoro, le perizie psichiatriche, ecc. Lo stesso vale anche quando queste informazioni sono evocate oralmente nel quadro di interrogatori o arringhe. Per questo motivo la PPMin esclude in linea di principio le udienze pubbliche (art. 14 PPMin) e il diritto dell'accusatore privato di partecipare al dibattimento (art. 20 cpv. 2 PPMin). Queste restrizioni non impediscono tuttavia all'accusatore privato di presentare il suo punto di vista sulla colpevolezza dell'autore e le sue conclusioni civili. Eccezioni a tali restrizioni sono possibili in funzione delle circostanze concrete, in particolare dell'età dell'imputato e della gravità dei fatti. Anche un confronto con la vittima in sede di dibattimento può risultare giustificato a fini educativi.

La PPMin prevede anche la possibilità di limitare il diritto dell'accusatore privato di consultare gli elementi dell'incarto relativi alla situazione personale dell'imputato (art. 15 cpv. lett. c PPMin) nonché il suo diritto di partecipare all'istruzione se ciò contrasta con gli interessi dell'imputato (art. 20 cpv. 1 PPMin). Questi diritti restano comunque intatti per quanto concerne i fatti di causa relativi alle conclusioni dell'accusatore privato. Una restrizione è pertanto ipotizzabile soltanto alle condizioni ordinarie di cui all'articolo 108 CPP.

Inoltre i diritti che il CPP riconosce specificamente alla vittima (art. 117 CPP nonché 154 CPP per la vittima minorenne) e la possibilità per quest'ultima di far valere in via adesiva le sue pretese civili nel procedimento penale (art. 122 CPP) sono garantiti allo stesso modo nel quadro della PPMin.

Pertanto, le restrizioni previste per il diritto di essere sentiti della vittima costituitasi accusatore privato hanno l'unica conseguenza concreta di limitare l'accesso alle informazioni sulla situazione personale dell'imputato minorenne, nell'interesse di quest'ultimo, senza tuttavia pregiudicare il diritto della vittima di far valere le sue pretese. Non è dunque né necessario né giustificato modificare il sistema esistente e rimettere in discussione i principi fondamentali del diritto penale minorile. Se ritiene che le restrizioni imposte le impediscono di comprendere la personalità dell'autore e le ragioni dell'atto lesivo, la vittima può ricorrere alle udienze di conciliazione (art. 16 PPMin) e alla mediazione (art. 17 CPP). Infatti, nella prassi la mediazione risulta spesso più benefica per le vittime, in particolare minorenni, rispetto all'esercizio dei loro diritti procedurali, in quanto offre loro un quadro appropriato in cui esprimere la loro sofferenza, le loro paure, la loro collera e le loro attese nei confronti dell'imputato.

Risposta del Consiglio federale.