18.3414 · Postulato · 2018-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto che illustri le possibilità di istituire l'uguaglianza giuridica, sul piano della non-discriminazione, per le diverse comunità religiose in Svizzera nonché possibili strategie per tenere conto della realtà multireligiosa della Svizzera a livello giuridico e di cooperazione tra Stato e comunità religiose.
Begründung
Le legislazioni di una maggioranza dei Cantoni hanno sancito la possibilità di riconoscere altre comunità religiose oltre a quelle già riconosciute dal diritto pubblico. Esistono tuttavia numerose differenze cantonali in termini di limitazioni (come nel Cantone di Basilea Campagna a comunità religiose cristiane ed ebree), assenza di norme legali in materia di riconoscimento (Berna, Lucerna e Neuchâtel) e di condizioni di riconoscimento (Glarona, Grigioni, Nidvaldo e Obvaldo). Restano dunque soltanto nove Cantoni le cui costituzioni sono in linea di principio aperte al riconoscimento di diritto pubblico di altre comunità religiose e che hanno stabilito i criteri e le norme necessari. Ciò implica una disuguaglianza giuridica che può essere considerata discriminatoria, in quanto la via del riconoscimento pubblico e/o di diritto pubblico è preclusa ad alcune comunità religiose.
Secondo l'articolo 72 capoverso 1 della Costituzione federale, il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. Il capoverso 2 stabilisce tuttavia che nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione può prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
In questo contesto, spetta alla Confederazione indicare come le diverse comunità religiose possono essere integrate meglio nei vari Cantoni e come è possibile garantire l'uguaglianza giuridica e la non-discriminazione delle diverse comunità religiose nei vari Cantoni. Il Consiglio federale è inoltre invitato a illustrare che cosa può e intende fare, nell'ambito dell'attuale mandato costituzionale, e se occorra eventualmente vagliare anche forme federali di riconoscimento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 72 capoverso 1 della Costituzione federale, i Cantoni sono competenti per il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato. La disposizione, che include anche le comunità religiose non cristiane, ha carattere dichiaratorio; la competenza cantonale risulta infatti già dalla generale ripartizione federale delle competenze (art. 3 Cost.). L'articolo 72 capoverso 1 della Costituzione. evidenzia tuttavia in misura particolare la competenza cantonale. Dopo un periodo di tensioni dovute a questioni religiose, nel 1848 è stato possibile fondare lo Stato federale soltanto a patto di lasciare ai Cantoni le loro tradizioni religiose. Questo rispetto delle peculiarità cantonali in ambito religioso è tuttora molto importante per la coesione del nostro Paese.
I disciplinamenti cantonali sono molto diversi tra loro. Oltre a Cantoni con sistemi laici di separazione tra Chiesa e Stato, che si orientano alla Francia, vi sono molti Cantoni che riconoscono pubblicamente o sul piano del diritto pubblico le comunità religiose. In tali casi sussistono differenze per quanto riguarda le condizioni e la forma del riconoscimento, nonché i diritti e doveri correlati. In generale si respinge un diritto costituzionale al riconoscimento da parte dello Stato. I Cantoni che hanno definito criteri di riconoscimento devono comunque applicarli in maniera uniforme. In ultima analisi sono tuttavia gli organi politici a decidere in merito al riconoscimento. Spesso è necessaria una modifica della Costituzione, previa decisione popolare obbligatoria. Non sono pertanto importanti soltanto i fattori giuridici, bensì anche l'accettazione da parte della società.
Gli aspetti riguardanti il diritto religioso cantonale sollevati dal Gruppo dei Verdi sono stati esaminati a fondo sul piano scientifico. Non è necessario un rapporto del Consiglio federale. Quest'ultimo non ha nemmeno motivo di supporre che i Cantoni non siano in grado di gestire la tematica del riconoscimento. Non è a conoscenza di indizi secondo cui tali questioni metterebbero in pericolo la sicurezza o la pace tra le comunità religiose, per cui non si dovrebbe essere in presenza di un caso secondo l'articolo 72 capoverso 2 della Costituzione. In seno alle cerchie interessate, ma anche alla società e alla politica, sono in corso discussioni accese e controverse sulle eventuali condizioni di riconoscimento delle comunità religiose oppure sull'opportunità di separare totalmente Stato e comunità religiose.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.