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Iscrivere nel Codice civile il divieto delle punizioni corporali e di altri trattamenti degradanti nei confronti dei minori

18.3603 · Mozione · 2018-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di iscrivere nel Codice civile svizzero (CC) un divieto esplicito di tutte le punizioni corporali e di altre forme di trattamenti degradanti nei confronti dei minori.

Begründung

Le norme legali che disciplinano la violenza nei confronti dei minori sono il frutto di influenze socioculturali, tradizioni e principi educativi fondati su conoscenze pedagogiche. Tuttavia, nel 2018 l'assenza di un divieto di qualsiasi punizione corporale e altre forme di trattamenti degradanti nei confronti dei minori non è conforme ai diritti del fanciullo. È pertanto imperativo agire e allinearsi alle raccomandazioni della comunità internazionale per vietare qualsiasi forma di violenza nei confronti dei minori. È in gioco la loro integrità fisica e psichica. Un tale divieto sarebbe in sintonia con le numerose ricerche scientifiche che puntano il dito contro l'inefficacia, se non addirittura gli effetti controproducenti, delle punizioni inflitte ai minori.

Se nel 1978, l'abrogazione del diritto di correzione ha costituito un primo passo verso la tutela dell'integrità fisica dei minori, l'attuale mancanza di chiarezza sul piano legislativo e le convinzioni tradizionali fanno sì che il ricorso alla violenza nei confronti dei minori appaia giustificabile nella nostra società. Occorre peraltro precisare che la Costituzione (art. 8) garantisce l'uguaglianza dinanzi alla legge a tutti gli esseri umani, senza discriminazione d'età. Perché allora è vietato picchiare un adulto ma non un minore?

Raccomandazioni in tal senso sono giunte alla Svizzera dal Consiglio del Comitato dei diritti del fanciullo (2002-2015) e dei diritti dell'uomo dell'ONU. 33 Paesi del Consiglio d'Europa, tra cui la Germania, l'Austria e il Liechtenstein, hanno adottato divieti espliciti.

In occasione di precedenti dibattiti, il Consiglio federale ha addotto la possibilità di applicare gli articoli 123 e 126 del Codice penale per controllare la violenza nei confronti dei minori. Questo argomento non sta in piedi. Infatti quale minore sporgerà denuncia nei confronti del suo genitore?

Infine, con un divieto nel CC lo Stato non criminalizzerebbe i genitori, ma assicurerebbe la protezione di tutti i membri della società, in particolare i più vulnerabili, garantendo nel contempo il rispetto del nucleo famigliare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha osservato a più riprese che oggigiorno il diritto dei genitori di ricorrere a punizioni corporali è incompatibile con il bene del minore e che pertanto non è necessario sancire un divieto espresso delle punizioni corporali nel Codice civile (CC; RS 210). Il Parlamento ha ripetutamente sostenuto questo punto di vista (mozione Galladé 15.3639, Abolire le punizioni corporali; mozione Feri Yvonne 13.3156, Per un'educazione non violenta). Il Consiglio federale rammenta pure che le autorità devono provvedere affinché il diritto dei fanciulli e degli adolescenti a una particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost.), per quanto vi si presti, sia realizzato anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost.).

I minori sono inoltre pure tutelati dal diritto penale. Un miglioramento sarà conseguito anche con la revisione del Codice civile relativa ai nuovi diritti e obblighi di segnalazione, la quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2019: in futuro saranno soggetti all'obbligo di segnalazione tutti coloro che per motivi professionali intrattengono contatti regolari con minori, mentre le persone vincolate al segreto professionale secondo il Codice penale potranno rivolgersi all'autorità di protezione dei minori (diritto di segnalazione) se la segnalazione è nell'interesse del minore.

Il Consiglio federale punta inoltre su un sistema ben impostato di assistenza ai bambini e agli adolescenti nonché sulla prevenzione. In tal senso la Confederazione sostiene con successo programmi cantonali nel settore dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù tramite contributi finanziari (cfr. il rapporto del 24 agosto 2017 sullo stato del versamento di aiuti finanziari secondo l'articolo 26 LPAG; comunicato stampa del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 "Bilancio intermedio positivo sulla promozione della politica dell'infanzia e della gioventù in Svizzera"). Il Collegio governativo è convinto che sono in primo luogo i programmi di sensibilizzazione e informazione che permettono di modificare in maniera profonda l'atteggiamento delle persone responsabili dell'educazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.