18.3673 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le esigenze in materia di fondi propri poste alle banche svizzere sono definite in rapporto agli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA). Il calcolo degli RWA assume quindi un'importanza fondamentale.
Tuttavia i parametri di stima del rischio variano notevolmente da banca a banca (calcolo in per cento sull'esposizione totale).
Sorprendono in particolare quelli di UBS e Crédit suisse, i quali risultano nettamente sotto i parametri delle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale. Il motivo è che entrambe le grandi banche stimano i propri RWA tramite un modello interno, approvato dalla FINMA. Quasi tutte le altre banche utilizzano invece gli standard dettati dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Secondo il modello interno, sono necessari molti meno fondi propri rispetto a quelli previsti dagli standard della BRI. Inoltre non vi è trasparenza per quanto riguarda le differenze tra i modelli.
Nel dicembre 2017, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato nuovi standard per il calcolo degli RWA, con lo scopo di ridurre le differenze tra i modelli interni delle singole banche e quello della BRI. Tali standard devono essere introdotti nel diritto svizzero prima di entrare in vigore a livello internazionale. Nel caso in cui ciò accada, si prevede che UBS e CS debbano detenere fondi propri supplementari per un valore di 8 miliardi di franchi.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Sia UBS che CS calcolano i propri RWA secondo un modello interno. A quanto ammonterebbero i loro RWA di fine 2017, secondo gli standard dettati dalla BRI? Quale divario c'è tra il modello interno delle grandi banche e quello della BRI?
2. Come giudica e come giustifica il Consiglio federale tali differenze? Quanto sono rappresentative le quote di fondi propri pubblicate dalle grandi banche? Esistono vantaggi competitivi per le grandi banche rispetto agli istituti finanziari che calcolano i loro RWA secondo gli standard della BRI, considerato che per alcune operazioni (ad es. rilascio di un credito edilizio) i requisiti in materia di fondi propri divergono?
3. Come pensa il Consiglio federale di adottare i nuovi parametri del BCBS nel diritto svizzero? Dovranno essere introdotte nuove agevolazioni per le banche che utilizzano modelli interni?
4. Quando intende il Consiglio federale porre in consultazione le nuove direttive previste?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le due grandi banche illustrano nel loro rapporto di gestione o di pubblicazione le differenze qualitative dei loro RWA per i rischi di credito, basati sul modello interno, rispetto agli RWA basati sull'approccio standard. Attualmente le banche non sono tuttavia tenute a pubblicare le differenze degli RWA in funzione del modello adottato. Il Consiglio federale non è pertanto a conoscenza delle differenze tra i singoli metodi di calcolo e gli RWA delle due grandi banche calcolati secondo l'approccio standard della BRI a fine 2017. La FINMA e la BNS conoscono però le stime di tali differenze poiché possono basarsi sui ricorrenti studi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sull'impatto quantitativo.
2. Rispetto agli approcci standard, i modelli interni sono più sensibili ai rischi, il che giustificherebbe una copertura tendenzialmente inferiore con fondi propri. Secondo gli articoli 50, 82 e 90 dell'ordinanza sui fondi propri, tutte le banche sono libere di utilizzare un approccio che prevede un modello interno. La maggior parte delle banche svizzere ha scelto l'approccio standard per motivi legati al rapporto costi-benefici. Per questa ragione non è opportuno affermare che una copertura inferiore con fondi propri, riconducibile a una quota RWA inferiore, determini in maniera generale una distorsione della concorrenza.
3./4. Il Consiglio federale intende trasporre nel diritto svizzero i provvedimenti elaborati a livello internazionale, in conformità con gli standard di Basilea III, entro il 1° gennaio 2022. È fatta salva l'entrata in vigore posticipata, qualora importanti giurisdizioni (Stati Uniti, UE ecc.) non dovessero adottare gli standard entro i termini previsti. Per le banche che utilizzano il metodo dei rating interni non sono per ora previste nuove agevolazioni. Considerando un periodo transitorio di un anno, in base all'attuale scadenzario l'avvio della consultazione è previsto per il 1° semestre del 2020.
Risposta del Consiglio federale.