18.3410 · Mozione · 2018-05-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fungere da coordinatore presso i trasporti pubblici e privati svizzeri per quanto concerne le spese di trasporto generate dalle attività scolastiche obbligatorie e di ordinare, in collaborazione con i partner coinvolti, dei miglioramenti dell'offerta o delle riduzioni di tariffa.
Begründung
In base a una sentenza del Tribunale federale del 7 dicembre 2017, non è più consentito accettare un contributo finanziario da parte dei genitori per le spese di uscite scolastiche, escursioni, campi e altri eventi scolastici obbligatori (fatta eccezione per quelle di vitto). Nella sua risposta a numerosi interventi parlamentari depositati nella sessione primaverile di quest'anno, il Consiglio federale si limita a precisare che la scuola dell'obbligo e la sua organizzazione sono di competenza dei Cantoni.
Molti Cantoni hanno creato dei gruppi di lavoro e adottato misure per gli istituti scolastici di loro competenza, ma tra le regioni vi sono notevoli differenze che nuocciono alla coesione nazionale sul piano della formazione e degli scambi interregionali.
Per tale motivo si chiede al Consiglio federale di assumere un ruolo di coordinamento presso i trasporti pubblici e privati della Svizzera, considerato che le spese di trasporto sono quelle che incidono maggiormente sul costo di tali attività. In virtù dell'articolo 28 capoverso 4 (LTV) la Confederazione può ordinare, assieme ai partner interessati, il miglioramento di offerte esistenti o agevolazioni tariffali. Dovranno tra l'altro essere esaminate soluzioni nazionali sul modello di quella attuata per il trasporto dei militari (tariffa unica per tutta la Svizzera), tariffe ridotte o una partecipazione al prezzo di trasporti in gruppo per i giovani.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La definizione delle tariffe è di competenza delle imprese di trasporto e, di conseguenza, lo è anche la decisione circa la concessione di eventuali riduzioni a determinati gruppi di utenti.
I viaggi effettuati dagli scolari per raggiungere i campi o durante un'uscita scolastica non beneficiano di indennità. In virtù dell'articolo 28 capoverso 4 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) Confederazione, Cantoni o Comuni possono ordinare offerte aggiuntive rispetto a quelle beneficiarie di indennità nel traffico regionale viaggiatori (TRV). La Confederazione non ne ordina tuttavia poiché altrimenti sarebbe fonte di ulteriori tentazioni.
Le questioni concernenti la scuola sono di competenza dei Cantoni, che potrebbero rifarsi all'articolo 28 capoverso 4 LTV per ordinare viaggi oppure riduzioni tariffali per il trasporto degli scolari ai campi scolastici o durante le uscite scolastiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.