18.3685 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'economia si trova nel pieno della digitalizzazione, le cui opportunità e vantaggi vengono sfruttati da diversi attori. Grazie alla progressiva digitalizzazione le piattaforme on line come ad esempio Amazon (fatturato nel 2017 in Svizzera pari a 600 milioni di franchi), Zalando (fatturato nel 2017 in Svizzera pari a 624 milioni di franchi) o Airbnb acquisiscono sempre più importanza. Siccome spesso queste piattaforme on line non hanno la sede sociale (presenza fisica) in Svizzera, non soggiacciono all'imposta federale diretta o all'imposta sull'utile. Al riguardo manca una base legale, come spiegato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Glättli 16.3585. Queste entrate fiscali mancano quindi alla Svizzera. In questo contesto l'OCSE ha proposto di completare la denominazione della presenza fisica con lo statuto di "stabile organizzazione virtuale". Come membro dell'OCSE, secondo il rapporto dell'11 gennaio 2017 sulla digitalizzazione del Consiglio federale, la Svizzera si impegna per la formulazione di norme che devono creare pari condizioni di concorrenza per i fornitori di prestazioni svizzeri e stranieri.
Il 21 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per l'imposizione equa dell'economia digitale applicando il principio secondo cui si deve prelevare le imposte sui redditi conseguiti dalle piattaforme on line anche nel Paese nel quale si trovano gli utenti della piattaforma, nonché sui redditi conseguiti dalle piattaforme on line che non hanno una sede commerciale fisica, unicamente in base alla presenza virtuale.
In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Nella sua risposta all'interpellanza 16.3585 il Consiglio federale fa notare la mancanza della base legale per potere tassare le piattaforme on line che operano in Svizzera. Ravvisa in questo caso la necessità d'intervenire? Quali misure di attuazione prevede?
2. Come giudica la proposta della Commissione europea di riscuotere un'imposta del 3 per cento per le piattaforme on line che realizzano un determinato fatturato, in funzione del numero di utenti per Paese?
3. Qual è il giudizio del Consiglio federale circa l'introduzione di un'imposta per la presenza virtuale di una piattaforma on line in Svizzera, se il fatturato locale supera un determinato importo, ad esempio 7 milioni di franchi?
4. A che punto è la Svizzera nella creazione di pari condizioni di concorrenza, come sono definite dall'OCSE, per quanto concerne l'imposizione dei fornitori di prestazioni svizzeri e stranieri? Si prevedono altre misure?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La normativa in vigore sull'imposizione delle imprese richiede la presenza fisica di un'impresa in uno Stato, affinché possa essere assoggettata all'imposta in quella nazione. Tuttavia, attualmente un'impresa può svolgere un'attività commerciale importante in uno Stato semplicemente con la sua presenza digitale (cioè senza presenza fisica). Per questo motivo, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) elabora delle proposte di modifica della normativa internazionale sull'imposizione delle imprese in base ai nuovi sviluppi dell'economia digitale. Nel mese di marzo del 2018 ha pubblicato un rapporto intermedio sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione (rapporto intermedio dell'OCSE del 2018, cfr. http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm). Esso fornisce una panoramica dei diversi punti di vista degli Stati membri senza formulare raccomandazioni. Inoltre, definisce dei criteri per una soluzione provvisoria attuabile a breve termine, come ad esempio l'imposta digitale proposta successivamente dalla Commissione europea e descrive nei dettagli i loro svantaggi. Per quanto riguarda le misure a lungo termine, sono necessari ulteriori lavori che fungano da punto di partenza per le imposte dirette, il valore aggiunto e la distribuzione degli utili. Un rapporto in merito è stato programmato per il 2020.
La Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'OCSE e promuove approcci multilaterali che prevedano un'imposizione degli utili nello Stato in cui viene prodotto il valore aggiunto e che non causino un'imposizione fiscale doppia o eccessiva. Finché non è disponibile una valutazione completa, che trovi un ampio consenso internazionale e crei delle condizioni paritetiche di concorrenza, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire. Una volta che il rapporto sarà pubblicato nel 2020, si rifletterà sul modo di procedere.
Misure unilaterali della Svizzera per l'imposizione legata a una presenza digitale non sortirebbero praticamente alcun effetto. Queste misure potrebbero essere adottate, ad esempio, se l'attività commerciale svolta consistesse, nella sua totalità o in parte, nella fornitura di servizi digitali su un'interfaccia digitale e nel caso in cui determinati criteri fossero soddisfatti, ad esempio con il raggiungimento di una determinata cifra annua d'affari o di un certo numero di utenti oppure la conclusione di un numero significativo di contratti commerciali per i servizi digitali. Tali misure sarebbero efficaci soltanto nei confronti della minoranza degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso nessuna convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) o non ha adeguato quelle esistenti.
2./3. A seguito del rapporto intermedio dell'OCSE del 2018, la Commissione europea ha proposto come soluzione provvisoria un'imposta del 3 per cento su determinati ricavi ottenuti da attività commerciali digitali (imposta sulle transazioni digitali). Tale imposizione non rientra nel campo di applicazione delle CDI e causerebbe un'imposizione fiscale doppia o eccessiva, oltre a violare il principio dell'imposizione fiscale secondo la capacità economica (cfr. art. 127 Cost.), non prende in considerazione il luogo in cui viene creato il valore aggiunto, ma la dimensione del mercato di vendita. Limitare l'imposta alle grandi imprese causerebbe problemi di eguaglianza giuridica (art. 8 Cost.).
4. Secondo quanto è già stato esposto nel capitolo 1, l'OCSE continuerà i suoi lavori fino al 2020 come punto di partenza per le imposte dirette, per il valore aggiunto e la distribuzione degli utili. Il Consiglio federale valuterà la sua posizione dopo la pubblicazione del rapporto dell'OCSE nel 2020.
Per quanto riguarda la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le imprese estere sono già state ampiamente equiparate a quelle nazionali con la parziale revisione della LIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2019, anche i distributori commerciali per corrispondenza con un grande fatturato saranno assoggettati all'IVA per le loro spedizioni a clienti svizzeri.
Risposta del Consiglio federale.