18.3497 · Interpellanza · 2018-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La lotta contro il traffico di droga non prevede una soluzione assoluta, ma si iscrive in e dipende da un sistema multifattoriale complesso: tipo di mercato locale, attori, tipo di stupefacenti, luoghi di acquisto e di consumo, repressione, prevenzione, legislazione.
Nel 2017 la polizia ha registrato 8256 casi di traffico di droga. Il 42,1 per cento riguardava il traffico di sostanze a base di canapa. Sono anche stati effettuati sequestri di cocaina (6033 casi), eroina (3388) e marijuana (16 040). Alcune inchieste giudiziarie mostrano che reti internazionali alimentano il mercato svizzero degli stupefacenti.
Dalla decisione del Tribunale federale 119 IV 180, si ritiene che le quantità minime a partire da cui vi è un caso grave ai sensi dell'articolo 19 numero 2 lettera a della legge sugli stupefacenti riguardino la droga pura. Un caso è pertanto grave a partire da 18 grammi di cocaina e 12 grammi di eroina pure. I casi considerati gravi e quindi sanzionati con una pena detentiva di almeno un anno sono dunque pochi (2287 nel 2017), dato che molto spesso gli spacciatori non portano appresso né vendono dosi di una tale entità e a questi tassi di purezza.
Sulla base di questi elementi, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In base ai suoi scambi con i differenti corpi di polizia svizzeri, ritiene che i limiti relativi alla purezza dei prodotti complichino, sul terreno, la lotta contro lo spaccio di strada? In caso affermativo, quale sarebbe il miglior modo di agire per facilitare il lavoro della polizia?
2. Dalla loro reintroduzione nel 2018, in che proporzione la giustizia ha fatto ricorso alle pene detentive di breve durata per reprimere il traffico di droga nelle differenti regioni del Paese?
3. Come fedpol lotta contro le organizzazioni criminali internazionali attive nel mercato degli stupefacenti in Svizzera?
4. Esistono studi su queste reti e sono intrattenute collaborazioni con le polizie dei Paesi europei parimenti interessati da questi diversi traffici e reti?
5. In base alla conoscenza delle reti presenti in Svizzera, il Consiglio federale ritiene che l'applicazione delle pene detentive di breve durata ai recidivi potrebbe favorire la lotta contro lo spaccio di strada, in particolare destabilizzandone il sistema?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'interpellanza indica che "pochi casi sono considerati gravi". Attualmente, circa un caso di cocaina o eroina perseguito penalmente su due è tuttavia trattato come caso grave. Al momento non sono disponibili dati che permettano di rispondere in maniera precisa alla domanda se i limiti concernenti la purezza dei prodotti complichino il lavoro delle polizie cantonali sul terreno. Le strategie elaborate dai Cantoni per combattere lo spaccio di strada considerano vari parametri quali le risorse disponibili o la priorità da attribuire ai reati da perseguire.
2. La statistica delle condanne penali per Cantone per il 2018 sarà disponibile soltanto a partire dalla metà del 2019. Non è pertanto ancora possibile fare constatazioni in merito al tipo di sentenze pronunciate in seguito all'introduzione, il 1° gennaio 2018, del nuovo sistema sanzionatorio. È possibile effettuare una valutazione statistica secondo il tipo di reato o l'entità della pena, ma non per lo spaccio di strada, in quanto non si tratta di un reato definito dalla legge. La statistica delle condanne penali nel quadro del traffico di stupefacenti distingue soltanto tra casi lievi e gravi. Non sono disponibili dati riguardo al luogo in cui è avvenuta la vendita.
3./4. Il perseguimento penale dei reati conformemente alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121), in particolare all'articolo 19 LStup, rientra nella competenza dei Cantoni.
fepdol adempie i suoi compiti di ufficio centrale definiti nella LStup e nella legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360).
A tal fine, fedpol è incaricato di allestire rapporti sulla situazione, profili di gruppi di autori e analisi di modus operandi. In questo modo fornisce un sostegno operativo alle proprie unità investigative e a quelle dei Cantoni. Garantisce pure lo scambio di informazioni su scala nazionale e internazionale. Lo scambio di informazioni con i partner esteri è molto intenso, che sia nel quadro dei suoi accordi con Europol, delle attività in seno a Interpol o ancora in virtù di accordi di cooperazione di polizia bilaterali. Nell'ambito delle sue competenze, fedpol si concentra sulla lotta al traffico di droga a monte dello spaccio di strada, per esempio intervenendo quando un partner estero lo informa che una quantità importante di stupefacenti sta per essere consegnata in Svizzera. In un caso di questo tipo, fedpol è autorizzato, in virtù dell'articolo 27 del Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0), ad adottare misure urgenti fino a che non è chiarito chi è competente per il reato in questione.
5. È lecito dubitare che nella lotta contro lo spaccio di strada le pene detentive di breve durata possano destabilizzare il "flusso" delle droghe. Nelle bande criminali organizzate dedite al traffico di stupefacenti, gli spacciatori di strada si situano in basso nella scala gerarchica e sono dunque facilmente sostituibili.
Nel caso di autori stranieri, la legge prevede per i reati qualificati (art. 19 LStup, ossia grandi quantità, per mestiere o davanti a scuole), oltre alla pena, un'espulsione giudiziaria obbligatoria (art. 66a cpv. 1 lett. n del Codice penale, CP; RS 311). L'espulsione giudiziaria facoltativa (art. 66abis CP) può essere applicata ai reati non qualificati di cui all'articolo 19 capoverso 1 LStup.
Risposta del Consiglio federale.