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Protezione solare per chi lavora all'aperto. Le misure di regolamentazione della SUVA sono eccessive

18.3646 · Interpellanza · 2018-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel maggio del 2018 la SUVA ha dichiarato obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2019, l'uso di un casco con paranuca e visiera per la protezione dai raggi ultravioletti durante i lavori all'aperto. La SUVA fonda le sue nuove prescrizioni sull'articolo 45 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) e sulla nuova ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ordinanza sui DPI, ODPI; RS 930.115).

L'articolo 45 OPI stabilisce che i datori di lavoro devono prendere le misure necessarie per proteggere i loro dipendenti dalle emissioni di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute. La proporzionalità delle misure è l'aspetto fondamentale del principio di necessità. Ciò significa che se lo scopo protettivo può essere raggiunto con un mezzo più moderato, quest'ultimo deve essere considerato sufficiente al suo raggiungimento.

La SUVA ha emanato le sue prescrizioni arbitrariamente e senza consultare i settori economici più colpiti.

Una sua competenza in materia non può tuttavia essere derivata né dall'articolo 45 OPI né dalla legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), e nemmeno dall'ODPI. Ne consegue che queste prescrizioni sono prive del necessario fondamento legale. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è, a suo parere, il fondamento legale della competenza della SUVA di emanare tali prescrizioni?

2. Dichiarando obbligatorie determinate misure senza valutare possibili alternative né consultare i settori economici più colpiti, la SUVA viola il principio di proporzionalità. Come giudica questa violazione?

3. Perché i rischi vengono circoscritti unicamente a singoli settori economici, considerato che secondo l'argomentazione della SUVA il problema concerne tutti i settori e i gruppi della popolazione che stanno all'aperto, come ad esempio i bagnini, i maestri di sci, i contadini, i corrieri in bicicletta o i postini?

4. L'impiego di copricapi con paranuca e visiera limita il campo visivo dell'utilizzatore. Secondo i requisiti essenziali applicabili ai dispositivi di protezione individuale (allegato II del regolamento, UE, sui DPI) l'utilizzatore deve poter svolgere normalmente la sua attività e, in particolare, le limitazioni del campo visivo devono essere ridotte al minimo. Come garantisce il Consiglio federale che siano evitati rischi supplementari inutili per i lavoratori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I datori di lavoro sono tenuti a proteggere la salute dei propri dipendenti. Secondo l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. Deve mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile, come elmetti, indumenti di protezione, prodotti per la protezione della cute e, se necessario, appositi capi di biancheria (art. 5 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30). Le pubblicazioni della SUVA, come i promemoria, le schede tematiche e i manifesti, concretizzano le disposizioni di protezione stabilite nelle ordinanze e rappresentano, per i datori di lavoro, strumenti ausiliari per la loro attuazione pratica. Sono tuttavia da intendersi unicamente come raccomandazioni, in quanto non hanno carattere prescrittivo. Come per le direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (cfr. in merito la mozione Nantermod 18.3479, Direttive sulla sicurezza del lavoro. Introdurre un diritto di opposizione), i datori di lavoro non sono obbligati ad attuare le misure proposte dalla SUVA. Tuttavia, se vi si attengono, si presume che adempiano alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretizzate da queste direttive (art. 52a cpv. 2 OPI).

Secondo l'articolo 50 capoverso 1 OPI, la SUVA sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende, garantendo in questo modo il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza stabilite nelle ordinanze per prevenire le malattie professionali. In virtù della sua funzione di sorveglianza, la SUVA ha facoltà di pubblicare promemoria, schede tematiche, manifesti e altra documentazione per le aziende.

2. Queste pubblicazioni, come il manifesto sulla protezione cutanea dai raggi UV intitolato "Il professionista dà il buon esempio", non hanno carattere obbligatorio e non sono quindi prescrizioni vincolanti. Come spiegato nella risposta alla prima domanda, si tratta di raccomandazioni pratiche che concretizzano le disposizioni sulla protezione stabilite nelle ordinanze.

È noto che l'esposizione ai raggi UV e il conseguente rischio di sviluppare tumori cutanei sono aumentati in misura significativa negli ultimi anni. Nel confronto internazionale, la Svizzera figura tra i Paesi con l'incidenza più elevata di questo tipo di malattia: ogni giorno si registrano circa tre nuovi casi di cancro della pelle riconducibile all'attività professionale. Numerosi studi, sia datati che più recenti, dimostrano che chi lavora all'aperto ha un rischio maggiore di sviluppare tumori cutanei non melanomatosi. Alcune figure professionali lavorano prevalentemente all'aria aperta, dove si verificano gli effetti più dannosi del sole. Occorre rammentare che i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei dipendenti i necessari dispositivi di protezione per tutelarli dalle malattie professionali (cfr. risposta alla prima domanda). Dal canto loro, i lavoratori devono utilizzare quanto messo loro a disposizione per proteggersi dal sole (art. 11 OPI). Sulla base di queste considerazioni, le misure di protezione raccomandate dalla SUVA non ledono il principio di proporzionalità.

3. Il manifesto "Il professionista dà il buon esempio" è destinato in particolare alle persone che lavorano sui cantieri, poiché fanno parte di una categoria professionale esposta. Questo non significa tuttavia che le raccomandazioni siano limitate al settore edilizio. Le misure di protezione suggerite, come indossare un copricapo con paranuca e visiera nei mesi di giugno e luglio, sono rivolte a tutti coloro che lavorano all'aperto (p. es. giardinieri paesaggisti). La SUVA è tenuta a raccomandare misure di protezione per la prevenzione delle malattie professionali a tutte le aziende (art. 50 cpv. 1 OPI).

4. Secondo il Consiglio federale, indossare un copricapo con paranuca e visiera quando si lavora all'aperto è una misura necessaria e opportuna. Il copricapo protegge dall'esposizione alle radiazioni solari e, di conseguenza, riduce il rischio di sviluppare un tumore cutaneo non melanomatoso. Se utilizzato correttamente, il dispositivo di protezione non ostacola il normale svolgimento del lavoro e non provoca nemmeno una pericolosa limitazione del campo visivo.

Risposta del Consiglio federale.