18.3518 · Mozione · 2018-06-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di definire nell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) la potenza degli impianti idroelettrici in base alla potenza meccanica lorda.
Begründung
La definizione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica è importante sotto diversi aspetti, per quanto concerne gli impianti idroelettrici in relazione ai seguenti punti:
1. partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 cpv. 4 lett. a legge federale sull'energia, LEne: almeno 1 MW, massimo 10 MW);
2. condizioni per beneficiare di un contributo d'investimento (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne: almeno 300 kW);
3. obbligo della commercializzazione diretta dell'elettricità o, nel caso di impianti esistenti, di passare alla commercializzazione diretta.
Oggigiorno il riferimento è la potenza meccanica lorda media secondo l'articolo 51 della legge federale sulle forze idriche (LUFI) (art. 13 cpv. 2 OEn). Il calcolo di tale potenza è complesso e laborioso e pertanto risulta sproporzionato specialmente per i piccoli impianti idroelettrici. Inoltre, la potenza meccanica lorda media varia negli anni in funzione dei deflussi effettivi. Ad esempio, può succedere che in un determinato anno una centrale adempia i criteri previsti per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e che in un altro anno non li adempia più.
D'altra parte, con la definizione attuale, per le centrali ad acqua potabile o ad acqua di scarico risultano potenze molto elevate che non sono affatto commisurate all'effettiva potenza di tali impianti. Questo ragguardevole scarto è dovuto alla notevole distanza tra il punto di prelievo dell'acqua (fonte) e quello di restituzione (di norma dopo la depurazione nell'impianto di trattamento delle acque di scarico), quando in realtà soltanto una piccola parte tra i due punti è utilizzata per la produzione di energia.
In relazione alle decisioni d'investimento, soprattutto la variazione permanente della potenza meccanica lorda media rappresenta un ostacolo. Gli investitori hanno bisogno di sapere con certezza se un impianto ha il diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (o di beneficiare dei contributi d'investimento). Allo stesso modo devono sapere se sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta.
Per questi motivi, è necessario definire la potenza delle centrali idroelettriche con la potenza meccanica lorda e non più con la potenza meccanica lorda media. La potenza meccanica lorda è il prodotto del dislivello lordo, della portata massima normale, della densità dell'acqua e dell'accelerazione terrestre ed è un valore fisso per ogni centrale. Questi dati sono anche quelli utilizzati per la progettazione degli impianti e dei relativi elementi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui una valutazione annuale del livello di potenza determinante non è opportuna. Conformemente al diritto attuale, la valutazione che permette di stabilire se un impianto idroelettrico supera un determinato limite di potenza, oppure se è inferiore a tale limite, viene eseguita già adesso una sola volta. Non è prevista una verifica annuale. In tal modo si tiene conto delle esigenze degli investitori in termini di sicurezza pianificatoria. Una modifica dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (RS 730.01; OEn) non è necessaria.
Nell'articolo 13 capoverso 2 OEn il Consiglio federale ha definito la potenza meccanica lorda media come parametro base, considerato che, conformemente all'articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80), la medesima è già determinante per il calcolo dei canoni per i diritti d'acqua. In questo modo si può garantire un'esecuzione uniforme. Il calcolo unico di questa grandezza di potenza tiene conto dei deflussi utili (variabili) e dei corrispondenti salti lordi rilevati sull'arco di un periodo prolungato. Essendo fondamentali anche per la redditività degli impianti, tali valori vengono comunque determinati prima della realizzazione di un impianto. Di conseguenza, i promotori di progetti non devono farsi carico di nessun onere supplementare.
Inoltre, allo stato attuale caratterizzato dalla presenza di numerosi progetti di impianti basati sulla normativa vigente, una modifica comporterebbe nuove incertezze e richiederebbe nuove disposizioni transitorie. Pertanto, l'esecuzione risulterebbe più complessa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.