Premi eccessivi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali per società sportive, associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica
18.3625 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La rivista "Beobachter" ha recentemente trattato la questione delle spese che negli ultimi anni hanno eccessivamente gravato sulle finanze di società sportive, associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica ("Beobachter" del 10 maggio 2018). Le società che assumono a tempo parziale allenatori, assistenti e funzionari con salari superiori a 2300 franchi l'anno sono considerate datori di lavoro e devono assicurare i propri dipendenti a tempo parziale contro gli infortuni professionali. Sono considerate salario per esempio anche le indennità dei monitori "Gioventù e Sport". Nella prassi è difficile trovare assicuratori disposti a offrire una copertura contro rischi tanto bassi a premi adeguati. Dopo il rifiuto di almeno tre assicuratori o in caso di infortuni non assicurati interviene la cosiddetta cassa suppletiva LAINF. Gestita dal gruppo Allianz Suisse, la cassa suppletiva, che ha sede a Zurigo, è incaricata di svolgere i compiti di cui all'articolo 73 LAINF. Si tratta di una fondazione di assicuratori privati, ripetutamente richiamata all'ordine dal Tribunale amministrativo federale (p. es. C-1307/2016 del 21 agosto 2017), perché richiedeva alle società di calcio il versamento retroattivo di decine di migliaia di franchi di "premi sostitutivi" applicando tassi di oltre il 10 per cento della massa salariale annua (FC Wiedikon, FC Lerchenfeld/Thun, FC Aesch). Ad oggi non è stato possibile trovare una soluzione con i rappresentanti del settore. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Concorda sul fatto che sia necessario intervenire al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale di società sportive, associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica la copertura completa degli infortuni professionali mediante il versamento di premi adeguati?
2. La SUVA potrebbe essere adeguata per assumere questi rischi, generalmente molto ridotti, nell'interesse di società sportive, associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica?
3. Sarebbe disposto a presentare al Parlamento una base legale necessaria in tal senso?
4. In caso contrario, quali soluzioni propone per far fronte alle lacune assicurative o ai premi eccessivi in questo ambito?
5. In base al diritto vigente, chi è competente per la determinazione indipendente dei premi applicabili?
6. Per quale motivo la cassa suppletiva LAINF richiede il versamento retroattivo di premi eccessivi senza che si siano verificati sinistri?
7. Richieste di restituzione da parte di associazioni e organizzazioni che, in qualità di datori di lavoro, hanno pagato premi eccessivi sono legalmente attuabili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41), anche per un'attività accessoria dev'essere stipulata l'assicurazione infortuni obbligatoria secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Questo vale anche per le società sportive, le associazioni culturali e le organizzazioni di utilità pubblica.
I premi dell'assicurazione infortuni obbligatoria devono essere commisurati al rischio (art. 92 cpv. 1 LAINF). Al contrario delle associazioni culturali e delle organizzazioni di utilità pubblica, a causa dell'alta probabilità d'infortunio, le società sportive assumono grossi rischi, il che non può non riflettersi sull'importo dei premi. Considerato il principio attuariale secondo cui i premi vanno definiti e graduati proporzionatamente ai rischi, il Consiglio federale non vede alcuna possibilità d'intervenire.
2./3. Come dimostrano la statistica degli infortuni e le conseguenti attività di prevenzione della SUVA in ambito calcistico (p. es. in riferimento ai tornei estemporanei tra squadre improvvisate), soprattutto le società calcistiche presentano regolarmente un elevato rischio d'infortuni. L'eventuale stipula di un'assicurazione con la SUVA non cambierebbe niente. Se tutte le società sportive fossero assicurate presso lo stesso assicuratore, secondo la legge dei grandi numeri i premi potrebbero diminuire lievemente. Poiché però anche i premi della SUVA dovrebbero coprire rischi elevati, l'onere a carico delle società sportive non cambierebbe e resterebbe necessariamente considerevole. Per altro, l'assegnazione delle società sportive alla SUVA riaprirebbe la questione della ripartizione del mercato nella LAINF. L'ultima revisione della LAINF è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 dopo un lungo e difficile processo, nel corso del quale nessuno aveva segnalato la necessità di introdurre disposizioni specifiche per l'assicurazione di società sportive, associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna urgenza né alcuna ragione materiale di avviare una nuova revisione della LAINF.
4./6. Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni obbligatoria di associazioni culturali e organizzazioni di utilità pubblica, il Consiglio federale non è conoscenza di alcuna difficoltà. È invece noto che nella prassi l'assicurazione di società sportive attive negli sporti di contatto presenta non poche difficoltà. La causa è l'alto rischio delle società sportive, che gli assicuratoti LAINF esitano o non sono disposti ad assicurare. Se non trovano un assicuratore LAINF, le società sportive devono rivolgersi alla cassa suppletiva, che, tramite decisione, le assegnerà a uno degli assicuratori LAINF registrati presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Se in una società sportiva che, contravvenendo ai suoi obblighi, non ha stipulato un'assicurazione contro gli infortuni si verifica un infortunio, le prestazioni previste dalla legge sono erogate dalla cassa suppletiva, che interviene in qualità di istituto collettore. In questi casi, la società sportiva che non ha assicurato i suoi lavoratori è tenuta a versare alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli dovuti per la durata dell'omissione, ma al massimo per un periodo di cinque anni. Il premio sostitutivo è un'indennità per la protezione assicurativa legale: infatti, se durante il periodo lasciato scoperto si fosse verificato un infortunio, sarebbe stata la cassa suppletiva a doverne assumere i costi. L'importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all'obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l'importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fino a dieci volte quello dei premi dovuti (art. 95 cpv. 1 LAINF).
La competenza di assegnazione della cassa suppletiva e la sua funzione di istituto collettore permettono di escludere lacune assicurative. I premi devono tuttavia essere fissati in funzione dei rischi.
5./7. Secondo il diritto vigente, gli assicuratori LAINF fissano autonomamente le tariffe dei premi. L'UFSP le verifica, ma non emana approvazioni: la LAINF non conferisce questa competenza all'autorità di vigilanza.
Se sono dati i necessari titoli giuridici, la restituzione di premi eccessivi può essere ottenuta adendo le vie legali, il che in caso di controversia presuppone sempre la decisione di un tribunale.
Risposta del Consiglio federale.