18.3448 · Interpellanza · 2018-06-04
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Le ultime elezioni, su scala internazionale, hanno visto insinuarsi subdolamente le fake news nel dibattito democratico. Queste false informazioni diffuse di proposito hanno partecipato attivamente alle campagne elettorali in Francia, negli Stati Uniti, in Italia e al voto sulla Brexit. Grazie a Internet si diffondono in modo virale alterando il dibattito democratico. Di conseguenza, molti Paesi riflettono su una possibile legiferazione. Si pensi alla Francia, che intende introdurre una legge contro le false informazioni diffuse nel periodo elettorale.In un periodo in cui la democrazia diretta elvetica moltiplica i suoi scrutini e le elezioni nazionali 2019 si avvicinano a grandi passi, la democrazia svizzera come intende far fronte alla minaccia delle fake news? Il Consiglio federale sta studiando la problematica? Intende legiferare in materia? Ha previsto un piano anti fake news?
Stellungnahme des Bundesrates
Alla vigilia di votazioni ed elezioni, le campagne mirate di disinformazione possono mettere a rischio la formazione delle opinioni, nonché la fiducia nei processi democratici e nelle istituzioni. Tali attività sono appannaggio di attori sia privati che pubblici. Tuttavia il concetto di fake news non solo trova applicazione nelle false informazioni concrete, ma tenta altresì di discreditare argomenti o rapporti scomodi nel dibattito politico.In alcuni Stati (per es. la Francia) sono state decise misure intese a contrastare la diffusione di false informazioni alla vigilia delle elezioni. In questo contesto le misure giuridiche in particolare non raccolgono un consenso unanime. Si temono infatti una giudiziarizzazione delle campagne elettorali, in cui in futuro i tribunali sanciranno la liceità di informazioni e argomenti (politici), e ingerenze nella libertà di espressione e di stampa.Il Consiglio federale è del parere che il quadro giuridico attuale permetta di agire contro le informazioni distorte. Quando si tratta di affermazioni diffamatorie o calunniose, si applicano le fattispecie del diritto penale. Nelle trasmissioni radiofoniche o televisive le fake news sarebbero contrarie ai dettami di una presentazione corretta di fatti e avvenimenti (art. 93 cpv. 2 Cost., RS 101; art. 4 cpv. 2 LRTV, RS 784.40). Inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C 472/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 4.3) riconosce che in presenza di informazioni manifestamente false o fuorvianti può essere giustificato o ordinato un intervento delle autorità, per esempio sotto forma di una rettifica, per garantire il diritto costituzionale a una libera formazione delle volontà e all'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.).Va tuttavia sottolineato che le affermazioni di attori privati prima di elezioni e votazioni sono protette dai diritti fondamentali della libera comunicazione, in particolare della libertà d'opinione, e che il dovere di obiettività, trasparenza, proporzionalità e onestà concerne soltanto le autorità statali, non gli attori privati. Nell'ambito di dibattiti politici è difficile evitare affermazioni esagerate o addirittura non veritiere; occorre dare fiducia agli aventi diritto di voto sulla loro capacità di giudizio in merito alle opinioni e alle esagerazioni espresse.Il Consiglio federale è convinto che la competenza dei cittadini nei confronti dei media, il pluralismo dei media e la loro qualità garantiscano la libera formazione delle opinioni. Reitera il parere espresso nel rapporto del 10 maggio 2017 relativo al postulato Amherd 11.3912, "Diamo un quadro legale ai social media", secondo cui le questioni aperte identificate possono essere ampiamente prese in considerazione nei progetti di regolamentazione in corso. Il Consiglio federale e i servizi preposti alla politica di sicurezza continueranno inoltre a seguire attentamente gli sviluppi sia in Svizzera che all'estero.