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18.3431 · Interpellanza · 2018-05-31

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha recentemente inasprito la sua prassi nei confronti dei richiedenti l'asilo eritrei, tra cui figurano molti giovani. Ritiene in particolare che la partenza illegale dal Paese per sfuggire a un servizio militare di durata indeterminata, che l'ONU assimila al lavoro forzato e alla schiavitù, non pone problema in caso di rinvio.

È difficile comprendere su quali fonti d'informazione si basa la SEM per considerare che i minorenni eritrei fuggiti dal loro Paese prima dell'età della coscrizione non rischierebbero più di subire gravi pregiudizi in caso di ritorno.

Il 12 marzo scorso, in occasione del Dialogo interattivo avanzato sulla situazione dei diritti dell'uomo in Eritrea, la Svizzera ha dichiarato di restare inquieta in merito alla situazione dei diritti dell'uomo in Eritrea e alla mancanza di informazioni verificabili, dovuta all'assenza di un accesso libero e indipendente al Paese.

Inoltre, la recente decisione di riesaminare l'ammissione provvisoria di oltre 3200 Eritrei ha suscitato grande preoccupazione sia in questa comunità sia tra i volontari che la sostengono. Se a questi giovani è negato l'asilo o l'ammissione provvisoria, saranno obbligati a chiedere il soccorso d'emergenza, ritrovandosi in una situazione precaria e con possibilità d'integrazione compromesse.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Su quali informazioni indipendenti si fonda la SEM per valutare i rischi reali legati ai rinvii? Le autorità svizzere non dovrebbero basarsi sui recenti rapporti dell'ONU, che rappresentano attualmente l'unica fonte attendibile su cui fondare la loro politica nei confronti dei richiedenti l'asilo eritrei?

2. Qual è l'obiettivo reale di questo inasprimento? Non si rischia di creare problemi sociali impedendo ad alcuni giovani di continuare a formarsi e di integrarsi?

3. Alcuni cittadini si impegnano a titolo volontario per sostenere giovani richiedenti l'asilo e minorenni non accompagnati: non vi è una contraddizione tra la prassi della SEM, che riesamina le ammissioni provvisorie, e la volontà dei poteri pubblici di incoraggiare la popolazione svizzera ad aiutare questi giovani a raggiugere l'autonomia?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 22 giugno 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato il rapporto "Update Nationaldienst und illegale Ausreise" (aggiornato il 10 agosto 2016, non disponibile in italiano), che contiene le informazioni rilevanti per la determinazione della prassi in materia di asilo e allontanamento per l'Eritrea (link: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf). Il rapporto illustra tutte le informazioni nella maniera più aggiornata, comprensibile, neutrale e trasparente possibile. A tal fine considera tutte le fonti accessibili e le commenta nel capitolo introduttivo dedicato allo stato delle fonti. Queste fonti comprendono rapporti sui diritti umani - tra gli altri quelli delle Nazioni Unite -, testi di legge, prese di posizione del governo eritreo, osservazioni di esperti in Eritrea e altri Paesi e le conclusioni cui sono giunte altre unità europee di analisi dei Paesi. La SEM ha raccolto una parte delle informazioni nel quadro di una missione fact-finding in Eritrea nei mesi di febbraio e marzo 2016. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) ha ripreso (con lievi adeguamenti) il rapporto della SEM sull'Eritrea e lo ha pubblicato in varie lingue (link: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Eritrea.pdf).

2. La SEM verifica costantemente la sua prassi in materia di asilo e allontanamento per l'Eritrea e la adegua all'occorrenza. A giugno 2016, fondandosi sulle nuove informazioni disponibili ha modificato la sua prassi riguardo agli Eritrei che hanno lasciato illegalmente il loro Paese. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato questo adeguamento della prassi nella sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, resa al termine di una procedura di coordinamento. La SEM esamina in maniera accurata ogni singola domanda d'asilo. Nel caso delle persone autorizzate a restare perché necessitano della protezione della Svizzera, l'accento è posto sull'integrazione. Le persone che non necessitano della nostra protezione sono invece obbligate a lasciare la Svizzera. Per questo motivo i Cantoni competenti e la SEM non esigono che esse si integrino, bensì le sostengono consigliandole sulle loro possibilità di reinserimento nel Paese d'origine ed eventualmente cofinanziando, nel quadro dell'aiuto individuale al ritorno, progetti professionali e formativi.

3. La SEM ha l'obbligo legale di verificare periodicamente se le condizioni delle ammissioni provvisorie esistenti sono ancora adempiute. Se non è più il caso, revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento. Un'ammissione provvisoria può essere revocata soltanto se il ritorno dell'interessato è esigibile, legale e possibile, e se tale misura è nel complesso proporzionata. Queste condizioni sono sempre esaminate caso per caso. In occasione dell'imminente esame dell'ammissione provvisoria di cittadini eritrei, la SEM provvederà affinché i giovani in formazione e i minorenni non accompagnati siano informati quanto prima in merito al risultato di tale esame.

Risposta del Consiglio federale.