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18.3453 · Interpellanza · 2018-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Avvalendomi dell'articolo 125 LParl (RS 171.10), interpello il Consiglio federale (CF) con i seguenti quesiti:

1. Intende il Consiglio federale valutare anche l'adozione di misure puntuali per contrastare la diffusione di società "ombra" o "bucalettere" con attività fiduciario-finanziaria?

2. In caso affermativo, il Consiglio federale è disposto a valutare una modifica dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) che conferisca agli Uffici del registro di commercio (URC) la competenza di informare la FINMA e l'Organismo competente di autodisciplina in materia di antiriciclaggio (OAD) in caso di iscrizione di società finanziarie oppure la facoltà di condizionare l'iscrizione alla prova dell'avvenuta affiliazione all'autorità di vigilanza, oppure ancora di esigere un estratto del casellario giudiziale?

Begründung

La Svizzera attira molte società finanziarie grazie alle sue condizioni quadro favorevoli: pressione fiscale competitiva, quadro giuridico stabile e amministrazione pubblica efficiente. Tuttavia si moltiplicano anche diverse "società bucalettere", attive nella gestione patrimoniale in quei Cantoni che non hanno una vigilanza cantonale sulle attività fiduciarie e finanziarie. Non sono facilmente rintracciabili: spesso hanno solo una bucalettere senza uffici e senza recapiti telefonici o impiegati. Si possono celare dietro il paravento di queste società "ombra" attività come il riciclaggio, le truffe, le frodi fiscali o i proventi finanziari da attività legate alla criminalità organizzata. Non di rado queste società sono poi pilotate verso il fallimento onde ottenere indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali. Correttamente il federalismo lascia ai Cantoni la decisione di dotarsi, come ha fatto il Ticino, di un'apposita legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (immobiliarista, commercialista e finanziario) che regola il regime autorizzativo: un filtro utile a disincentivare attori poco professionali o animati da intenti fraudolenti. Negli ultimi anni si è però osservato un esodo di queste società verso il Moesano (GR), benché rimangano attive soprattutto in Ticino per poi dissolversi dopo aver danneggiato investitori ignari, con conseguenze anche sulla reputazione stessa del settore e, di riflesso, dell'intero nostro Paese. Appare pertanto opportuno valutare un eventuale potenziamento delle competenze degli URC allo scopo di prevenire attività dubbie o illecite.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le imprese che si fanno iscrivere nel registro di commercio devono indicare un domicilio legale ai sensi dell'articolo 2 lettera c dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). A tale proposito, il 30 novembre 2015 l'Ufficio federale del registro di commercio ha redatto la comunicazione 2/15: nel luogo del domicilio legale deve essere garantita un'offerta di prestazioni amministrative. L'impresa deve quindi essere fisicamente raggiungibile per le autorità e i clienti. Una semplice bucalettere o una casella postale non bastano come domicilio legale ai sensi del diritto del registro di commercio.

2. Il 17 marzo 2017 il Parlamento ha accolto in votazione finale alcune modifiche delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) sul registro di commercio (FF 2017 2117). Il termine di referendum è scaduto il 6 luglio 2017. Le nuove disposizioni non sono tuttavia ancora entrate in vigore, poiché occorre adeguare pure l'ordinanza sul registro di commercio e l'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio. Pur concernendo la collaborazione tra diverse autorità nel settore del registro di commercio, il nuovo articolo 928a CO disciplina tuttavia soltanto le comunicazioni tra le singole autorità del registro di commercio (cpv. 1) e quelle da altre autorità agli uffici del registro di commercio (cpv. 2).

Il Consiglio federale ritiene superfluo un obbligo di notifica delle autorità del registro di commercio alle autorità di vigilanza o agli organismi di autodisciplina. Il registro di commercio è pubblico. Anche le autorità possono consultare in rete e gratuitamente tutte le iscrizioni. L'interfaccia Web Zefix consente l'integrazione immediata dei dati del registro di commercio nelle applicazioni esistenti e quindi il loro trattamento informatico. Le autorità di vigilanza e gli organismi di autodisciplina sono pertanto liberi di fare ricerche secondo determinati criteri, selezionando le società che rientrano nella loro competenza.

L'estratto del casellario giudiziale eventualmente necessario per ottenere l'autorizzazione per una determinata attività va esaminato dalla pertinente autorità di autorizzazione e non dall'Ufficio del registro di commercio. Sarebbe sproporzionato esigere un tale estratto da ogni persona che intende farsi iscrivere nel registro di commercio. Sono le autorità responsabili per la rispettiva categoria, e non l'ufficio del registro di commercio, a essere le più idonee per controllare il rispetto delle condizioni di categoria necessarie per avviare un'attività economica.

Risposta del Consiglio federale.