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18.3468 · Interpellanza · 2018-06-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) risalente ad agosto 2017 ritiene ormai leciti ed esigibili determinati rinvii in Eritrea. Nella sua decisione, il TAF osserva a più riprese che esistono pochissime informazioni attendibili sulla situazione in Eritrea. Nonostante queste riserve, nella fattispecie ha ritenuto che non vi fossero rischi per i diritti dei rifugiati e i diritti umani. Il TAF si è fondato principalmente su informazioni provenienti dal Governo eritreo e dalle "fact-finding-missions", piuttosto che sulle informazioni provenienti da istituzioni internazionali e organizzazioni di difesa dei diritti umani. Questa sentenza è attualmente esaminata dal Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) sotto l'ottica della conformità con la Convenzione ratificata dalla Svizzera.

A inizio aprile i media hanno rilevato che, sulla base della decisione del TAF, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ritiene possibile esigere un "ritorno volontario" da 3200 Eritrei. Nell'articolo in questione, il Segretario di Stato della migrazione ha annunciato di disporre di varie fonti che gli permettono di ritenere che, per determinate categorie di persone, non esistano rischi concreti in caso di rinvio.

1. Il Consiglio federale può fornire i riferimenti esaustivi dell'insieme delle fonti che permettono alla SEM di affermare che un rinvio in Eritrea non comporta rischi concreti per determinate categorie di persone?

2. Durante le discussioni del Consiglio dei diritti dell'uomo il 12 marzo scorso, la delegazione svizzera si è detta preoccupata della situazione dei diritti umani in Eritrea e ha deplorato le restrizioni di accesso al Paese, che impediscono di verificare le informazioni. Il Consiglio federale non vede una contraddizione tra le dichiarazioni della sua delegazione e quelle della SEM, che dispone di presunte fonti attendibili sulla situazione in Eritrea?

3. Da aprile 2011 l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) non ha rivisto le sue linee guida sul diritto di ottenere una protezione internazionale per l'Eritrea in ragione del mancato accesso a informazioni attendibili e indipendenti dal Governo. Il Consiglio federale non intende seguire le linee guida dell'ACNUR, che dispone di risorse nettamente superiori alla SEM per valutare la situazione in Eritrea?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 22 giugno 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato il rapporto "Update Nationaldienst und illegale Ausreise" (aggiornato il 10 agosto 2016, non disponibile in italiano), che contiene le informazioni rilevanti per la determinazione della prassi in materia di asilo e allontanamento per l'Eritrea (link: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf). I rischi cui sono esposti coloro che ritornano sono trattati in particolare nel capitolo 5. Il rapporto illustra tutte le informazioni in maniera la più possibile aggiornata, comprensibile, neutrale e trasparente. Tutte le fonti sono indicate. Il capitolo 2 è dedicato integralmente allo stato delle fonti, che comprendono rapporti sui diritti umani - tra gli altri quelli delle Nazioni Unite -, testi di legge, prese di posizione del governo eritreo, osservazioni di esperti in Eritrea e altri Paesi nonché le conclusioni cui sono giunte altre unità europee di analisi dei Paesi. La SEM ha raccolto una parte delle informazioni nel quadro di una missione fact-finding in Eritrea nei mesi di febbraio e marzo 2016. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) ha ripreso (con lievi adeguamenti) il rapporto della SEM sull'Eritrea e lo ha pubblicato in varie lingue (link: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Eritrea.pdf).

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha valutato, sulla base di proprie ricerche, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella citata sentenza del 17 agosto 2017 e ha elencato le fonti utilizzate. Le sentenze del TAF sono in linea di principio vincolanti per la SEM.

2. La verifica se l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea sia esigibile, ammissibile e possibile nel singolo caso consiste in una questione giuridica, che deve essere esaminata in ogni caso. Ciò non è in contraddizione con il fatto che il Consiglio federale abbia a più riprese espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Eritrea e abbia sostenuto l'accesso libero e indipendente della relatrice speciale dell'ONU al Paese e alla popolazione nonché alle carceri. La Svizzera continua pertanto ad adoperarsi sul piano politico per migliorare la situazione dei diritti umani in Eritrea e si impegna attivamente in consessi multilaterali - ad esempio nel Consiglio dei diritti umani dell'ONU - nonché nel dialogo bilaterale con il governo eritreo.

3. La SEM si attiva a fondo per seguire la situazione in Eritrea. A tal fine valuta costantemente le informazioni fornite da organizzazioni internazionali (incluso l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, ACNUR) e da organizzazioni non governative nonché da scienziati, giornalisti e altre fonti competenti e attendibili. Intrattiene uno scambio intenso con esperti internazionali in materia di Eritrea provenienti da vari settori come pure con le autorità migratorie di altri Stati europei e con l'UESA. Se possibile, la SEM chiede informazioni anche a rappresentanti delle autorità dell'Eritrea e dei Paesi limitrofi. Su questa base ha continuamente sviluppato le sue conoscenze e valutazioni anche dopo l'ultima adeguamento delle citate direttive dell'ACNUR nel 2011, e constatato, tra le altre cose, un migliore accesso alle informazioni. In base a tutte le informazioni disponibili la SEM verifica costantemente e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento per l'Eritrea.

Risposta del Consiglio federale.