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AXA rinuncia alle attività concernenti l'assicurazione completa. La FINMA ha tutelato sufficientemente gli interessi delle parti sociali?

18.3428 · Interpellanza · 2018-05-31

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Entro inizio 2019 AXA disdirà tutti i contratti di assicurazione completa stipulati con gli istituti di previdenza affiliati. Pertanto trasformerà l'attuale fondazione collettiva con garanzia completa in una fondazione collettiva semiautonoma. Gli istituti di previdenza affiliati potranno recedere dal contratto di assicurazione completa oppure affiliarsi alla nuova fondazione semiautonoma. A questo proposito si pongono questioni giuridiche ed economiche. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel caso dell'assicurazione completa sussiste un contratto tra la società di assicurazioni sulla vita e l'istituto collettore, per il quale è responsabile la FINMA. Il datore di lavoro e i suoi assicurati sono affiliati alla fondazione per contratto. La vigilanza sulla fondazione è garantita dall'autorità di vigilanza zurighese. Chi ha rappresentato e come sono stati rappresentati gli interessi dei datori di lavoro e degli impiegati nel trasferimento degli attivi e dei passivi nella fondazione semiautonoma? In che modo la FINMA ha tenuto conto degli interessi delle parti sociali nei confronti della società di assicurazione? Le decisioni della FINMA concernenti la ripartizione delle riserve sono pubblicamente disponibili? In che modo le parti sociali, i datori di lavoro e gli impiegati possono far valere i propri interessi concernenti la ripartizione delle riserve disponibili?

2. Non è chiaro quali riserve tecniche, quali accantonamenti, quale parte del fondo per il rincaro, quali riserve di fluttuazione e quali quote di eccedenza verranno trasferite. A quanto ammontano le riserve che rimarranno ad AXA? AXA ha unicamente comunicato che per i rischi di decesso e di invalidità saranno disponibili 2,5 miliardi di franchi del capitale di rischio. Chi si assume questi rischi? AXA oppure, in proporzione, gli istituti di previdenza? In quale misura?

3. Alla fondazione semiautonoma sarà conferito un grado di copertura del 111 per cento. Dopo un anno un istituto di previdenza può recedere dal contratto per fine 2019? In caso affermativo, al momento del recesso quale quota del grado di copertura (111 per cento) riceve?

4. Se un istituto di previdenza esce da una fondazione semiautonoma, a quanto deve corrispondere la quota di affiliazione perché avvenga una liquidazione parziale e le riserve vengano trasmesse? Esiste un regolamento a questo proposito?

5. Cosa succede agli attuali contratti di durata maggiore? AXA può disdirli anticipatamente e unilateralmente? Saranno trasferiti alle condizioni attuali (assicurazione completa) nella fondazione semiautonoma fino alla loro scadenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli interessi dei datori di lavoro e degli impiegati sono difesi in linea di principio dal consiglio di fondazione della fondazione collettiva AXA, composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti degli impiegati affiliati. Sulla base dell'articolo 20 OPP 1 (RS 831.435.1), l'autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni del Canton Zurigo (BVS) ha chiesto di fornire la prova che la solidità dell'istituto collettivo è garantita. La BVS mette al primo posto la protezione dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) e dei loro valori patrimoniali. L'esame della documentazione richiesta dalla BVS era una parte molto importante del processo di approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione.

La FINMA è l'autorità che vigila sull'AXA Leben AG e valuta il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza. Le disposizioni riguardano ad esempio prescrizioni prudenziali e la fattispecie di abuso ancorata nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01). Nella transazione in questione la FINMA non ha riscontrato un simile abuso. Le decisioni della FINMA concernenti le riserve non sono pubbliche, ma la BVS, l'AXA Leben AG e la fondazione collettiva ne sono al corrente.

2. Il Consiglio federale non è al corrente dell'ammontare delle riserve versate da AXA Leben AG alla fondazione collettiva. Ne sono però a conoscenza le autorità di vigilanza, vale a dire la FINMA e la BVS.

In qualità di assicuratore privato, l'AXA Leben AG sottostà alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01). Secondo tale regolamentazione, un assicuratore deve avere a disposizione un capitale in grado di coprire i rischi assunti. Nel caso concreto, in base a quanto pubblicamente dichiarato, il capitale dell'AXA Leben AG richiesto per assorbire i rischi diminuirà di 2,5 miliardi di franchi, in quanto a partire dal 2019 l'assicurazione sulla vita non si occuperà più delle attività concernenti l'assicurazione completa e, quindi, non assumerà più il relativo rischio di investimento o legato al tasso d'interesse. In futuro tali rischi saranno assunti dalla fondazione collettiva, quindi dai datori di lavoro e dagli impiegati affiliati, che riscuoteranno in toto anche gli utili derivanti dagli investimenti. Poiché sono stati gli azionisti ad apportare i 2,5 miliardi di franchi o a lasciarli all'azienda sotto forma di utili, questo capitale non verrà trasferito alla fondazione collettiva.

La fondazione collettiva continuerà ad assicurare i rischi di decesso e di invalidità presso l'AXA Leben AG. A tal fine quest'ultima dovrà quindi predisporre un capitale di rischio anche in futuro.

3./4. Per quanto concerne il diritto di un datore di lavoro di recedere dal contratto d'affiliazione per fine 2019 e i relativi termini fa stato l'accordo che regola le relazioni tra l'istituto di previdenza e il datore di lavoro nel contratto di affiliazione. Al momento del recesso dal contratto d'affiliazione, gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi della fondazione collettiva AXA vengono trasmessi a un altro istituto di previdenza. La possibilità di liquidazione parziale va disciplinata nel rispettivo regolamento, approvato dalle autorità di vigilanza. In tale regolamento gli istituti di previdenza disciplinano le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Altri dettagli sulla liquidazione parziale sono definiti dall'organo paritetico designato o dall'organo competente della fondazione collettiva (art. 53d cpv. 4, LPP; RS 831.40). La legge prevede che le condizioni della fattispecie della liquidazione parziale siano presumibilmente adempiute se il contratto d'affiliazione è sciolto (art. 53b cpv. 1 lett. c, LPP). Nel caso della fondazione collettiva AXA sussiste una liquidazione parziale se almeno una cassa di previdenza viene sciolta e se il grado di copertura non è compreso tra il 98 e il 110 per cento. L'attuale grado di copertura del 111 per cento della fondazione collettiva citato da AXA è una stima effettuata sulla base delle cifre di fine 2017. In realtà il grado di copertura per inizio 2019 o successivo è ancora da stabilire.

Le disposizioni di un regolamento concernente la liquidazione parziale stabiliscono anche se e in quale misura le riserve di fluttuazione e le riserve tecniche vengono trasmesse. Inoltre, la quota sulle riserve di fluttuazione è stabilita in base all'ammontare dell'avere di vecchiaia. Se un datore di lavoro, attenendosi alle disposizioni contrattuali, può recidere dal contratto d'affiliazione presso la fondazione semiautonoma per la fine del 2019, e se è data la fattispecie della liquidazione parziale conformemente al relativo regolamento, allora sussiste un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi (art. 27g OPP 2; RS 831.441.1).

Bisogna considerare che i fondi liberi non corrispondono necessariamente all'11 per cento, in quanto il loro importo dipende dal raggiungimento o meno degli obiettivi quantificabili concernenti le riserve di fluttuazione. Il consiglio di fondazione determina l'ammontare dei fondi liberi sulla base delle disposizioni legali e del regolamento nonché delle raccomandazioni dei periti in materia di previdenza professionale (art. 53d cpv. 4 lett. b, LPP).

Se al momento di un'uscita collettiva i rischi attuariali vengono trasferiti, al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione (art. 27h OPP 2).

5. L'abolizione della copertura totale avviene in primo luogo tra l'assicurazione per la vita AXA Leben AG e la fondazione collettiva e, in secondo luogo, tra le fondazioni collettive e gli istituti di previdenza di tutte le aziende e i datori di lavoro affiliati. Il Consiglio federale non è a conoscenza delle condizioni a tal proposito contenute nei contratti di affiliazione della fondazione collettiva AXA.

Secondo l'articolo 53f capoverso 4 lettera d LPP, le aziende affiliate hanno il diritto, in caso di soppressione della riassicurazione integrale, di disdire il contratto di affiliazione per fine 2018. Se gli assicurati non recedono dal contratto, questo continuerà ad essere valido, pur essendo senza copertura totale a partire dal 2019.

Risposta del Consiglio federale.

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